C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 432 del 30/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL AZZURRA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SFORZA PIETRO FINO AL 2/04/2027 E A CARICO DEL CALCIATORE NUTARELLI LORENZO FINO AL 31/12/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.185 SGS DEL 3/04/2025 (Gara: REAL AZZURRA – FIUMICINO S.C. 1926 del 29/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 400 del 9/05/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL AZZURRA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SFORZA PIETRO FINO AL 2/04/2027 E A CARICO DEL CALCIATORE NUTARELLI LORENZO FINO AL 31/12/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.185 SGS DEL 3/04/2025 (Gara: REAL AZZURRA – FIUMICINO S.C. 1926 del 29/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 400 del 9/05/2025

Con reclamo ritualmente proposto, la società Real Azzurra ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo in epigrafe, sostenendo che i gesti dei calciatori erano consequenziali alla provocazione di un avversario e che non erano rivolti all’arbitro. Veniva, quindi, ascoltata la società reclamante che reiterava le doglianze di cui al proprio gravame chiedendo una congrua riduzione delle squalifiche ai propri tesserati. Ritenuta la necessità di disporre l’audizione dell’arbitro in sede di supplemento di referto, come usualmente ritenuto da questa Corte in caso di sanzioni particolarmente afflittive, si procedeva quindi ad ascoltarlo da remoto ai sensi dell’art. 50, comma 4, C.G.S.. A riguardo, il direttore di gara confermava il proprio referto in cui risulta che il calciatore Pietro Sforza, dopo il triplice fischio finale, lo ingiuriava e minacciava da lontano e poi precisava che dopo una rincorsa lo spingeva fortemente con entrambe le mani sulla schiena, facendolo avanzare di circa tre metri ma senza farlo cadere perché si era preparato all’evento accortosi delle intenzioni del tesserato. Riferiva inoltre che la spinta non gli cagionava dolore né conseguenze fisiche e che successivamente il calciatore non teneva ulteriori atteggiamenti invasivi nei suoi confronti ma solo ingiurie. Il direttore di gara confermava infine la condotta del calciatore Lorenzo Nutarelli che protestava verso di lui e poi sputava nella sua direzione da poco più di un metro, ribadendo che egli non veniva attinto solo per una sua pronta schivata. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara redatto dall’arbitro e il suo supplemento di referto in sede di audizione sono fonti di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S.. Essi, infatti, fanno “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Da quanto scritto del referto e da quanto narrato dal direttore di gara in maniera congrua e senza alcuna contraddizione logica, emerge nitoreo che i comportamenti tenuti dai tesserati della reclamante erano inequivocabilmente diretti nei confronti dell’arbitro. La condotta del calciatore Pietro Sforza, tuttavia, in base a quanto precisato dal direttore di gara in sede di audizione, non risulta essere un atto di violenza che ha cagionato una lesione fisica ma una spinta, seppure di forte intensità, nell’ambito di una accesa protesta. Essa, quindi, deve essere ricondotta nella fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S. da punirsi, vista l’entità del contatto fisico e le modalità con cui questo si è realizzato, con la sanzione della squalifica sino al 31 dicembre 2025. Per quanto attiene il calciatore Lorenzo Nutarelli, invece, il Giudice di prime cure ha correttamente valutato il fatto e quantificato la conseguente sanzione alla luce delle modalità del gesto tenuto, che non colpiva comunque l’arbitro. A riguardo questa Corte, conferma la determinazione della squalifica del Giudice sportivo, in applicazione dell’art. 13, comma 2 C.G.S., dovendosi altresì considerare le attenuanti generiche e l’assenza di recidiva da parte del calciatore. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Sforza Pietro al 31/12/2025, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.

 

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