C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 05/09/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. IL SIG. MATTIA PICCIONI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. CHRISTIAN AGRESTA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. ALESSANDRO CROCE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. ANDREA FRATTALI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. ANDREA DI LAURENZIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. GABRIELE LUCI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. NICOLÒ CANALI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. CHRISTIAN CIACE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. LORENZO FABRIANI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 29/08/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. IL SIG. MATTIA PICCIONI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. CHRISTIAN AGRESTA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. ALESSANDRO CROCE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. ANDREA FRATTALI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. ANDREA DI LAURENZIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. GABRIELE LUCI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. NICOLÒ CANALI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. CHRISTIAN CIACE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. LORENZO FABRIANI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 29/08/2025

A seguito di segnalazione del Settore Giovanile e Scolastico, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che durante la gara Elis a r.l. – Santa Francesca Cabrini 98 del 19.12.2024, valevole per il girone F del campionato Under 15 Provinciali, tre calciatori tesserati per la società ospitante avessero insultato con frasi discriminatorie in diverse circostanze il calciatore avversario Quin Lang Messina, avente caratteristiche somatiche orientali. Secondo l’Organo inquirente, Alessandro Croce avrebbe proferito la frase “cinese alzati”, Mattia Piccioni e Christian Agresta l’espressione “cinese di merda” nonché quest’ultimo, al termine della gara, le parole “stai zitto cinese di merda”. La Procura rilevava inoltre come, all’interno degli spogliatoi, i tre calciatori suindicati insieme ai propri compagni di squadra sigg. Gabriele Luci, Nicolò Canali, Christian Ciace, Lorenzo Fabriani e Andrea Di Laurenzio avessero parte alla fotografia - scattata da Andrea Frattali - con le mani agli occhi così da simulare le caratteristiche somatiche orientali al fine di schernire Quin Lang Messina. Tale fotografia sarebbe stata poi pubblicata da Mattia Piccioni sul proprio profilo Instagram “mattia” apponendovi le parole “cinese a casa”. Per tali motivi, la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Alessandro Croce, Mattia Piccioni, Christian Agresta, Gabriele Luci, Nicolò Canali, Christian Ciace, Lorenzo Fabriani, Andrea Frattali e Andrea Di Laurenzio per rispondere delle violazioni dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 28, comma 1 C.G.S. ciascuno ascrivibili nonché la società Elis a r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 C.G.S.. Pervenivano a questo Tribunale le memorie difensive di Nicolò Canali, Christian Ciace, Alessandro Croce, Lorenzo Fabrini, Andrea Frattali, Gabriele Luci e della società Elis a r.l. nelle quali si affermava che la frase pronunciata da Alessandro Croce non avesse contenuto offensivo, che l’idea di effettuare la fotografia fosse stata esclusivamente di Mattia Piccioni, che i calciatori ritratti non avevano idea che la stessa fosse destinata alla pubblicazione, che Christian Ciace non aveva nella foto le mani sugli occhi, che Andrea Frattali avesse scattato la fotografia perché richiesto dallo stesso Piccioni con il cellulare di quest’ultimo senza contezza di quanto accadeva e che la società Elis a r.l. fosse dotata di un modello organizzativo volto a combattere i comportamenti discriminatori e avesse realizzato un percorso psicologico volto al contrasto del bullismo destinato alla squadra di cui facevano parte i calciatori deferiti. All’udienza del 28 agosto 2025 svolta in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Tropepi nonché l’avv. Fabio Giotti per i sigg. Canali, Ciace, Croce, Fabriani, Luci e per la società Elis, l’avv. Filippo Pandolfi per i sigg. Frattali e Agresta e la sig.ra Monica Della Vedova quale esercente la responsabilità genitoriale del sig. Di Laurenzio mentre nessuno compariva per il sig. Piccione. Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con il sig. Christian Agresta ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. con le seguenti sanzioni: pena base di 15 giornate di squalifica ridotta per il rito alla pena finale di 10 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026. Per quanto atteneva le restanti posizioni, l’Organo requirente si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto i sigg. Mattia Piccioni e Alessandro Croce fossero sanzionati con quindici giornate di squalifica ciascuno, i sigg. Gabriele Luci, Nicolò Canali, Christian Ciace, Lorenzo Fabriani, Andrea Frattali e Andrea Di Laurenzio fossero sanzionati con dieci giornate di squalifica ciascuno e la società Elis a r.l. con euro 2.000,00 di ammenda. I deferiti si riportavano alle memorie difensive deducendo che non vi fossero i presupposti per la condanna poiché i comportamenti posti in essere dai minori non avevano i requisiti per considerarsi discriminatori e sottolineando altresì come i calciatori avessero collaborato con la Procura Federale nell’accertamento della verità. Chiedevano quindi il proscioglimento o in subordine una pena minima. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e risultano peraltro ammessi dagli stessi deferiti durante la loro difesa. Non tutti tali fatti, comunque, costituiscono un’infrazione e comunque alcuni di essi debbono essere inquadrati giuridicamente in maniera difforme rispetto a quanto dedotto dall’Organo requirente. Innanzi tutto occorre rilevare come le frasi pronunciate dai calciatori Christian Agresta e Mattia Piccioni all’indirizzo dell’avversario Quin Lang Messina “cinese di merda” nonché quella proferita dal primo “stai zitto cinese di merda” risultano in violazione dell’art. 28 C.G.S. costituendo all’evidenza espressioni volte a offendere, denigrare o insultare “per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale”. Deve invece essere esclusa la responsabilità del sig. Alessandro Croce per aver pronunciato le parole “cinese alzati” in quanto in esse non è ravvisabile alcun intento ingiurioso né tanto meno razzista. Bisogna infatti precisare che non tutti le frasi che contengano riferimenti all’origine territoriale (cinese, americano, romano, milanese, napoletano, etc.) di un soggetto possono ritenersi di per sé discriminatorie: il solo richiamo all’origine di una persona non determina automaticamente che si configuri tale violazione, a meno che non si voglia pensare che il solo fatto di essere originari di una nazione o di una città piuttosto che in altra sia di per sé denigratorio. Tanto più che la frase in oggetto non contiene alcuna ingiuria o offesa ma risulta del tutto anodina. In relazione alla fotografia scattata all’interno degli spogliatoi deve essere effettuata un’attenta valutazione dei singoli protagonisti della vicenda sì da attribuire correttamente le responsabilità a ciascuno di essi. Bisogna innanzi tutto evidenziare come il sig. Christian Ciace, pur essendo ritratto nella fotografia, non compie il gesto di portare le mani agli occhi per simulare le caratteristiche somatiche orientali. Si rileva altresì che non risulta raggiunta la prova che il sig. Andrea Frattali abbia attivamente contribuito all’ideazione della posa della fotografia, poiché emerge dagli atti che si sia limitato esclusivamente a scattare la stessa. Tuttavia, la responsabilità di entrambi i suddetti calciatori non può essere del tutto esclusa in quanto essi hanno certamente partecipato alla realizzazione dello scatto e accortisi di quanto stava accadendo, avrebbero dovuto ritrarsi. Avendo partecipato a una attività comunque contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità, essi meritano di essere sanzionati con la squalifica per due giornate di gara. I sigg. Christian Agresta, Alessandro Croce, Lorenzo Fabriani, Nicolò Canali, Gabriele Luci e Andrea Di Laurenzio, invece, risultano ritratti nello scatto fotografico effettuato nello spogliatoio dopo la partita con le mani sugli occhi simulando tratti orientali, con l’evidente intento di dileggiare l’avversario; pur tuttavia non risulta raggiunta la prova che essi avessero contezza che lo scatto