C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 432 del 30/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OKAFOR EKWUEME NEWTON PER 4 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI DELAS MOLINA GABRIEL JUSTO, SPAZIANI MARCO, TULLI NICOLO, VINCI MATTIA, BARTUCCA GABRIELE, BUCCI NICOLO E BAMBA YACOUBA JUNIOR PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.217B SGS DELL’8/05/2025 (Gara: SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 4/05/2025 – Play Out Under 17 Regionale Eccellenza) 256) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE BARTUCCA GABRIELE (ATLETICO TORRENOVA 1986), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.217B SGS DELL’8/05/2025 (Gara: SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 4/05/2025 – Play Out Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 422 del 23/05/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OKAFOR EKWUEME NEWTON PER 4 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI DELAS MOLINA GABRIEL JUSTO, SPAZIANI MARCO, TULLI NICOLO, VINCI MATTIA, BARTUCCA GABRIELE, BUCCI NICOLO E BAMBA YACOUBA JUNIOR PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.217B SGS DELL’8/05/2025 (Gara: SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 4/05/2025 – Play Out Under 17 Regionale Eccellenza) 256) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE BARTUCCA GABRIELE (ATLETICO TORRENOVA 1986), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.217B SGS DELL’8/05/2025 (Gara: SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 4/05/2025 – Play Out Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 422 del 23/05/2025
Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte, la società Atletico Torrenova 1986 impugnava il provvedimento del Giudice di prime cure che comminava la sanzione di perdita della gara a carico delle due società per rissa generale e irrogava altresì le squalifiche ai calciatori Newton Okafor, Ekwueme, Gabriel Justo Delas Molina, Marco Spaziani, Nicolò Tulli, Mattia Vinci, Gabriele Bartucca, Nicolo Bucci e Yacouba Bamba sostenendo che si fosse trattato solo di una zuffa che non comportava conseguenze fisiche ai calciatori né il direttore di gara utilizzava tutti gli strumenti a sua disposizione per riprendere il gioco. Chiedeva, quindi, l’annullamento della decisione impugnata e la riduzione delle squalifiche ai propri tesserati. Con distinto reclamo, impugnava la propria sanzione anche il calciatore Gabriele Bartucca affermando di non aver partecipato alla rissa e richiedendo l’annullamento della sanzione. Preliminarmente, la Corte disponeva la riunione dei due procedimenti per evidente connessione soggettiva e oggettiva; venivano quindi ascoltati i reclamanti che si riportavano al rispettivo gravame e ne chiedevano l’accoglimento. Innanzi tutto occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S. facendo “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta dei calciatori dell’Atletico Torrenova 1986. Infatti, al minuto 42° del secondo tempo, sul punteggio 5-2 in favore della società Spes Artiglio, il calciatore Bartucca spingeva un avversario contro la rete di recinzione e a seguito della reazione di quest’ultimo i due calciatori si prendevano a calci e pugni. Si inseriva nel confronto tra i due tesserati anche il calciatore Bucci dell’Atletico Torrenova 1986 dal ché iniziava una rissa generalizzata alla quale si univano molti dei componenti delle due squadre, tra cui i calciatori della reclamante Gabriel Justo Delas Molina, Marco Spaziani, Nicolò Tulli, Mattia Vinci, Yacouba Bamba e Newton Okafor Ekwueme, quest’ultimo, già espulso, che rientrava sul terreno di gioco insieme a dei sostenitori della Spes Artiglio. L’arbitro sospendeva quindi la gara e non riuscendo i dirigenti delle due società a calmare la situazione, erano costretti a intervenire gli operanti della Pubblica Autorità ivi presenti mentre i calciatori colpiti venivano soccorsi da paramedici. È evidente, quindi, che risulta correttamente emessa la sanzione della perdita della gara, avendo i tesserati dell’Atletico Torrenova 1986 partecipato a una rissa generalizzata in cui venivano coinvolti gran parte dei tesserati delle due squadre, i quali si scambiavano calci e pugni, e che necessitava l’intervento delle Forze dell’Ordine. In tale condizione l’arbitro non poteva quindi adottare alcun altro provvedimento rispetto alla definitiva sospensione della gara la cui responsabilità deve attribuirsi senz’altro a entrambe le società. Per quanto attiene la misura delle squalifiche ai singoli calciatori, esse devono essere lievemente ridotte trattandosi di condotte tenute all’interno di un contesto di rissa generale in cui non è definibile univocamente i motivi per cui i gesti di violenza accertati dall’arbitro sono stati realizzati. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara, confermando la decisione impugnata. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Okafor Ekwueme Newton a 3 gare e a carico dei calciatori Delas Molina Gabriel Justo, Spaziani Marco, Tulli Nicolo, Vinci Mattia, Bartucca Gabriele, Bucci Nicolo e Bamba Yacouba Junior a 2 gare. Il contributo va restituito.
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