C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 464 del 4/07/2025 per il 30/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA VALLECORSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NOCELLA VALERIO FINO AL 16/03/2029, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025 (Gara: POLISPORTIVA VALLECORSA – ISOLA LIRI 1925 del 8/03/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA VALLECORSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NOCELLA VALERIO FINO AL 16/03/2029, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025 (Gara: POLISPORTIVA VALLECORSA – ISOLA LIRI 1925 del 8/03/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025

Con delibera pubblicata il 13/03/2025 sul C.U. n.306 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara POLISPORTIVA VALLECORSA – ISOLA LIRI 1925 del 8/03/2025 – Campionato Seconda Categoria, adottava la seguente decisione: “[..]Al 30' del II tempo, a seguito di un contrasto di gioco, il calciatore n. 25 della Società Pol. Vallecorsa, NOCELLA Valerio, protestando nei confronti dell'Arbitro, lo seguiva da presso e lo colpiva con violenza con la mano aperta, prima sul lato sinistro della schiena e, successivamente, all'altezza della spalla sinistra, provocandogli forte dolore. Veniva trattenuto da compagni di squadra ed avversari. A questo punto l'Arbitro non sentendosi più nelle condizioni psico-fisiche per proseguire la gara, considerava concluso l'incontro, al 30' del II tempo, sul risultato di Pol. Vallecorsa - ASD Isola Liri 1925 1 - 3. Il Direttore di gara, si recava successivamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Benedetto di Alatri (FR), dove veniva refertato per "riferito trauma mentre arbitrava una partita di calcio" con prognosi di giorni 3, per contusione del dorso.

