C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 456 del 20/06/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIETRO PAOLELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ TEAM NUOVA FLORIDA 2005 (GIÀ ASD NF ARDEA CALCIO), PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 31, COMMI 6 E 7, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 94TER, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 31, COMMI 6 E 7, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAL PREVIGENTE ART. 94TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F., APPLICABILE AI PROCEDIMENTI ALL’EPOCA INSTAURATI INNANZI ALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. FINO AD ESAURIMENTO, OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ TEAM NUOVA FLORIDA 2005 (GIÀ ASD NF ARDEA CALCIO) A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 449 del 13/06/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIETRO PAOLELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ TEAM NUOVA FLORIDA 2005 (GIÀ ASD NF ARDEA CALCIO), PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 31, COMMI 6 E 7, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 94TER, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 31, COMMI 6 E 7, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAL PREVIGENTE ART. 94TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F., APPLICABILE AI PROCEDIMENTI ALL’EPOCA INSTAURATI INNANZI ALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. FINO AD ESAURIMENTO, OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ TEAM NUOVA FLORIDA 2005 (GIÀ ASD NF ARDEA CALCIO) A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 449 del 13/06/2025

Il presente procedimento trae origine da un’attività di indagine della Procura Federale Interregionale espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 974 pfi 24-25, avente ad oggetto: “Mancato pagamento da parte della società ASD Team Nuova Florida in favore dei calciatori sigg.ri Bruno Francesco, Negro Lorenzo, Rea Lorenzo e Moretti Luca delle somme riconosciute dal Collegio Arbitrale della L.N.D e dalla C.A.E. nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronunce”; Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell’attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata in data 5.5.2025; Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: − copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. prot. n. 20/24 del 24.10.2024, comunicato alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) a mezzo pec del 25.10.2024; − copia della ricevuta di avvenuta consegna del 25.10.2024 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) il lodo prot. n. 20/24 del 24.10.2024; − segnalazione del calciatore sig. Francesco Bruno pervenuta in data 12.3.2025, con allegata copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. prot. n. 20/24 del 24.10.2024; − copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. prot. n. 21/2024 del 24.10.2024, comunicato alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) a mezzo pec del 4.12.2024; − copia della ricevuta di avvenuta consegna del 4.12.2024 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) il lodo prot. n. 21/2024 del 24.10.2024; − segnalazione del calciatore sig. Lorenzo Negro pervenuta in data 13.3.2025, con allegata copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. prot. n. 21/2024 del 24.10.2024; − copia della decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D. prot. Cae 106 TRIS/2023-24 del 31.7.2024, comunicata alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) a mezzo pec in pari data; − copia della ricevuta di avvenuta consegna del 31.7.2024 della pec con la quale la Commissione Accordi Economici L.N.D. ha trasmesso alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) la decisione prot. Cae 106 TRIS/2023-24 del 31.7.2024; − copia della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche n. 10/TFNSVE-2024-2025 dell’11.10.2024, comunicata alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) a mezzo pec in pari data, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo avverso la decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D. prot. Cae 106 TRIS/2023-24 del 31.7.2024; − copia della ricevuta di avvenuta consegna dell’11.10.2024 della pec con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche ha trasmesso alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) la decisione n. 10/TFNSVE-2024-2025 di pari data; − segnalazione del calciatore sig. Luca Moretti pervenuta in data 10.4.2025, con i seguenti allegati:  copia della decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D. prot. Cae 106 TRIS/2023-24 del 31.7.2024;  copia della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche n. 10/TFNSVE-2024-2025 dell’11.10.2024; copia della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 143/TFNSD2024-2025 del 10.2.2025; − copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. prot. n. 172/2024-25 del 24.2.2025, comunicato alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) a mezzo pec del 26.2.2025; - copia della ricevuta di avvenuta consegna del 26.2.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) il lodo prot. n. 172/2024-25 del 24.2.2025; − segnalazione del calciatore sig. Lorenzo Rea pervenuta in data 8.4.2025, con allegata copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. prot. n. 172/2024-25 del 24.2.2025; − copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. prot. n. 2425.99 del 4.3.2025, comunicato alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) a mezzo pec del 6.3.2025; − copia della ricevuta di avvenuta consegna del 6.3.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. ha trasmesso alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) il lodo prot. n. 2425.99 del 4.3.2025; − segnalazione dell’allenatore sig. Raffaele Scudieri pervenuta in data 9.4.2025, con allegata copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. prot. n. 2425.99 del 4.3.2025; − foglio censimento della società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) per la stagione sportiva 2024 – 2025, completo di allegati e variazioni; Ritenuto che dall’esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Il sig. Pietro Paolella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio), ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica dei rispettivi provvedimenti al pagamento in favore del calciatore sig. Francesco Bruno della somma di € 14.339,00, oltre rivalutazione, interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 20/24  del 24.10.2024, comunicato alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) a mezzo pec del 25.10.2024, nonché al pagamento in favore del calciatore sig. Lorenzo Negro