C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 432 del 30/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIS S. MARIA DELLE MOLE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 90 LND DEL 27/03/2025 (Gara: VIS S. MARIA DELLE MOLE – ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. del 23/03/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) 225) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACCADEMIA R.TUSCOLANO C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 90 LND DEL 27/03/2025 (Gara: VIS S. MARIA DELLE MOLE – ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. del 23/03/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIS S. MARIA DELLE MOLE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 90 LND DEL 27/03/2025 (Gara: VIS S. MARIA DELLE MOLE – ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. del 23/03/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) 225) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACCADEMIA R.TUSCOLANO C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 90 LND DEL 27/03/2025 (Gara: VIS S. MARIA DELLE MOLE – ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. del 23/03/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025

Con distinti reclami, le due società impugnavano il provvedimento del Giudice di prime cure che irrogava i provvedimenti in epigrafe, considerando le due compagini rinunciatarie. Ciò in base al referto arbitrale, nel quale si rilevava che, durante gli ultimi minuti di recupero del secondo tempo di gioco, si verificavano intemperanze sugli spalti e, a seguito della sospensione decretata dal direttore di gara, le società decidevano che non vi erano le condizioni per riprendere la gara. Le due reclamanti deducevano, nei rispettivi gravami, che la decisione era stata presa dall’arbitro e che i dirigenti avevano solo assentito ai suoi intendimenti. Entrambe chiedevano, quindi, la revoca delle sanzioni e la conseguente ripetizione della gara. Preliminarmente, la Corte disponeva la riunione dei due procedimenti per evidente connessione soggettiva e oggettiva. Sempre preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità del reclamo della società Accademia R.Tuscolano C., ai sensi dell’art.76, comma 3 del C.G.S. non avendo la stessa adempiuto a tutti gli obblighi previsti. Lo scrutinio della questione, tuttavia, è possibile alla luce dell’ammissibilità del reclamo della società Vis S. Maria delle Mole. Veniva quindi ascoltata tale ultima società che ribadiva le proprie doglianze e chiedeva l’acquisizione del risultato sul campo, ovvero la conclusione della gara o in ultima istanza la sua ripetizione. La Corte disponeva quindi di convocare, in sede di supplemento di referto, l’arbitro il quale confermava quanto dedotto negli atti di gara e che, a seguito dell’insorgere della tensione sugli spalti, egli sospendeva la partita; poi, dopo che la situazione si era tranquillizzata, si recava negli spogliatoi e successivamente, trascorsi circa dodici minuti, i dirigenti delle due squadre rilasciavano le dichiarazioni in atti. Da quanto rilevabile dal referto di gara e da quanto riferito in sede di supplemento di rapporto, il direttore di gara ometteva di far buon governo delle norme di cui alla Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Infatti, a seguito della sospensione temporanea della partita cagionata dalle intemperanze sugli spalti, non comunicava espressamente alle società la propria intenzione di riprendere l’incontro, ingenerando disorientamento nelle dirigenze delle due compagini presenti. Ciò emerge chiaramente dal tenore letterale delle dichiarazioni rilasciate dai dirigenti delle società e allegate al referto di gara: in una viene attribuita al direttore di gara l’intenzione di non riprendere l’incontro e nell’altra viene riportato che i capitani decidevano di non tornare in campo. A tale confusione contribuiva anche il lungo tempo trascorso tra l’iniziale sospensione e quella definitiva, con il rilascio delle dichiarazioni, tempo nel quale l’arbitro peraltro si recava negli spogliatoi. La decisione di primo grado deve quindi essere emendata disponendo la ripetizione della gara e mandando al Comitato Regionale per i conseguenti provvedimenti amministrativi. Poiché la gara non ha avuto regolare svolgimento sino al suo termine per una non conforme decisione del direttore di gara ne deve essere disposta la ripetizione integrale, non essendo possibile né la convalida del risultato conseguito sul campo (poiché appunto non era terminata), né la sua prosecuzione (non trattandosi di sospensione per motivi esogeni come per impraticabilità del terreno di gioco). All’annullamento del provvedimento di perdita della gara a carico di entrambe le società consegue anche la cancellazione d’ufficio delle sanzioni a essa conseguenti e cioè la penalizzazione di un punto in classifica e la ammenda di € 100,00 per entrambe le società. Rimane, invece, a carico di entrambe le società la restante parte di € 150,00 di ammenda conseguente al comportamento dei propri sostenitori comunque da sanzionare. Alla luce della declaratoria di inammissibilità del gravame dell’Accademia R. Tuscolano C., la tassa reclamo non può essere alla stessa restituita. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

 Di dichiarare inammissibile il reclamo della società Accademia R.Tuscolano C., ai sensi dell’art.76, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere il reclamo della società Vis S. Maria delle Mole e, per l’effetto, di annullare la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di n.1 punto in classifica e l’ammenda di euro 100,00 per prima rinuncia ad entrambe le società, disponendo la ripetizione della gara. Il contributo della società Vis S. Maria delle Mole va restituito. Il contributo della società Accademia R.Tuscolano C. va incamerato.

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