C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 464 del 4/07/2025 per il 30/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CHIEFALO GUIDO PER 8 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE CERINO CLAUDIO PER 6 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE PIETROLETTI LORENZO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.184 C5 DEL 13/05/2025 (Gara: FIDENE A.S.D. – POLISPORTIVA PLAYGROUND del 9/05/2025 – Coppa Lazio Calcio a 5 Serie D) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 30/05/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CHIEFALO GUIDO PER 8 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE CERINO CLAUDIO PER 6 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE PIETROLETTI LORENZO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.184 C5 DEL 13/05/2025 (Gara: FIDENE A.S.D. – POLISPORTIVA PLAYGROUND del 9/05/2025 – Coppa Lazio Calcio a 5 Serie D) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 30/05/2025
Questa Corte, in sede di scrutinio degli atti afferenti al gravame avanzato dalla società Fidene A.S.D., avverso i provvedimenti di cui al C.U. n.187 del 14/05/2025 – già rettificativo del precedente C.U. n.184 del 13/05/2025, per quanto concerne l'identità del calciatore sanzionato (correttamente individuato in Lorenzo Pietroletti anziché Damiano Pietroletti) – emesso dal Giudice Sportivo Territoriale. In relazione alla posizione del calciatore Cerino Claudio, la valutazione degli atti di causa e del contesto reale di svolgimento della gara ha evidenziato una sproporzione nel provvedimento originariamente inflitto al calciatore, non pienamente aderente ai fatti come accertati e alle risultanze degli atti ufficiali, inclusa la refertazione arbitrale. Il Consesso giudicante ha riconosciuto la sussistenza di condotte irriguardose e antisportive, connotate da espressioni ingiuriose, poste in essere nei confronti del Direttore di gara; tuttavia, la refertazione arbitrale è apparsa lacunosa su alcuni elementi fattuali, rendendo le condotte ascritte, seppur pacificamente reprensibili, non configurabili nei termini di gravità e portata sanzionatoria originariamente delineati. Relativamente alle posizioni dei calciatori Lorenzo Pietroletti e Guido Chiefalo, la Corte ha rigettato il reclamo. Per il calciatore Lorenzo Pietroletti, è stata accertata la condotta di rivolgere al direttore di gara frasi offensive di particolare gravità e l'espressione di ripetute frasi blasfeme. Per il calciatore Guido Chiefalo, è stata parimenti accertata la condotta di espressioni offensive nei confronti del direttore di gara, unitamente ad una lieve spinta al medesimo, dunque le condotte dei calciatori Pietroletti e Chiefalo sono state ricondotte, da questa Corte, nell'alveo precettivo dell'art.36, comma 1, lett. a e b del C.G.S., il quale disciplina le sanzioni per condotte ingiuriose o offensive verso gli ufficiali di gara. Al fine di garantire la coerenza con la propria prassi decisoria e i principi di proporzionalità della sanzione, la Corte ha ritenuto opportuno confermare la misura afflittiva. La Corte, pertanto, accoglie parzialmente il reclamo in relazione alla posizione del calciatore Claudio Cerino, riducendo la squalifica comminata, stante l'eccessività del provvedimento sanzionatorio originario, alla luce della rivalutazione dei fatti e della lacunosità della refertazione arbitrale e respinge il reclamo relativamente alle istanze concernenti i calciatori Lorenzo Pietroletti e Guido Chiefalo. Tutto ciò premesso,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Cerino Claudio a 5 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.
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