C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 18/07/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIANLUCA MARTINA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA A.S.D. REAL CASSINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, C.1, DEL C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 1.1, LETT. D), DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2024 – 2025 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 39 DEL C.G.S., OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, C.2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 455 del 20/06/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIANLUCA MARTINA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA A.S.D. REAL CASSINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, C.1, DEL C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 1.1, LETT. D), DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2024 - 2025 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 39 DEL C.G.S., OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, C.2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 455 del 20/06/2025
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 648pfi24-25, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito al comportamento tenuto dal sig. Gianluca Martina, dirigente tesserato per la ASD Real Cassino, in occasione della gara Real Cassino – Roccasecca T. San Tommaso dell’11.1.2025, valevole per il campionato Pulcini”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, e ritenuto che dagli stessi atti e dalle risultanze probatorie acquisite I fatti oggetto della segnalazione hanno trovato conferma all’esito dello svolgimento dell’attività inquirente svolta. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Andrea Dellavalle; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, La Procura Federale ha ritenuto di deferire innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1.- il sig. Gianluca Martina, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Real Cassino; 2.- la società A.S.D. Real Cassino; per rispondere: 1.- il sig. Gianluca Martina, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Real Cassino: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 1.1, lett. d), del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso arbitrato la gara Real Cassino – Roccasecca T. San Tommaso dell’11.1.2025, valevole per il campionato Pulcini, nonostante per tale categoria le gare debbano svolgersi con il “metodo dell’autoarbitraggio”; b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Real Cassino – Roccasecca T. San Tommaso dell’11.1.2025 valevole per il campionato Pulcini, proferito l’espressione “zoccola” all'indirizzo della madre di un giovane calciatore della squadra avversaria che seguiva l’incontro tra il pubblico; 2.- la società A.S.D. Real Cassino a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gianluca Martina, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Alla riunione del 19/06/2025 era presente, per la Procura Federale, l’avv. Andrea Della Valle, mentre per i deferiti, l’avv. Marco Rossini. La Procura Federale preliminarmente dichiarava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con i deferiti come da moduli tramessi, sulle seguenti sanzioni: Martini Gianluca: sanzione base n. 8 mesi di inibizione, ridotta di due mesi e 20 giorni; sanzione finale: 5 mesi e 10 giorni di inibizione. Real Cassino: sanzione base euro 1.000,00 di ammenda, ridotta di euro 333,00 euro; sanzione finale: euro 667,00 di ammenda. Ciò posto, il Tribunale Federale Territoriale, non rinvenendo elementi utili ad un proscioglimento delle parti,
DELIBERA
Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex art.127 C.G.S. e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Martina Gianluca, n.5 mesi e 10 giorni di inibizione; - Real Cassino, euro 667,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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