C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 05/09/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GENNARO SOMMA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NUOVO COS LATINA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 31, COMMI 6 E 7, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 94TER, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ NUOVO COS LATINA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 29/08/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GENNARO SOMMA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NUOVO COS LATINA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 31, COMMI 6 E 7, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 94TER, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ NUOVO COS LATINA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 29/08/2025
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 911 pfi 24-25 avente ad oggetto: “ Mancato pagamento da parte della società ASD Nuovo Cos Latina in favore dell’allenatore Sig. Andrea Furlan delle somme riconosciute dal Collegio Arbitrale della L.N.D. ( vertenza n. 2425.50)”deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale: -Il Sig. Gennaro Somma, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Nuovo Cos Latina, per rispondere della violazione dell’art.4, comma 1 , e dell’art.31 , commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art.94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all’allenatore Sig. Andrea Furlan, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia , la somma pari ad euro 449,00, accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. –A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.50 del 17.12.2004, comunicata alla società Nuovo Cos Latina a mezzo pec del 22.12.2024; -la società Nuovo Cos Latina a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Gennaro Somma, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Nel corso dell’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale venivano acquisiti atti e documenti di valenza dimostrativa fra i quali: -copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. –A-I-A-C- prot. N. 2435.50 del 17.12.2024 comunicato alla società Nuovo Cos Latina a mezzo pec del 22.112.2024; -copia della ricevuta di avvenuta consegna del 22.12.2024 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. –A-I-A-C- ha trasmesso alla società Nuovo Cos Latina il lodo prot. N. 2425.50 del 17.12.2024; -segnalazione dell’allenatore Sig. Andrea Furlan pervenuta in data 06.03.2025, con allegata copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. prot. n. 2425.50 del 17.12.2024; -foglio censimento della società Nuovo Cos latina per le stagioni sportive 2023-2024 e 2024-2025, completi di allegati e variazioni. All’udienza del 28.08.2025 era presente la Procura Federale, in persona dell’Avv. Tropei Franscesco, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il Sig. Gennaro Somma fosse sanzionato con n. 6 mesi di squalifica e la società Nuovo Cos Latina con € 600 di ammenda + 1 n. punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza, nella stagione 2025-2026. Il Tribunale rileva che i fatti oggetto di contestazione, così come prospettati dalla Procura Federale, risultano compiutamente dimostrati dalla documentazione acquisita in atti. In particolare, è pacifico che, nonostante la regolare notificazione alla società Nuovo Cos Latina, avvenuta a mezzo PEC in data 22.12.2024, del lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D.–A.I.A.C. (prot. n. 2425.50 del 17.12.2024), la stessa non abbia provveduto a corrispondere al sig. Andrea Furlan, entro il termine di trenta giorni, la somma di € 449,00 riconosciutagli con la citata decisione arbitrale. L’inadempimento risulta ulteriormente confermato dalla successiva segnalazione dello stesso allenatore, pervenuta alla Procura Federale in data 06.03.2025, con la quale veniva rappresentato il mancato pagamento delle spettanze dovute. Stante quanto previsto dall’art. 31, comma 6, C.G.S., in combinato disposto con l’art. 94-ter, comma 5, delle N.O.I.F., la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione normativa sopra richiamata, ovvero per l’omesso pagamento entro il termine stabilito. Ne consegue che la fattispecie incriminatrice, nel caso di specie, deve ritenersi interamente perfezionata, essendo ampiamente decorso il termine perentorio previsto per l’adempimento. Alla luce di tali circostanze, risulta integrata la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94-ter, comma 5, delle N.O.I.F., da parte del sig. Gennaro Somma, nella qualità di presidente munito di poteri di rappresentanza della società. Conseguentemente, trova applicazione anche la responsabilità diretta della società Nuovo Cos Latina ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Somma Gennaro, n.4 mesi di inibizione; - Nuovo Cos Latina, euro 400,00 di ammenda e n.1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2025/2026. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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