C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 432 del 30/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FUTBOL MONTESACRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PEPE PIERPAOLO PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI BERARDI MATTEO E LUCIO JESUS PER 6 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI CORTESI MASSIMO E ISOLA JACOPO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025 (Gara: FUTBOL MONTESACRO – TIVOLI CALCIO 1919 del 8/03/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FUTBOL MONTESACRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PEPE PIERPAOLO PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI BERARDI MATTEO E LUCIO JESUS PER 6 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI CORTESI MASSIMO E ISOLA JACOPO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025 (Gara: FUTBOL MONTESACRO – TIVOLI CALCIO 1919 del 8/03/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

Con delibera pubblicata sul C.U. N.306 LND del 13/03/2025 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara FUTBOL MONTESACRO – TIVOLI CALCIO 1919 del 8/03/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale, adottava la seguente decisione: “[..] Esaminato il referto di gara, nel quale l'Arbitro rileva che: - al 11' del 2' tempo, il calciatore n. 5 della società Futbol Montesacro, BERARDI Matteo, veniva espulso per atto violento nei confronti di un avversario e, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni offensive all'Arbitro ed ai calciatori avversari; - al 13' del 2 tempo, il calciatore n. 17 della società Futbol Montesacro, LUCIO Jesus, veniva espulso per atto violento nei confronti di un avversario e, alla notifica del provvedimento disciplinare assumeva comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti dell'Arbitro, costringendolo ad indietreggiare; doveva intervenire il capitano della squadra per farlo allontanare; - al 17' del 2 tempo, il calciatore n. 4 della società Futbol Montesacro, DE AMICIS Piergiorgio, veniva espulso per comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro; - al 18' del 2 tempo, l'allenatore della società Futbol Montesacro, sig. PEPE Pierpaolo entrava indebitamente sul terreno di gioco, chiedendo all'Arbitro di sospendere la gara, nel contempo assumendo nei suoi confronti comportamento offensivo e minaccioso; ne contempo, anche i calciatori n. 6, CORTESI Massimo e 3, ISOLA Matteo assumevano medesimo comportamento, intimando all'Arbitro la sospensione della gara. - In questo contesto, anche calciatori della società Tivoli Calcio 1919, seduti in panchina, non identificati, entravano sul terreno di gioco e chiedevano di sospendere la gara. A questo punto, il Direttore di gara, considerata la situazione, decideva di sospendere definitivamente la gara, sul punteggio Futbol Montesacro - Tivoli Calcio 1919 2 - 5 veniva accompagnato nel proprio spogliatoio dal Dirigente della società locale. Per quanto sopra riportato la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara va attribuita alla società Futbol Montesacro e in virtù dell'art 10 comma 1 del CGS DELIBERA 1. d'infliggere alla Società Futbol Montesacro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 - 5 (miglior risultato conseguito in campo) nonché l'ammenda di Euro 200,00; 2. di squalificare i sotto elencati calciatori della società Futbol Montesacro: - BERARDI Matteo, per n. 6 giornate di gara effettive (art. 36, comma 1, lett. a CGS); - LUCIO Jesus, per n. 6 giornate di gara effettive (art. 36, comma 1, lett. a CGS); - DE AMICIS Piergiorgio, per n. 2 giornate di gara effettive; - CORTESI Massimo e ISOLA Jacopo per n. 4 giornate di gara effettive (art. 36, comma 1, lett. a CGS); 3. di squalificare l'allenatore della società Futbol Montesacro, PEPE Pierpaolo per n. 4 giornate di gara effettive (art. 36, comma 1, lett. a CGS); 4. di infliggere alla società Tivoli Calcio 1919 l'ammenda di Euro 100,00. [..]” Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da regolare preannuncio, la società reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara nel referto arbitrale e nel successivo supplemento. Secondo la reclamante, tali descrizioni risulterebbero manifestamente fuorvianti e imprecise, e, anche a volerle ritenere attendibili, non si sarebbero comunque configurati i presupposti per l’applicazione delle sanzioni comminate, in particolare della sospensione della gara. A giudizio della reclamante, la sospensione avrebbe dovuto essere considerata extrema ratio, mentre nella fattispecie non sarebbero riscontrabili i requisiti previsti dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) per giustificare tale misura. Inoltre, la reclamante osservava come l’arbitro non avrebbe compiuto alcun tentativo concreto per riprendere la gara, né abbia adottato le necessarie misure atte a garantire la prosecuzione dell’incontro. La società lamentava, altresì, una presunta modifica successiva della versione dei fatti da parte del direttore di gara, avvenuta solo dopo richiesta del Giudice Sportivo, nella quale l’arbitro integra la propria relazione riferendo che due calciatori avrebbero chiesto la sospensione della gara insultandolo, corredando il racconto con espressioni virgolettate non presenti nella prima versione. Nonostante la ricostruzione dei fatti riportata nel referto lasciasse intendere che la situazione fosse particolarmente grave, secondo la reclamante la realtà dei fatti era ben diversa, essendo l’effettivo contesto caratterizzato da un clima pacifico e privo di tensioni. La reclamante evidenziava come la ricostruzione arbitrale contenesse molteplici inesattezze e difformità rispetto ai fatti realmente accaduti, tali da alterare in modo significativo la percezione complessiva dell’episodio e da non giustificare, in alcun modo, l’adozione della misura estrema della sospensione dell’incontro. A supporto della propria tesi, la reclamante allegava un video – denominato “video sospensione finale” – che, a suo avviso, documenterebbe in maniera inequivocabile l’intera sequenza degli eventi, a partire dall’espulsione del tesserato Pier Giorgio De Amicis sino alla conclusione della gara. Dalla visione di tale filmato emergerebbe, secondo la reclamante, una palese discrasia tra i fatti così come effettivamente verificatisi e quanto riportato nel referto arbitrale e nel relativo supplemento. Infine, la reclamante lamentava che il Giudice Sportivo, pur avendo acquisito il predetto video, non ne avrebbe proceduto alla concreta visione, limitandosi invece ad accogliere in via acritica la versione dei fatti fornita dall’arbitro in una integrazione successiva e post richiesta. Per l’effetto, la reclamante in riforma delle sanzioni irrogate dal giudice di prime cure, chiedeva: -l’annullamento della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 con conseguente disposizione della ripetizione della competizione; - in merito alla squalifica adottata nei confronti dei calciatori Cortesi Massimo e Isola Jacopo, l'annullamento delle stesse; in subordine, la riduzione della relativa entità, con applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 13 del CGS; - in merito alla posizione dell’allenatore Pierpaolo Pepe, l’annullamento del provvedimento; in via subordinata, la riduzione della squalifica inflitta; - in merito alla squalifica dei calciatori Matteo Berardi e Lucio Jesus, la riduzione della durata delle rispettive sanzioni e, in ogni caso, l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 CGS; - per quanto riguarda l'ammenda irrogata alla società, l’annullamento della stessa, ritenendola fondata su una ricostruzione dei fatti arbitraria e sostanzialmente scorretta, così come desumibile dal contenuto del rapporto di gara; in subordine, si domandava la riduzione dell’importo dell’ammenda; In via istruttoria, la reclamante allegava i filmati video sopra indicati, chiedendone l’ammissione. La reclamante presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 3 aprile del 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe. Per la società reclamante erano presenti i Sigg.ri Maggiolini Tiziano Maria (Presidente) – Martuscelli Marco Maria (Vice Presidente) – Sterpetti Emilio (Consigliere). La reclamante si riportava all’atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento chiedendo l’annullamento o, in subordine, la riduzione di tutte le sanzioni irrogate, con applicazione delle attenuanti previste dall’art. 13 CGS. