C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 432 del 30/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ITALPOL CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE VETTORI ALESSANDRO FINO AL 25/03//2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.265 C5 DEL 27/03/2025 (Gara: ITALPOL CALCIO A 5 – CLUB SPORT ROMA del 24/03/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ITALPOL CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE VETTORI ALESSANDRO FINO AL 25/03//2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.265 C5 DEL 27/03/2025 (Gara: ITALPOL CALCIO A 5 – CLUB SPORT ROMA del 24/03/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025

Con reclamo ritualmente proposto, la società Italpol Calcio a 5 ha impugnato la squalifica dell’allenatore Alessandro Vettori sino al 25 marzo 2027, sostenendo che il gesto compiuto dallo stesso non fosse uno schiaffo ma un urto accidentale dovuto al tentativo di divincolarsi del dirigente che lo tratteneva durante una protesta. Chiedeva, quindi, la riqualificazione dei fatti e una rilevante riduzione della squalifica al proprio tesserato. Ritenuta la necessità di disporre l’audizione dell’arbitro in sede di supplemento di referto, si procedeva quindi ad ascoltarlo da remoto ai sensi dell’art. 50, comma 4, C.G.S.. A riguardo, il direttore di gara confermava che nell’ambito di una protesta l’allenatore Alessandro Vettori lo colpiva al volto con un colpo a bassissima velocità perché ostacolato dal dirigente che lo stava trattenendo e che il colpo era certamente volontario ma che non gli provocava alcun dolore tanto da consentirgli di completare la direzione della gara. Emerge altresì dagli atti di gara che l’allenatore, a seguito dell’espulsione, proseguiva nelle proteste da bordo campo e che a fine gara si scusava con l’arbitro per il comportamento tenuto. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara redatto dall’arbitro e il suo supplemento di referto in sede di audizione sono fonti di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S.. Essi, infatti, fanno “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Da quanto scritto del referto e da quanto narrato dal direttore di gara in maniera congrua e senza alcuna contraddizione logica, emerge nitoreo che il comportamento tenuto dal tesserato della reclamante deve essere qualificato come un atto violento, ma purtuttavia deve essere ridotta l’entità della squalifica. Spetta infatti a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale la quantificazione della pena in base alla gravità della condotta, tenuto conto sia delle modalità del gesto violento che delle conseguenze lesive da esso scaturenti nonché di tutte le circostanze a esso relative. E ciò in quanto l’art. 13, comma 2, C.G.S., prevedendo espressamente che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU. n. 119 /2023-2024). Nel caso in oggetto, si rileva che il comportamento violento, seppur volontario, risulta di una gravità intrinseca minore rispetto ad altre condotte violente (come ad esempio un’aggressione reiterata con plurimi colpi). Esso, poi, non ha avuto alcuna conseguenza fisica non causando alcun dolore, dovendosi altresì considerare le attenuanti generiche e l’assenza di recidiva da parte dell’allenatore, nonché le scuse porte all’arbitro a fine gara. Nella quantificazione della pena, inoltre, sono state considerate anche le ulteriori proteste effettuate fuori dal campo nonché il fatto che gli eventi si sono svolti durante una gara Under 17. A riguardo, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte Sportiva, deve applicarsi l’aggravante di aver tenuto tali condotte davanti a calciatori del settore giovanile. In ciò il tecnico Alessandro Vettori ha contravvenuto ai principi sportivi che impongono all’allenatore di curare la crescita dei giovani calciatori disciplinando anche la loro condotta morale e ha anzi dato loro pessimo esempio. Risulta congruo applicare la sanzione della squalifica sino al 30 settembre 2026, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto relative allo specifico caso. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Vettori Alessandro al 30/09/2026. Il contributo va restituito.

 

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