C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 454 del 20/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTING PONTECORVO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CENTOFANTE LUCA E ZANACCHI PIERPAOLO FINO AL 20/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.67 SGS DEL 29/05/2025 (Gara: REAL VIS ARTENA – SPORTING PONTECORVO del 25/05/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 448 del 13/06/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTING PONTECORVO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CENTOFANTE LUCA E ZANACCHI PIERPAOLO FINO AL 20/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.67 SGS DEL 29/05/2025 (Gara: REAL VIS ARTENA – SPORTING PONTECORVO del 25/05/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 448 del 13/06/2025
La società Sporting Pontecorvo impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inflitta la squalifica a carico dei propri calciatori Centofante Luca e Zanacchi Pierpaolo sino al 20 giugno 2025 per aver, al termine della gara, rivolto gravi insulti all’arbitro. La società reclamante, nella propria memoria difensiva, sosteneva che, al termine della gara nel rientrare verso gli spogliatoi, i due calciatori citati avevano espresso insulti non all’arbitro , bensì ad un proprio compagno di squadra, posizionato vicino al predetto, che era stata espulso durante la gara e che per tale motivo, essendo la squadra rimasta in inferiorità numerica, avrebbe compromesso l’andamento della gara; pertanto, alla luce di ciò, chiedeva l’annullamento delle sanzioni o quantomeno una sensibile riduzione delle stesse. Questa Corte, riunitasi da remoto in data 12/06/2025, esaminati gli atti ufficiali, ritiene di poter accogliere il reclamo. Dalla lettura del referto arbitrale che, come è noto, costituisce fonte di prova privilegiata, ex art. 61 c.g.s., emerge che al termine della gara i calciatori Luca Centofante e Piepaolo Zanacchi, rivolgevano gravi insulti all’arbitro. Detto ciò, è evidente che tali azioni sono deplorevoli e meritevoli di sanzioni, ma l’entità delle squalifiche possono, comunque, essere leggermente ridotte per parametrarle a fattispecie analoghe. Per tutto quanto detto, questa Corte,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Centofante Luca e Zanacchi Pierpaolo al 13/06/2025. Il contributo va restituito.
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