PQM DELIBERA

1) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Pol. Vallecorsa per 0 - 3; 2) di squalificare il calciatore NOCELLA Valerio fino al 16/03/2029 (sanzione da considerarsi ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 35, comma 7 del C.G.S., e riportate nel C.U. n.49/A della FIGC del 12/10/2022). [..]”. Con reclamo ritualmente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo limitatamente alla squalifica del calciatore NOCELLA Valerio fino al 16/03/2029, asserendo che la ricostruzione dei fatti riportata nel CU, che a sua volta riprendeva pedissequamente quanto indicato nel referto arbitrale, non risulterebbe corretta, in quanto i gesti compiuti dal calciatore Nocella non sarebbero ascrivibili alla fattispecie astratta d della condotta violenta di cui all’art. 35 CGS. Ad avviso della reclamante, invero, durante un’azione di gioco, il direttore di gara avrebbe mancato di sanzionare un fallo posto in essere da un giocatore della squadra avversaria ai danni del calciatore Nocella, il quale, al fine di richiamare l’attenzione dell’arbitro, si sarebbe limitato a sfiorargli appena la spalla con la mano destra. Immediatamente dopo, sempre secondo la prospettazione fattuale della reclamante, il direttore di gara procedeva ad espellere il giocatore estraendo il cartellino rosso ad una distanza molto ravvicinata dallo stesso. Di talché, il giocatore si sarebbe limitato a scostare l’arbitro appoggiandogli la mano sul petto senza esercitare alcuna forza, per poi lasciare spontaneamente il terreno di gioco senza che fosse necessario l’intervento di compagni e/o avversari. La reclamante chiedeva, in via principale, l’annullamento della sanzione irrogata al calciatore Nocella; in subordine, riqualificare le condotte ascritte al medesimo sub art. 36 CGS e per l’effetto rideterminare la sanzione irrogata al calciatore in misura meno afflittiva. In via istruttoria, e a supporto delle proprie argomentazioni, la reclamante allegava un filmato video ritraente la dinamica dei fatti in parola. La reclamante presentava, altresì, richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 03/04/2025 svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello ha esaminato il reclamo in epigrafe. Era presente la reclamante, rappresentata e difesa dal proprio difensore di fiducia il quale si riportava all’atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento, ribadendo come dal filmato video prodotto non si evincesse alcuna condotta violenta posta in essere dal calciatore Nocella, in quanto i gesti dallo stesso compiuti, secondo la difesa della reclamante, rientrerebbero, piuttosto, nella condotta gravemente irriguardosa di cui all’art.36 del CGS, concretizzatasi in un contatto fisico, ma comunque non violento. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale e alla visione del filmato video (nella fattispecie, ammissibile ai sensi dell’art. 61 CGS in ipotesi di contestazione di sanzioni per condotta violenta); all’esito, la Corte deliberava di disporre l’audizione dell’arbitro per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito (CU n. 347 del 04.04.2025). Alla riunione del 24/04/2025 la Corte procedeva all’audizione del direttore di gara, alla presenza del rappresentante AIA. All’arbitro veniva mostrato il video allegato al reclamo presentato dalla società Polisportiva Vallecorsa, e lo stesso confermava che il filmato si riferiva all’episodio in questione. L’arbitro riferiva che, a seguito di un contrasto di gioco, il calciatore Nocella aveva protestato nei suoi confronti, seguendolo durante l’azione successiva. Successivamente, urlando alcune frasi da lontano, lo aveva raggiunto, colpendolo prima con una mano alla schiena e poi alla spalla, provocandogli dolore sia fisico che psicologico. Il direttore di gara riteneva il gesto volontario e non frutto di un contatto accidentale. Precisa inoltre che non si trattava di un pugno, ma di due spinte a mano aperta: la prima alla schiena e la seconda alla spalla. Aggiunge infine che, a seguito dell’accaduto, i sanitari del pronto soccorso gli avevano rilasciato una prognosi di tre giorni. Questa Corte, all’esito della compiuta istruttoria e alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, ritiene il reclamo proposto meritevole di parziale accoglimento, nei limiti di seguito illustrati. Determinanti, ai fini della decisione, si sono rivelati sia i filmati video della gara – riconosciuti come autentici dallo stesso ufficiale di gara – sia i chiarimenti resi dall’arbitro in sede di audizione. Tali elementi, considerati congiuntamente, hanno consentito al Collegio di ricostruire i fatti contestati, evidenziando una dinamica significativamente più vicina a quanto prospettato dalla reclamante e compatibile con la versione dei fatti da essa offerta nel proprio reclamo. Il comportamento del tesserato in questione, invero, risulta essersi sostanziato in una fase concitata di gioco, durante la quale lo stesso – con altri suoi compagni - si avvicinava all’arbitro per manifestare il proprio dissenso portando avanti un’azione di protesta che, pur censurabile sotto il profilo disciplinare, non appare connotata da quella violenza volontaria, aggressiva ed estrema che la normativa di cui all’art. 35 CGS richiede per la configurabilità della condotta ivi sanzionata. Al riguardo, giova ricordare che ai sensi dell’art. 35 CGS: 1.Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. 2.I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica. (…) 4.I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica. Mentre, la diversa fattispecie di cui all’art. 36 c.1 CGS, dispone che: 1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. Alla luce della normativa sopra richiamata, emerge con chiarezza la necessità di distinguere tra la condotta violenta di cui all’art. 35 CGS e la condotta gravemente irriguardosa con contatto fisico prevista dall’art. 36, comma 1, lett. b), CGS. La prima presuppone un comportamento connotato da evidente intenzionalità lesiva, impulsività incontrollata e volontaria aggressività, tale da porre concretamente a rischio l’integrità fisica dell’ufficiale di gara, anche a prescindere dall’effettiva causazione di lesioni personali. È sufficiente, a tal fine, la sola intenzione di colpire in modo pericoloso, anche in assenza di un danno effettivo. Diversamente, la seconda ipotesi - che richiama la nozione di ingiuria reale propria del diritto penale sostanziale - sanziona quei comportamenti materiali che, pur implicando un contatto fisico – come ad esempio una spinta, uno schiaffo o forte una stretta di mano – costituiscono espressione di disapprovazione o disprezzo nei confronti dell’aggredito, senza tuttavia integrare gli estremi di una condotta sanzionabile ex art. 35 CGS. Orbene, nella fattispecie in esame la condotta posta in essere dal calciatore integra, piuttosto, un gesto impulsivo, inserito in un quadro di accesa contestazione verbale e fisica, ma privo dei requisiti di offensività tipici della condotta violenta ai sensi dell’art. 35 CGS, quali la manifesta volontà lesiva, la pericolosità oggettiva e la sproporzione nell’uso della forza. Quanto alla documentazione clinica rilasciata dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Alatri, in essa si riporta esclusivamente un trauma contusivo alla regione dorso-lombare sinistra, occorso mentre arbitrava una partita di calcio (II categoria)' e individuato come infortunio sul lavoro. Il referto non contiene alcun riferimento a presunte aggressioni fisiche da parte di persona nota. Tale documento, pertanto, seppur attestando un generico trauma contusivo - peraltro localizzato in una regione dorso-lombare - non può ritenersi idoneo, né sotto il profilo formale né sostanziale, a integrare il presupposto richiesto dall’art. 35, comma 4, CGS. La dinamica dei fatti, pertanto, appare più correttamente inquadrabile nell’ambito della condotta gravemente irriguardosa che si concretizza in un contatto fisico, così come disciplinata dall’art. 36, comma 1, lett. b), del CGS, il quale sanziona – con una squalifica minima di otto giornate – quei comportamenti, anche di natura fisica, che, pur non integrando gli estremi della violenza in senso stretto, si pongano in evidente violazione dei doveri di rispetto e correttezza nei confronti degli ufficiali di gara. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il reclamo deve ritenersi fondato nei limiti della corretta qualificazione della condotta addebitata al calciatore Nocella ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b), CGS, con conseguente esclusione dell'applicabilità dell’art. 35 del medesimo Codice. Ne deriva che la sanzione originariamente irrogata deve essere riformata e rideterminata in otto giornate di squalifica – quale misura minima prevista dalla norma – aumentata di ulteriori due giornate, in considerazione della gravità del gesto e del carattere reiterato delle condotte poste in essere. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società/sentito l’arbitro,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Nocella Valerio a 10 gare. Il contributo va restituito.

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