dovesse venir poi pubblicato sui social network, così da esporlo alla conoscibilità generale inclusa quella del sig. Quin Lang Messina. La responsabilità dei detti calciatori deve quindi ritenersi più lieve rispetto a coloro che compiono atti con evidente matrice discriminatoria direttamente percepibili dalla persona offesa o comunque rivolti alla generalità del pubblico e tale fatto deve essere tenuto in considerazione al momento dell’irrogazione della sanzione. La quantificazione della pena, infatti, deve essere effettuata tenendo conto sia della modalità in cui la condotta si è concretizzata sia di tutte le circostanze a esse relative. E ciò in quanto l’art. 13, comma 2, C.G.S., prevedendo espressamente che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU. n. 119 /2023-2024). Nel caso in oggetto, pur essendo assumibile un intento denigratorio, non risulta raggiunta la prova della consapevolezza che lo scatto dovesse essere portato all’attenzione di soggetti esterni né al destinatario del dileggio. Bisogna inoltre considerare le attenuanti generiche, l’assenza di recidiva e la collaborazione prestata dai calciatori alla Procura Federale nell’accertamento delle responsabilità. Questo Tribunale Federale ritiene dunque che i sigg. Alessandro Croce, Lorenzo Fabriani, Nicolò Canali, Gabriele Luci e Andrea Di Laurenzio debbano essere sanzionati con la squalifica per 6 giornate di gara. Per quanto attiene invece la posizione del sig. Christian Agresta, ritratto nella fotografia e avendo precedentemente pronunciato frasi discriminatorie, questo Tribunale ritiene che l’accordo intervenuto ai sensi dell’art 127 C.G.S. sia conforme alle previsioni regolamentari in ordine alla qualificazione dei fatti e alla congruità della sanzione e, pertanto, ne dichiara l’efficacia. Infine, deve essere scrutinata la condotta del sig. Mattia Piccioni che ha ideato lo scatto poi realizzato con la fotocamera del proprio telefono cellulare e infine ha modificato la foto aggiungendovi le parole “cinese a casa” per poi pubblicarla sul proprio profilo Instagram “matt-ia”. È evidente, quindi, che le azioni complessivamente tenute rappresentano una condotta discriminatoria che ha perdipiù esposto il sig. Quin Lang Messina al pubblico oltraggio, risultando più gravi rispetto all’agire degli altri protagonisti dello scatto. Il comportamento del calciatore, già resosi autore di un insulto di matrice razziale nei confronti del sig. Quin Lang Messina durante lo svolgimento della partita e in assenza di qualsiasi resipiscenza, deve quindi essere adeguatamente sanzionato attesi l’antigiuridicità delle azioni dallo stesso compiute e il particolare disvalore della condotta. A riguardo, questo Giudice Federale ritiene che la sanzione richiesta dalla Procura non sanzioni adeguatamente il deferito, dovendosi invece comminare la squalifica per 16 giornate di gara. Dalla responsabilità dei tesserati consegue la responsabilità oggettiva della società; la predisposizione di un modello di comportamento e la lodevole iniziativa assunta a seguito dei fatti della predisposizione di un corso contro il bullismo non sono infatti sufficienti a escludere l’applicazione di sanzioni nei suoi confronti. Tuttavia, considerando tali elementi e avendo applicato ai calciatori squalifiche in misura complessivamente minore rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale, l’ammenda da irrogare alla Elis a r.l. deve essere quantificata in € 600,00. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata in relazione alla posizione del calciatore Agresta Christian, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex art.127 C.G.S. e, per l’effetto, di comminare allo stesso la seguente sanzione: - Agresta Christian, n. 10 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026. Di ritenere altresì i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Piccioni Mattia, n.16 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026; - Croce Alessandro, Fabriani Lorenzo, Canali Nicolò, Luci Gabriele e Di Laurenzio Andrea, n.6 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026; - Ciace Christian e Frattali Andrea, n.2 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026; - Elis A.R.L., euro 600,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

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