C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 12/09/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DANIELE FEDELI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI OSTIA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEI SIGG. EMANUELE CAPOBIANCHI, SIMONE TORRI, FABRIZIO BELLANTUONO, THOMAS CARDENAS PEREZ, DAVID VERONESI, GIANLUCA LEGGERI, ANGELO GROSSO, GABRIELE GORDINI, MAURO SOLDANO, MASSIMILIANO MINOTTI e YARI PADULA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI OSTIA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ LA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI OSTIA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 31/07/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DANIELE FEDELI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI OSTIA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEI SIGG. EMANUELE CAPOBIANCHI, SIMONE TORRI, FABRIZIO BELLANTUONO, THOMAS CARDENAS PEREZ, DAVID VERONESI, GIANLUCA LEGGERI, ANGELO GROSSO, GABRIELE GORDINI, MAURO SOLDANO, MASSIMILIANO MINOTTI e YARI PADULA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI OSTIA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ LA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI OSTIA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 31/07/2025
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 786 pfi 2425, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito al comportamento dei tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia che avrebbero indossato una maglia ed avrebbero esposto uno striscione dedicati ad un calciatore loro compagno di squadra arrestato con l’accusa di avere compiuto gravi reati”; ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio 1) il sig. Emanuele Capobianchi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia; 2) il sig. Daniele Fedeli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Ostia; 3) il sig. Simone Torri, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia; 4) il sig. Fabrizio Bellantuono, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia; 5) il sig. Nicholas Rossi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia; 6) il sig. Thomas Cardenaz Perez, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia; 7) il sig. David Veronesi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia; 8) il sig. Gianluca Leggeri, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia; 9) il sig. Angelo Grosso, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia; 10) il sig. Gabriele Gordini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia; 11) il sig. Mauro Soldano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia; 12) il sig. Massimiliano Minotti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia; 13) il sig. Yari Padula, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia; 14) la società A.S.D. Città di Ostia; per rispondere: 1.- il sig. Emanuele Capobianchi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da una misura cautelare personale disposta dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) predisposto e consegnato ai propri compagni di squadra inseriti nella distinta di gara delle magliette recanti la sigla “VB9”; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”; 2.- il sig. Daniele Fedeli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un calciatore tesserato per la società dallo stesso rappresentata attinto nei giorni precedenti da una misura cautelare personale disposta dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”; (ii) autorizzato e/o comunque non impedito che sulla pagina ufficiale Facebook della società A.S.D. Città di Ostia venissero pubblicate le fotografie dei calciatori della prima squadra di tale società che indossavano le magliette recanti la sigla “VB9” ed uno striscione con la dicitura “Daje Chupete”; il tutto con una didascalia del seguente testuale tenore: “Le foto della vittoria di domenica con una dedica speciale da parte di tutta la società, VB9 siamo con te!”; 3.- il sig. Simone Torri, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da una misura cautelare personale disposta dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta “VB9”; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”; 4.- il sig. Fabrizio Bellantuono, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da una misura cautelare personale disposta dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta “VB9”; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”; 5.- il sig. Nicholas Rossi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da una misura cautelare personale disposta dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta “VB9”; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”; 6.- il sig. Thomas Cardenaz Perez, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da una misura cautelare personale disposta dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta “VB9”; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”; 7.- il sig. David Veronesi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da misura cautelare personale disposta dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta “VB9”; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”; 8.- il sig. Gianluca Leggeri, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da misura cautelare personale disposta dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta “VB9”; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”; 9.- il sig. Angelo Grosso, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da misura cautelare personale disposta dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta “VB9”; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”; 10.- il sig. Gabriele Gordini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da misura cautelare personale disposta dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta “VB9”; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”; 11.- il sig. Mauro Soldano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da misura cautelare personale disposta dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta “VB9”; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”; 12.- il sig. Massimiliano Minotti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da misura cautelare personale disposta dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta “VB9”; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”; 13,- il sig. Yari Padula, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Ostia: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Ostia – College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da misura cautelare personale disposta dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti: (i) indossato una maglietta recante la scritta “VB9”; (ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura “Daje Chupete”; 14.