C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 468 del 12/09/2025 per il 30/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TORRITA TIBERINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31/12/2025 E PENALIZZAZIONE DI N.2 PUNTI IN CLASSIFICA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.76 LND DEL 10/04/2025 (Gara: TORRITA TIBERINA – POGGIO CATINO del 6/04/2025 – Campionato Terza Categoria Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 467 del 31/07/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TORRITA TIBERINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31/12/2025 E PENALIZZAZIONE DI N.2 PUNTI IN CLASSIFICA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.76 LND DEL 10/04/2025 (Gara: TORRITA TIBERINA – POGGIO CATINO del 6/04/2025 – Campionato Terza Categoria Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 467 del 31/07/2025
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Torrita Tiberina ha impugnato le sanzioni irrogate dal competente Giudice Sportivo a carico della società per i fatti avvenuti al termine della gara in epigrafe. La società reclamante, pur censurando il comportamento tenuto dal dirigente Taormina, sostiene che al termine della gara non vi sarebbe stata l’aggressione da parte di circa venti sostenitori nei confronti del direttore di gara che si stava recando verso la propria autovettura per rientrare in sede. Aggiunge che non appare credibile la ricostruzione dell’Arbitro in relazione all’impossibilità di chiamare in soccorso la forza pubblica, per assenza di campo, in quanto i numeri di emergenza sono sempre attivabili anche in tali condizioni sfavorevoli. A sostegno dell’appello fa poi riferimento ad una dichiarazione inoltrata a mezzo della pec istituzionale dalla società Poggio Catino che supporta la tesi dell’assenza totale dell’aggressione denunciata dall’Arbitro nel suo rapporto. Preliminarmente la Corte aveva osservato come, in effetti, risultasse trasmessa una dichiarazione sui fatti, proveniente dalla società Poggio Catino ed inviata attraverso la pec istituzionale della società, che forniva una ricostruzione degli eventi da cui si evinceva che al termine dell’incontro l’Arbitro aveva potuto raggiungere la sua autovettura posteggiata all’esterno dell’impianto di gioco senza alcun disturbo da parte di sostenitori locali. La circostanza, di per se anomala e del tutto peculiare, imponeva, innanzitutto, l’accertamento della genuinità di tale dichiarazione, il suo autore, considerando che non appariva sottoscritta da un responsabile ma proveniva, senza alcun dubbio, dall’indirizzo pec istituzionale della società ed era sottoscritta genericamente ASD Poggio Catino e, successivamente, l’audizione dei tesserati, calciatori e dirigenti, delle due squadre sicuramente presenti agli eventi ed, in particolare, per quanto attiene la società Poggio Catino di quei calciatori e dirigenti che avevano assistito direttamente all’uscita dell’Arbitro dall’impianto di gioco ed avevano poi rilasciato alla società di appartenenza le dichiarazioni che erano state sintetizzate e trasfuse nella comunicazione, più volte richiamata, e trasmessa alla Corte. Ciò posto la Corte aveva trasmesso gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per i necessari approfondimenti istruttori. La Procura Federale ha trasmesso gli esiti degli approfondimenti istruttori che, in sintesi, hanno accertato come la reclamante abbia teso a minimizzare gli eventi accaduti durante ed al termine della gara, ma, d’altro canto, come non si siano verificati episodi di aggressione fisica nei confronti dell’Arbitro che è stato sottoposto ad insulti e minacce durante ed al termine dell’incontro, non sconfinati però in gesti di violenza consumata nei suoi confronti. Va aggiunto che, in effetti, il dirigente, sanzionato dal Giudice Sportivo con separato provvedimento non impugnato, che si era reso protagonista degli episodi più gravi di minacce ed insulti, è persona assai avanti negli anni, per la precisione settantanovenne, e difficilmente avrebbe potuto mettere in atto le minacce lanciate nei confronti dell’Arbitro, giovane atleta, che non avrebbe avuto alcuna difficoltà a sottrarsi a gesti di violenza. Infine, la Procura ha accertato che la comunicazione della società Poggio Catino era sicuramente autentica ma i tesserati presenti sul campo non avevano avuto l’integrale visione dei fatti in quanto al momento dell’uscita dell’Arbitro dall’impianto di gioco non erano presenti in quanto si erano portati nell’adiacente bar per ristorarsi, la loro testimonianza è quindi fatalmente incompleta e non del tutto esaustiva per ricostruire i fatti. Alla luce dell’evidente ridimensionato di tutta la vicenda le sanzioni irrogate alla società reclamante appaiono eccessive, anche perché la gran parte della responsabilità va ascritta al dirigente che è stato ampiamente sanzionato dal Giudice Sportivo, e vanno rideterminate come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, rideterminando la sanzione a carico della società Torrita Tiberina nell’ammenda di euro 600,00, annullando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.
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