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale, da cui risulta che: - in relazione alla posizione del sig. Berardi Matteo: si rilevava che lo stesso era stato espulso per condotta violenta. L’arbitro descriveva un'azione di gioco in cui, a pallone ormai lontano, il tesserato ha sferrato un calcio con eccessiva intensità, senza alcuna volontà di giocare il pallone, ma con il solo intento di colpire l’avversario. Tale condotta ha provocato un impatto violento, con conseguente infortunio del giocatore colpito, che ha richiesto l’immediato intervento dello staff medico. Mentre usciva, insultava il ddg dicendogli, “coglione, testa di cazzo, non capisci nulla” e nel mentre insultava gli avversari creando scompiglio con essi. in relazione alla posizione del sig. Lucio Jesus: risultava che il tesserato veniva espulso per uso eccessivo della forza nel contrastare un avversario, con conseguente rischio per l’incolumità fisica di quest’ultimo. In particolare, il calciatore, lanciandosi con notevole velocità e a due piedi, colpiva violentemente alla gamba l’avversario, con una dinamica ritenuta pericolosa. Al momento della notifica del provvedimento di espulsione, il medesimo assumeva un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, rivolgendogli insulti e costringendolo ad arretrare per via della crescente aggressività. La situazione si placava soltanto grazie all’intervento del capitano della squadra, che cercava di riportare la calma, permettendo così al giocatore di abbandonare il terreno di gioco. in relazione alla posizione dell’ allenatore Pepe Pierpaolo: insultava ripetutamente l’arbitro e, successivamente, faceva ingresso sul terreno di gioco, rivolgendosi all’arbitro con fare minaccioso e richiedendo anch’egli la sospensione della gara, continuando nel contempo a proferire insulti nei suoi confronti. in relazione alla posizione dei sigg.ri Cortesi Massimo e Isola Jacopo: entrambi si avvicinavano con insistenza al direttore di gara, rivolgendogli espressioni offensive del tipo: “che cazzo stai facendo?”, “fischia questa partita!”, “hai rovinato una partita, coglione”. Il loro comportamento, reiterato e aggressivo, costringeva l’arbitro ad arretrare, mentre nel frattempo altri tesserati della squadra ospite, seduti in panchina, si trovavano all’interno del terreno di gioco, contribuendo a determinare una situazione di crescente tensione. I due calciatori, alternandosi con insistenza, continuavano a chiedere la sospensione della gara, mantenendo un atteggiamento ostile e rifiutando qualsiasi forma di dialogo, secondo quanto riportato dall’arbitro nel referto. Infine, nel referto arbitrale si leggeva che tifosi riconducibili alla squadra di casa mi proferivano insulti, esprimendo frasi denigratorie come «non vale a nulla, testa di cazzo», «ti aspettiamo fuori, coglione», «mongoloide», «stai a tetto quando esci», alimentando così un clima di grande tensione e confusione all'interno dello stadio. I medesimi tifosi indirizzavano offese anche nei confronti dei giocatori della squadra ospite, provocando un acceso battibecco che sfociava in veri e propri incidenti negli spalti. In tale contesto di disordine, alcuni giocatori del Futbol Montesacro intervenivano tempestivamente tra i tifosi, cercando di placare gli animi e di ripristinare un minimo di serenità. Decisione La Corte richiede che il reclamo sia meritevole di parziale accoglimento nei limiti e nei termini che seguono. Preliminarmente, in rito, deve rilevarsi che con riferimento alla posizione dell’allenatore Pepe Pierpaolo, rispetto alla sanzione irrogatagli della squalifica per quattro giornate effettive, il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art. 137 c. 3 lett. b) CGS a tenore del quale “ Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: (…) b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”; Secondo l’orientamento interpretativo seguito da questa Corte, invero, deve ritenersi che laddove la squalifica per un tecnico venga comminata in termini di giornate e non di giorni, la durata della stessa debba essere valutata in base alla sua effettiva incidenza sull’attività agonistica, sicché quattro giornate effettive equivalgono ad un mese di attività sportiva. Di conseguenza, anche nella forma della squalifica espressa per “giornate”, deve applicarsi in via analogica la preclusione all’impugnazione prevista dall’art. 137, comma 3, lett. b) CGS, con conseguente declaratoria di inammissibilità del reclamo, fatta salva l’eccezione prevista a favore del Presidente federale. Ancora in via preliminare, si deve rilevare l’inammissibilità della prova video richiesta dalla reclamante, non sussistendo i presupposti e requisiti di cui all’art. 61 