C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 432 del 30/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ RED TIGERS 1957, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SANTIROCCO GABRIELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.216 SGS DEL 6/05/2025 (Gara: URBETEVERE CALCIO – RED TIGERS 1957 del 4/05/2025 – Play Off Under 15 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 422 del 23/05/2025

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ RED TIGERS 1957, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SANTIROCCO GABRIELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.216 SGS DEL 6/05/2025 (Gara: URBETEVERE CALCIO – RED TIGERS 1957 del 4/05/2025 – Play Off Under 15 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 422 del 23/05/2025

Con reclamo ritualmente notificato la società Red Tigers 1957 ha impugnato innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 216 LND del 06/05/2025, con il quale veniva disposta nei confronti del calcatore Santirocco Gabriele la squalifica per cinque gare effettive per condotta violenta ex art. 38 CGS “Perché a fine gara assumeva atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore avversario, che cercava di colpirlo corpo.”. In sede di gravame la reclamante chiedeva, in via principale, di riqualificare la violazione in condotta gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S. e di ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ovvero, in via subordinata, ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo presso la LND, di cui al C.U. n. 216 del 06/05/2025, a 2 o 3 giornate di squalifica. A ben vedere le argomentazioni addotte dalla ASD Red Tigers 1957, a sostegno dell’invocata riqualificazione e/o riduzione della squalifica in argomento, possono ritenersi assumibili. In effetti, deve al riguardo osservarsi che, da quanto dichiarato dal Direttore di gara in sede di referto arbitrale, non emergono i requisiti previsti dal Codice ai fini dell'integrazione della fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 38 CGS, a tenore del quale “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.”. In termini di qualificazione giuridica, infatti, il Collegio evidenzia come la condotta sanzionata non sia pienamente integrata sul piano oggettivo, avendo il giocatore Santirocco Gabriele, sulla base della dinamica dei fatti come risultanti dagli atti di gara, tentato, senza concretamente riuscirvi, di aggredire fisicamente il portiere della squadra avversaria, Rinaldi Giulio. Giova sul punto osservare che il tentativo si configura come fattispecie in cui la sfera oggettiva è rimasta incompleta, perché, al di là della volontà colpevole, la fattispecie prevista dalla norma è realizzata solo in parte. Ne discende, ai fini sanzionatori, una riduzione della sanzione inflitta, non avendo il giocatore interamente realizzato la condotta violenta di cui alla fattispecie in esame. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Santirocco Gabriele a 3 gare. Il contributo va restituito.

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