C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 439 del 06/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTÀ DI CEPRANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI PALMA EMANUELE FINO AL 31/03/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.42 LND DEL 30/04/2025 (Gara: CITTÀ DI CEPRANO CALCIO – P.C.SAN GIORGIO 2008 del 25/04/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 30/05/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTÀ DI CEPRANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI PALMA EMANUELE FINO AL 31/03/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.42 LND DEL 30/04/2025 (Gara: CITTÀ DI CEPRANO CALCIO – P.C.SAN GIORGIO 2008 del 25/04/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 30/05/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Città di Ceprano Calcio; preso atto della richiesta di audizione della società; ascoltata la società; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che tardivo nell’invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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