C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 432 del 30/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ I.LIRINIA ACADEMY CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CUGINI MANUEL ED EL BOUHMI BOUCHAIB FINO AL 23/05/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.53 SGS DEL 17/04/2025 (Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – I.LIRINIA ACADEMY CALCIO del 2/03/2025 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 400 del 9/05/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ I.LIRINIA ACADEMY CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CUGINI MANUEL ED EL BOUHMI BOUCHAIB FINO AL 23/05/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.53 SGS DEL 17/04/2025 (Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – I.LIRINIA ACADEMY CALCIO del 2/03/2025 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 400 del 9/05/2025
Con reclamo ritualmente inoltrato, la società I. Lirinia Academy Calcio ha impugnato la sanzione della squalifica sino al 23.5.2025 a carico dei propri calciatori Manuel Cugini e Bouchaib El Bouhmi comminata per partecipazione alla gara senza averne titolo. La società deduceva che i due calciatori avevano sì giocato nell’incontro avverso la Roccasecca T. San Tommaso, ma in virtù di una lista che era stata consegnata al tutor arbitrale che emendava la precedente lista fornita all’arbitro e chiedeva, quindi, l’annullamento delle sanzioni. Questa Corte osserva che indubitabilmente alla gara hanno preso parte i calciatori Manuel Cugini e Bouchaib El Bouhmi, come accertato dalla Procura Federale – cui il Giudice Sportivo aveva demandato di effettuare indagini al fine di verificarne la presenza – e come confermato dalla stessa reclamante. A riguardo, il giudicante di prime cure accertava che gli stessi non avevano titolo per prendere parte alla gara perché non inseriti in distinta giocando sotto falso nome e pertanto, con altri capi della decisione non impugnati in questa sede e pertanto passati in giudicato, decideva di comminare la sconfitta a tavolino alla società reclamante, condannata a pagare altresì un’ammenda, oltre a inibire il dirigente accompagnatore. Questa Corte conferma che i due calciatori non avessero titolo per partecipare alla gara in oggetto, al netto delle questioni relative al loro inserimento nella lista di gara e alla loro corretta identificazione da parte dell’arbitro in sede di appello nominale. In effetti, il C.U. n. 1 del 6.7.2024 S.G.S. del C.R. Lazio stabilisce che “Alle gare del Campionato Provinciale Under 14 2024/2025, organizzato su delega del Comitato Regionale Lazio L.N.D., dalle Delegazioni Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025, nati nell’anno 2011. È altresì consentito l’impiego di massimo 5 calciatori nati nel 2012 che abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età”. Alla società I. Lirinia Academy Calcio, poi, con deroga di cui al C.U. n. 68 del 31.10.2024, si consentiva di ampliare l’organico con un numero maggiore di calciatori nati nell’anno 2012, garantendo la partecipazione alla gara di almeno 5 giovani calciatori nati nel 2011. Emerge tuttavia dagli atti che entrambi i calciatori fossero nati nel 2010 e, seppur infra quattordicenni, non potevano comunque partecipare alla gara. Deve quindi essere confermata la squalifica agli stessi seppur con una lieve riduzione per rapportarla agli usuali parametri tenuti da questa Corte in casi analoghi. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Cugini Manuel ed El Bouhmi Bouchaib al 9/05/2025. Il contributo va restituito.
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