C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 29/08/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SIG. ALESSIO CANO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ITALIAN KICK OFF, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. ITALIAN KICK OFF A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 31/07/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SIG. ALESSIO CANO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ITALIAN KICK OFF, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. ITALIAN KICK OFF A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 31/07/2025
In base ad accertamenti svolti, la Procura Federale riteneva che in data 9.2.2025, al termine della gara Torrita Tiberina - Italian Kick Off del campionato di Terza Categoria, il sig. Alessio Cano, all’epoca dei fatti calciatore della A.S.D. Italian Kick Off, avrebbe rivolto espressioni offensive nei confronti del sig. Manuel Capobianchi, calciatore della A.S.D. Torrita Tiberina, nonché nei confronti del presidente di tale ultima società a mezzo del social network “Instagram”. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Alessio Cano per la violazione degli artt. 4, comma 1 C.G.S. nonché la società A.S.D. Italian Kick Off a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 C.G.S.. Pervenivano a questo Giudice Federale memorie difensive della società deferita con cui si sottolineava come la partita da cui originavano i fatti de quibus era stata particolarmente tesa con gravi comportamenti di calciatori, tifoseria e dirigenza avversaria tanto da essere sospesa e che comunque la A.S.D. Italian Kick Off si dissociava dalle espressioni pubblicate dal proprio tesserato. All’udienza del 30 luglio 2025 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Alessandro Avagliano, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Alessio Cano fosse sanzionato con 4 giornate di squalifica e la società A.S.D. Italian Kick Off con € 300,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale. Risulta, infatti, che le espressioni pubblicate tramite il social network “Instagram” siano in violazione dell’art. 4, comma 1 in quanto travalicanti la continenza e qualsivoglia pur legittimo esercizio del diritto di critica e di quello di opinione risultando essere lesive della reputazione di persone operanti nell’ambito della FIGC. In particolare, si segnalano le seguenti espressioni pubblicate e accessibili a una pluralità di persone: “ps sei un mongoloide come tutto il paese tuo”, “ridete ridete tanto tra due settimane rigiocate in casa poi ridiamo”, “…la tifoseria più stupida de tutta Italia ahahah che malati che siete”, “ma non hanno una lira manco per fare il bar sti morti di fame”, “uno dei peggio ritardati che esiste che voleva fare il grosso appena è arrivato al cancello a preso uno sputo in bocca tira le cose e dà la colpa a un ragazzo disabile e sei il presidente fai schifo uomo di merda e senza palle spera che non se vedemo mai”. La circostanza che la partita all’origine di tali dichiarazioni sia stata particolarmente tesa, seppur inquadrando gli eventi nel contesto, non giustifica la pubblicazione di tali post e pertanto il calciatore deve essere ritenuto responsabile dell’infrazione per cui è stato deferito, discendendo da ciò anche la responsabilità oggettiva della società. I deferiti, pertanto, meritano di essere sanzionati nelle misure stabilite dal dispositivo, ritenute congrue in relazione al materiale svolgersi degli eventi e al disvalore della condotta, avuto conto della qualità dei destinatari delle dichiarazioni lesive e del contesto nel quale esse sono state pronunciate, nonché della categoria e dell’ambito dilettantistico in cui l’infrazione si è consumata. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Cano Alessio, n.2 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026; - Italian Kick Off, euro 100,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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