C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 439 del 06/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TORRITA TIBERINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31/12/2025 E PENALIZZAZIONE DI N.2 PUNTI IN CLASSIFICA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.76 LND DEL 10/04/2025 (Gara: TORRITA TIBERINA – POGGIO CATINO del 6/04/2025 – Campionato Terza Categoria Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TORRITA TIBERINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31/12/2025 E PENALIZZAZIONE DI N.2 PUNTI IN CLASSIFICA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.76 LND DEL 10/04/2025 (Gara: TORRITA TIBERINA – POGGIO CATINO del 6/04/2025 – Campionato Terza Categoria Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Torrita Tiberina ha impugnato le sanzioni irrogate dal competente Giudice Sportivo a carico della società per i fatti avvenuti al termine della gara in epigrafe. La società reclamante, pur censurando il comportamento tenuto dal dirigente Taormina, sostiene che al termine della garza non vi sarebbe stata l’aggressione da parte di circa venti sostenitori nei confronti del direttore di gara che si stava recando verso la propria autovettura per rientrare in sede. Aggiunge che non appare credibile la ricostruzione dell’Arbitro in relazione all’impossibilità di chiamare in soccorso la forza pubblica, per assenza di campo, in quanto i numeri di emergenza sono sempre attivabili anche in tali condizioni sfavorevoli. A sostegno dell’appello fa poi riferimento ad una dichiarazione inoltrata a mezzo della pec istituzionale dalla società Poggio Catino che supporta la tesi dell’assenza totale dell’aggressione denunciata dall’Arbitro nel suo rapporto. Preliminarmente la Corte osserva come, in effetti, risulti trasmessa una dichiarazione sui fatti, proveniente dalla società Poggio Catino ed inviata attraverso la pec istituzionale della società, che fornisce una ricostruzione degli eventi da cui si evince che al termine dell’incontro l’Arbitro ha potuto raggiungere la sua autovettura posteggiata all’esterno dell’impianto di gioco senza alcun disturbo da parte di sostenitori locali. La circostanza, di per se anomala e del tutto peculiare, impone, innanzitutto, l’accertamento della genuinità di tale dichiarazione, il suo autore, considerando che non appare sottoscritta da un responsabile ma proviene, senza alcun dubbio, dall’indirizzo pec istituzionale della società ed è sottoscritta genericamente ASD Poggio Catino e, successivamente, l’audizione dei tesserati, calciatori e dirigenti, delle due squadre sicuramente presenti agli eventi ed, in particolare, per quanto attiene la società Poggio Catino di quei calciatori e dirigenti che hanno assistito direttamente all’uscita dell’Arbitro dall’impianto di gioco ed hanno poi rilasciato alla società di appartenenza le dichiarazioni che sono state sintetizzate e trasfuse nella comunicazione, più volte richiamata, e trasmessa alla Corte. Si impone dunque la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. affinché, utilizzando gli ampi poteri istruttori assegnati dal Codice di Giustizia Sportiva, fornisca alla Corte le informazioni e gli approfondimenti istruttori richiesti in parte motiva. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione, riservando all’esito ogni giudizio sul merito.
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