della somma di € 3.800,00, oltre rivalutazione, interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 21/2024 del 24.10.2024, comunicato alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) a mezzo pec del 4.12.2024, nonché ancora al pagamento in favore del calciatore sig. Lorenzo Rea della somma di € 2.800,00, oltre rivalutazione, interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 172/2024-25 del 24.2.2025pec del 26.2.2025, nonché ancora al pagamento in favore dell’allenatore sig. Raffaele Scudieri della somma di € 2.700,00, oltre interessi, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.99 del 4.3.2025, comunicato alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) a mezzo pec del 6.3.2025, nonché infine al pagamento in favore del calciatore sig. Luca Moretti della somma di € 6.500,00 allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dalla Commissione Accordi Economici L.N.D. con decisione prot. Cae 106 TRIS/2023-24 del 31.7.2024, comunicata alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) a mezzo pec in pari data e divenuta definitiva a seguito della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche n. 10/TFNSVE-2024-2025 dell’11.10.2024, comunicata alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) a mezzo pec in pari data, che ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso tale pronuncia della Commissione Accordi Economici L.N.D.. I fatti appena descritti emergono documentalmente dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 25.10.2024 (lodo prot. n. 20/24), in data 4.12.2024 (lodo prot. n. 21/2024) ed in data 26.2.2025 (lodo prot. n. 172/2024- 25), nonché ancora dal provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. ritualmente notificato alla società inadempiente a mezzo pec in data 6.3.2025 (lodo prot. n. 2425.99) e dal provvedimento della Commissione Accordi Economici L.N.D. ritualmente notificata alla società inadempiente a mezzo pec in data 31.7.2024 (decisione prot. Cae 106 TRIS/2023-24), divenuta definitiva a seguito della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche n. 10/TFNSVE-2024-2025 dell’11.10.2024, ritualmente notificata alla società inadempiente a mezzo pec in pari data, che ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso tale pronuncia della Commissione Accordi Economici L.N.D., nonché infine dalle ricevute di invio da parte dell’Organo Giudicante e ricezione delle note di comunicazione delle pronunce appena citate., comunicato alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) a mezzo pec in data 31.7.2024 (decisione prot. Cae 106 TRIS/2023-24), divenuta definitiva a seguito della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche n. 10/TFNSVE-2024- 2025 dell’11.10.2024, ritualmente notificata alla società inadempiente a mezzo pec in pari data, che ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso tale pronuncia della Commissione Accordi Economici L.N.D., nonché infine dalle ricevute di invio da parte dell’Organo Giudicante e ricezione delle note di comunicazione delle pronunce appena citate. Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione risultano provati. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale: il sig. Pietro Paolella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio); la società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio); per rispondere: − il sig. Pietro Paolella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio), a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce: I) al calciatore sig. Francesco Bruno la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 20/24 del 24.10.2024, comunicato alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) a mezzo pec del 25.10.2024; II) al calciatore sig. Lorenzo Negro la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 21/2024 del 24.10.2024, comunicato alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) a mezzo pec del 4.12.2024; III) al calciatore sig. Lorenzo Rea la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 172/2024-25 del 24.2.2025, comunicato alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) a mezzo pec del 26.2.2025; IV) all’allenatore sig. Raffaele Scudieri la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.99 del 4.3.2025, comunicato alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) a mezzo pec del 6.3.2025; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dal previgente art. 94ter, comma 11, delle N.O.I.F., applicabile ai procedimenti all’epoca instaurati innanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D. fino ad esaurimento, per non avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Luca Moretti la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici L.N.D. con decisione prot. Cae 106 TRIS/2023-24 del 31.7.2024, comunicata alla società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) a mezzo pec in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione avvenuta l’11.10.2024 della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche n. 10/TFNSVE-2024-2025 di pari data che ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso la predetta pronuncia della Commissione Accordi Economici L.N.D.; − la società Team Nuova Florida 2005 (già ASD NF Ardea Calcio) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Pietro Paolella così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale adito fissava la discussione per il deferimento e nella riunione del 12 giugno 2025 per la Procura presenziava l’Avv. Valentina Soravia, mentre per i deferiti compariva l’Avv. Leonardo Mennella. La Procura Federale preliminarmente dichiarava di aver raggiunto accordo di patteggiamento con i deferiti, come da moduli trasmessi. - Paolella Pietro, sanzione base di n.10 mesi di inibizione, ridotta di n.3 mesi e 10 giorni, sanzione finale di n.6 mesi e 20 giorni di inibizione; - Team Nuova Florida 2005, sanzione base euro 1.000,00 e n.5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2025/2026, ridotta di euro 333,33, sanzione finale di euro 666,67 e n.5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2025/2026. Il Tribunale, preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti sull’applicazione delle sanzioni così come illustrate, non rinvenendo elementi per pervenire ad una affermazione di non responsabilità dei deferiti,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex art.127 C.G.S. e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Paolella Pietro, n.6 mesi e 20 giorni di inibizione; - Team Nuova Florida 2005, euro 666,67 di ammenda e n.5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2025/2026. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni. Si trasmetta agli interessati.

 

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