CGS. Venendo alla disamina delle condotte dei calciatori, osserva la Corte quanto segue. - con riferimento alla posizione del sig. Berardi Matteo, calciatore: la qualificazione giuridica della condotta nonché la sanzione inflitta dal Giudice risulta non solo conforme alla previsione normativa, ma anche congrua e proporzionata, in considerazione della sanzione minima prevista e tenuto conto dei gravi insulti rivolti al direttore di gara – definendolo “coglione, testa di cazzo, non capisci nulla” – e del cumulo materiale con la squalifica di una giornata comminata dal ddg in campo. con riferimento alla posizione dei sigg.ri Cortesi Massimo e Isola Jacopo, calciatori: anche in questo caso la qualificazione giuridica della condotta nonché la sanzione inflitta dal Giudice risulta conforme al dettato normativo e proporzionata rispetto alla gravità delle reiterate condotte poste in essere dai medesimi, tenuto conto delle espressioni offensive quali “che cazzo stai facendo?”, “fischia questa partita!”, “hai rovinato una partita, coglione” pronunziate in modo aggressivo, costringendo l’arbitro ad arretrare, continuando a chiedere la sospensione della gara, mantenendo un atteggiamento ostile e rifiutando qualsiasi forma di dialogo, secondo quanto riportato dall’arbitro nel referto. Peraltro, si rileva che, al momento della sospensione della gara da parte del direttore di gara – intervenuta al 18’ del secondo tempo – la squadra reclamante si trovava in svantaggio con il punteggio di 2 a 5, oltre ad aver già subito le espulsioni dei calciatori sopra menzionati. Tali circostanze oggettive trovano pieno riscontro nel contenuto del referto arbitrale e risultano pienamente coerenti con la ricostruzione fornita dal direttore di gara, il cui referto – si rammenta – costituisce prova privilegiata dei fatti accaduti in occasione della gara. In un simile contesto, la rappresentazione di un clima di crescente tensione e di esasperazione degli animi risulta logicamente plausibile e supportata dai dati oggettivi. Conseguentemente, la Corte ritiene sussistente il presupposto di cui all’art. 10 c.1 CGS, secondo cui: “La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1”. Nel caso di specie, come descritto nel referto arbitrale, risulta pacificamente che la sospensione definitiva dell’incontro sia stata determinata da condotte tenute da più tesserati appartenenti alla società reclamante, le cui azioni hanno inciso in modo diretto e determinante sull’impossibilità di proseguire regolarmente la gara. Pertanto, appare conforme e corretta la decisione del Giudice Sportivo di applicare la sanzione della perdita della gara con il risultato di 2-5, essendo venuta meno, per responsabilità ascrivibile alla società medesima, la possibilità di concludere regolarmente la competizione. Parimenti, risulta altresì congrua l’applicazione dell’ammenda di euro 200, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 – in base al quale, come noto, le società rispondono direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali, nonché dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2., nonché dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. - e 8 CGS, che, al comma 1, prevede che: “Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: (…) b) ammenda; 2. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10. […]”. con riferimento alla posizione del calciatore Lucio Jesus, ritiene la Corte che, ferma la correttezza della qualificazione giuridica effettuata dal giudice di prime cure alle condotte ascrivibili al succitato calciatore, in termini di dosimetria della sanzione la Corte ritiene che alla luce di una complessiva valutazione delle circostanze del caso concreto, possa riconoscersi una lieve riduzione della sanzione irrogata, tenuto peraltro conto che pur risultando nel referto un comportamento aggressivo e minaccioso, non sono stati riportati in maniera specifica e puntuale i contenuti delle offese da questi pronunciate, con conseguente margine valutativo che consente una più contenuta risposta sanzionatoria, in un’ottica di proporzionalità e adeguatezza rispetto alla condotta accertata. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Pepe Pierpaolo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Lucio Jesus a 5 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito

 

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