C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 22/08/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO NATTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ROMA NORD LODIGIANI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. FABIO PIRANI, ALL’EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ROMA NORD LODIGIANI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. GA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEI SIGG. ROBERTO LELLI E MASSIMILIANO VIGNERI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ROMA NORD LODIGIANI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. EA) E LETT. GA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEI SIGG. LORENZO LANCIONE, GIOVANNI LOMBARDI, DANIELE ASPRELLA E PIETRO INVERNIZZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ROMA NORD LODIGIANI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. GA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ROMA NORD LODIGIANI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 31/07/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO NATTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ROMA NORD LODIGIANI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. FABIO PIRANI, ALL’EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ROMA NORD LODIGIANI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. GA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEI SIGG. ROBERTO LELLI E MASSIMILIANO VIGNERI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ROMA NORD LODIGIANI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. EA) E LETT. GA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEI SIGG. LORENZO LANCIONE, GIOVANNI LOMBARDI, DANIELE ASPRELLA E PIETRO INVERNIZZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ROMA NORD LODIGIANI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. GA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ROMA NORD LODIGIANI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 31/07/2025

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del Gruppo Regionale Lazio dell’A.I.A.C. avente ad oggetto l’attività di allenatore della Scuola Calcio della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani posta in essere da tesserati privi della necessaria abilitazione; a supporto della segnalazione l’esponente ha allegato una fotografia ritraente un gruppo di calciatori della Scuola Calcio con un allenatore. All’esito dell’attività inquirente svolta è stato accertato che la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nella stagione sportiva 2024 – 2025 ha effettivamente omesso di tesserare tecnici abilitati per le squadre Under 17, Under 16, Under 15 ed Under 14, nonché per la Scuola Calcio. In sede di audizione da parte della Procura Federale, in particolare, il presidente della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani sig. Marco Natti ha riferito testualmente quanto segue: “L’U17 invece era allenata ad inizio stagione dal sig. Simone Corteggiano, che è andato via a gennaio scorso, ed è stato sostituito dal sig. Roberto Lelli. L’U16 invece è seguita, fin dall’inizio della stagione, dal sig. Massimiliano Vigneri. L’U15 invece allena il sig. Mattia Bellini, anche qui da inizio stagione. L’U14 la segue il sig. Roberto Lelli, e per la Scuola Calcio i tecnici sono i sigg.ri Fabio Pirani, Roberto Lelli che fa anche da coordinatore, il sig. Massimiliano Vigneri e 4 ragazzi che militano in prima squadra e seguono gli allenamenti della Scuola Calcio e sono i sigg.ri Lorenzo Lancioni, (che studia Scienze Motorie e ne approfitta per fare del tirocinio), il sig. Giovanni Lombari, il sig. Daniele Asprella ed il sig. Pietro Invernizzi. (…) per ciò che concerne la Scuola Calcio riconosco la nostra posizione irregolare non avendo ancora tesserato tecnici abilitati (…) e quelli titolati, ovvero i sigg.ri Pirami Fabio, Roberto Lelli e Massimiliano Vigneri, sono forse rimasti bloccati dalla richiesta di integrazione effettuata dal Settore Tecnico e a noi evidentemente sfuggita. (…). Prendo atto della nostra posizione da regolarizzare, impegnandomi fin d’ora a trovare i corrispettivi opportuni sia per la Scuola Calcio che per le sezioni agonistiche”. Tali circostanze trovano altresì conferma dall’esame degli atti e documenti acquisiti nel corso dell’attività di indagine, ed, in particolare, dall’elenco dei tecnici tesserati per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nella stagione sportiva 2024 - 2025 e dagli estratti di tesseramento acquisiti. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Valentina Soravia; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale: - il sig. Marco Natti, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani; - il sig. Fabio Pirani, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani; - il sig. Roberto Lelli, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani; - il sig. Massimiliano Vigneri, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani; - il sig. Mattia Bellini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani; - il sig. Lorenzo Lancione, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani; - il sig. Giovanni Lombardi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani; - il sig. Daniele ASPRELLA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani; - il sig. Pietro INVERNIZZI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani - la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani; per rispondere: 1.- il sig. Marco NATTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre Under 17, Under 16, Under 15 ed Under 14, nonchè della Scuola Calcio, della società dallo stesso rappresentata a tecnici in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre militanti nei campionati Under 17 ed Under 14 della società dallo stesso rappresentata al sig. Roberto Lelli, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Under 16 della società dallo stesso rappresentata al sig. Massimiliano Vigneri, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Under 15 della società dallo stesso rappresentata al sig. Mattia Bellini, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatori della scuola calcio della società dallo stesso rappresentata ai sigg.ri Fabio Pirani, Roberto Lelli, Lorenzo Lancioni, Giovanni Lombardi, Daniele Asprella e Pietro Invernizzi, nonostante gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 2.- il sig. Fabio PIRANI, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della scuola calcio della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 3.- il sig. Roberto LELLI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea) e lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della scuola calcio e delle squadre militanti nei campionati Under 17 ed Under 14 della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 4.- il sig. Massimiliano VIGNERI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Under 16 della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 5.- il sig. Mattia BELLINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Under 15 della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 6.- il sig. Lorenzo LANCIONE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della scuola calcio della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 7.- il sig. Giovanni LOMBARDI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della scuola calcio della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 8.- il sig. Daniele ASPRELLA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della scuola calcio della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 9.- il sig. Pietro INVERNIZZI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani: - violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., e dall’art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 30.4.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della scuola calcio della società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 10.- la società A.S.D. Atletico Roma Nord Lodigiani, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Natti, Roberto Lelli, Massimiliano Vigneri, Mattia Bellini, Lorenzo Lancioni, Giovanni Lombardi e Daniele Asprella, così come decritti nei precedenti capi di incolpazione. Questo Tribunale Federale, fissata l’udienza per il giorno 30 luglio 2025, dopo aver preso atto della validità delle convocazioni, dispone il procedersi. Per la Procura Federale è presente l’Avv. Alessandro Avagliano, mentre nessuno è presente per i deferiti. La Procura insiste nel deferimento, chiedendone l’accoglimento con le seguenti sanzioni: -Natti Marco, n.10 mesi di inibizione; -Pirani Fabio, Lelli Roberto e Vigneri Massimiliano, n.6 mesi di inibizione; -Lancione Lorenzo, Lombardi Giovanni, Asprella Daniele ed Invernizzi Pietro, n.12 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026; -Atl Roma Nord Lodigiani, euro 2.000,00 di ammenda. Il Tribunale, valutati tutti gli atti del fascicolo, rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata, nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale. I deferiti, pertanto, meritano di essere sanzionati nelle misure stabilite dal dispositivo, ritenute congrue in relazione alle risultanze istruttorie. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Natti Marco, n.6 mesi di inibizione; - Pirani Fabio, Lelli Roberto e Vigneri Massimiliano, n.4 mesi di inibizione; - Lancioni Lorenzo, Lombardi Giovanni, Asprella Daniele e Invernizzi Pietro, n.3 mesi di squalifica; - Atl Roma Nord Lodigiani, euro 600,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

 

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