- la società A.S.D. Città di Ostia a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Emanuele Capobianchi, Daniele Fedeli, Simone Torri, Fabrizio Bellantuono, Nicholas Rossi, Thomas Cardenaz Perez, David Veronesi, Gianluca Leggeri, Angelo Grosso, Gabriele Gordini, Mauro Soldano, Massimiliano Minotti e Yari Padula, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. A sostegno del deferimento la Procura Federale depositava copia degli articoli di vari organi stampa, sia cartacea che online, contenenti la cronaca della gara del 23-2-2025 tra la società Città di Ostia ed il College Ardea, durante la quale i calciatori che vi avevano preso parte avevano indossato magliette contenenti la scritta VB9 ed al termine della stessa avevano esposto uno striscione con la scritta “Daje Chupete”, e sul sito della società erano apparse le foto della gara, tra cui quelle dei calciatori che sostenevano lo striscione, con la seguente testuale didascalia: “Le foto della vittoria di domenica con una dedica speciale da parte di tutta la società, VB9 siamo con te!” Alla riunione fissata per la decisione del ricorso compariva il rappresentante della Procura Federale che formulava le seguenti richieste, insistendo nel deferimento, riportandosi agli atti a sostegno: Per il presidente Fedeli mesi tre di inibizione, per la società Città di Ostia ammenda di € 1.000,00, per il calciatore Capobianchi 5 gare di squalifica e per gli altri calciatori 4 gare di squalifica da scontare nel campionato di competenza nella stagione 2025/2026. Il Tribunale preliminarmente osserva che, dalle notizie riportate dagli organi di informazione, il tesserato V.B. sarebbe stato attinto da un provvedimento cautelare nell’ambito di un procedimento penale legato al traffico degli stupefacenti, ma non è dato conoscere né il contenuto di tale provvedimento né gli esiti prossimi e definitivi del procedimento che lo aveva causato. Dal tenore delle reazioni dei compagni di squadra e dal fatto che lo stesso non abbia partecipato alla gara in questione si può presumere che si trattasse di un provvedimento restrittivo della libertà personale, non si sa se inframurario o di arresti domiciliari. Ciò posto, in omaggio ai principi generali del diritto, alle previsioni costituzionali ed alle previsioni del codice di rito nazionale, opera ovviamente a favore dell’indagato la presunzione di innocenza, non essendo nemmeno noto se il provvedimento restrittivo sia stato impugnato e, nel caso, sia stato confermato od attenuato in sede di riesame. Nel caso, quindi, non può essere in discussione l’eventuale apologia di reato, in quanto il reato non è ancora provato con sentenza passata in giudicato, né il favoreggiamento morale nei confronti degli ipotizzati comportamenti “contra legem” del soggetto attinto dal provvedimento cautelare, in quanto il destinatario delle espressioni di solidarietà non è reo in senso stretto ma solo indagato in un procedimento volto all’accertamento di un reato ed ancora in divenire. Né è possibile dalle azioni poste in essere dai calciatori deferiti intendere anche “latu sensu” un atteggiamento di indulgenza o peggio di sostegno alle azioni di cui il compagno di squadra è presunto autore, poiché, in concreto, si sono limitati ad apporre sulle maglie la scritta “VB9” assolutamente criptica ed incomprensibile per la generalità delle persone e comprensibile solo per la ristretta cerchia della squadra e del destinatario; lo striscione esposto al termine dell’incontro riportava non il nome dell’indagato ma un soprannome, anche questo intellegibile solo per la ristrettissima cerchia della squadra e dei conoscenti, oltre che ovviamente del destinatario. L’espressione “forza” accompagnata dal soprannome non rappresenta una adesione al comportamento di cui è accusato “VB”, ma al più un sostegno morale nei confronti di una persona che si trovava in una condizione obiettiva di grande difficoltà, prescindendo da ogni giudizio sul suo agire. “Visitare i carcerati e consolare gli afflitti” sono opere di misericordia che non sottendono una adesione all’agire errato di chi sbaglia ma un sostegno caritatevole a chi si trova in una condizione di estremo disagio, anche se è colpevole di essersela inflitta per le proprie azioni sbagliate. Non si ravvede quindi in queste azioni una violazione del dettato regolamentare previsto dall’articolo 4 comma 1 del CGS in quanto il comportamento messo in atto dai calciatori non ha violato le norme di correttezza e lealtà sportiva che la disposizione intende tutelare. Diverso discorso va fatto per il secondo capo di incolpazione di cui è destinatario il presidente della società. Mentre l’azione dei calciatori può godere delle considerazioni assolutorie sopra riportate, in quanto destinate e dirette esclusivamente al compagno di squadra ristretto, la divulgazione di quelle azioni nei confronti di una platea indistinta di persone, con una didascalia di tal genere, appare essere una sorta di assoluzione nei confronti delle gravi accuse sottese al procedimento penale e quasi una rivendicazione della giustezza dei comportamenti dell’indagato, a prescindere dagli esiti del processo. La società con quella pubblicazione ha voluto colorare di un significato nuovo e diverso l’azione di solidarietà dei compagni di squadra che, se limitata alle concrete azioni, non lo aveva manifestato. La pubblicazione ha costituito una sorta di esegesi, al di là del fatto, attribuendo ad una sigla apposta su di una maglia e ad uno striscione di incoraggiamento, significati diversi e di sottile contestazione dell’azione degli inquirenti di cui, sia i compagni di squadra che la società nulla potevano sapere in quanto coperta dal segreto istruttorio. Dalla divulgazione sui social è poi scaturito il commento della stampa che ha seguito, stigmatizzandola, l’interpretazione data al gesto dalla società sportiva, trasformando una manifestazione di umana solidarietà in una beffarda contestazione nei confronti degli inquirenti e del sistema della Giustizia penale. I calciatori vanno quindi prosciolti dai capi di incolpazione a loro ascritti mentre il presidente Fedeli va dichiarato responsabile del secondo capo di incolpazione a suo carico e sanzionato come da richieste dell’Organo requirente pur in presenza del proscioglimento del primo capo di incolpazione, in quanto il Tribunale ritiene congrua la sanzione richiesta in rapporto alla gravità del residuo addebito. A carico della società va comminata l’ammenda di euro 600,00 considerando la responsabilità diretta per l’azione del suo presidente ed il proscioglimento dei rimanenti tesserati deferiti e conseguentemente dalla responsabilità oggettiva per le azioni degli stessi. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,
DELIBERA
Di ritenere il sig. Fedeli Daniele responsabile delle violazioni di cui al capo ii), e la società Città di Ostia per responsabilità diretta, comminando agli stessi le seguenti sanzioni: - Fedeli Daniele, n.3 mesi di inibizione; - Città di Ostia, euro 600,00 di ammenda. Di prosciogliere, altresì, i rimanenti soggetti deferiti. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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