C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 12/09/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO MARROCCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ U.S. ARCE 1932, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. ROBERTO VITTIGLIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S. ARCE 1932, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ U.S. ARCE 1932 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 31/07/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO MARROCCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ U.S. ARCE 1932, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. ROBERTO VITTIGLIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S. ARCE 1932, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ U.S. ARCE 1932 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 31/07/2025
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n.814 pfi24-25, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito all’attività di allenatore svolta dal sig. Roberto Vittiglio, dirigente tesserato per la società U.S.D. Arce 1932, in assenza della necessaria abilitazione del Settore Tecnico”; deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: - il sig. Alessandro Marrocco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Arce 1932; - il sig. Roberto Vittiglio, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Arce 1932; - la società U.S. Arce 1932; per rispondere: 1.- il sig. Alessandro Marrocco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Arce 1932: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 a far data dal 24.12.2024, affidato il ruolo ed i compiti di tecnico responsabile del settore giovanile della società dallo stesso rappresentata al sig. Roberto Vittiglio, sebbene sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 2.- il sig. Roberto Vittiglio, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Arce 1932: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025 a far data dal 24.12.2024, il ruolo ed i compiti di tecnico responsabile del 4 Procura Federale settore giovanile della società U.S. Arce 1932 nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 3.- la società U.S. Arce 1932 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alessandro Marrocco e Roberto Vittiglio così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il procedimento trae origine da una segnalazione del Gruppo Regionale Lazio dell’A.I.A.C. avente ad oggetto la presunta attività di tecnico responsabile del Settore Giovanile della società U.S. Arce 1932 da parte del sig. Roberto Vittiglio, sebbene privo della necessaria abilitazione di allenatore. Unitamente alla segnalazione, erano allegati: screenshot di n. 1 post pubblicato sulla pagina Facebook della società U.S. Arce 1932 e screenshot di n. 1 post pubblicato sulla pagina Facebook del sig. Roberto Vittiglio. Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti dalla Procura Federale ulteriori documenti – Foglio censimento della società U.S. Arce 1932 per la stagione sportiva 2024 - 2025; Elenco dei tecnici tesserati per la società U.S. Arce 1932; Posizione di tesseramento del sig. Paolo Corsetti; Posizione di tesseramento del sig. Fabrizio D’Aquanno - e si procedeva all’audizione dei sigg.ri: - Giorgio Germani, n.q. di vice presidente della società U.S. Arce 1932, di cui al verbale di audizione del 29.4.2025; -Roberto Vittiglio, n.q. di dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S. Arce 1932, di cui al verbale di audizione del 29.4.2025; - Giancarlo Mizzoni, n.q. di responsabile tecnico del Settore Giovanile tesserato per la società U.S. Arce 1932, di cui al verbale di audizione del 5.5.2025; - Fabrizio D’Aquanno, allenatore tesserato per la società Nuovo Broccostella, di cui al verbale di audizione del 6.5.2025. Alla riunione del 30/07/2025 era presente, per la Procura Federale, l’avv. Avagliano. Per i deferiti era presente il deferito Vittiglio, assistito dal proprio difensore di fiducia, avv. Giannichedda. La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento, chiedendone l’accoglimento con irrogazione delle seguenti sanzioni: a Marrocco Alessandro, sei mesi di inibizione; a Vittiglio Roberto, sei mesi di inibizione; alla società Arce 1932, euro 1000,00 (mille/00) di ammenda. Il difensore del deferito ne chiedeva il proscioglimento, ritenendo le contestazioni della Procura Federale destituite di fondamento, riportandosi ai propri scritti difensivi già in atti e ribadendo il ruolo amministrativo e non tecnico del sig. Vittiglio. Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene i fatti contestati non siano provati. Dall’analisi della documentazione acquisita e delle risultanze istruttorie, non emergono elementi idonei a dimostrare che il sig. Vittiglio abbia mai svolto funzioni proprie di allenatore. È opportuno sottolineare, infatti, come tale ruolo di tecnico debba intendersi distinto e non sovrapponibile rispetto a quello di mero responsabile del settore giovanile, comunemente previsto nelle società sportive con funzioni di carattere organizzativo e gestionale. Mentre per l’allenatore e è richiesta una specifica qualifica federale, il responsabile del settore giovanile svolge mansioni essenzialmente logistiche e amministrative, prive di contenuto tecnico. Tale distinzione, riconosciuta anche nella modulistica federale e negli organigrammi societari, esclude in radice la possibilità di sovrapposizione dei due ruoli. Ed invero, già la segnalazione originaria dell’A.I.A.C. Lazio sull’operato del sig. Vittiglio, richiamante esclusivamente alcuni post pubblicati sulle pagine social della soc. US Arce 1932, qualificava il Sig. Roberto Vittiglio Responsabile del Settore Giovanile della Società: l’“[..] INCARICO DI RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE (…) Il Sig. Vittiglio Roberto ricopre il ruolo di responsabile settore giovanile in seno alla società U.S.ARCE 1932, come da filmati (interviste) allegate, pur non avendo nessun patentino di allenatore. Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti [..]”, senza mai utilizzare la qualifiica di “tecnico” e/o di “allenatore”. A conferma, la nota trasmessa agli atti includeva gli estratti dei suindicati post, sempre con l’indicazione del ruolo di mero responsabile del settore giovanile. Le audizioni rese innanzi alla Procura Federale dai soggetti escussi (tra cui dirigenti e allenatori in carica: - il deferito Vittiglio; il vicepresidente della squadra; l’ allenatore della Under 19 elite fino ad ottobre 2024; Mizzoni Giancarlo, allenatore dell’under 16 fino a giugno 2024 e poi dell’under 17 nella stagione 2024-2025 e responsabile tecnico di tutta l’attività agonistica dell’under 14 fino all’under 17; il tecnico del Nuovo Broccostella, già tesserato US Arce 1932 nella stagione 2024- 2025 n.q. di allenatore degli under 18), hanno ulteriormente confermato che il sig. Vittiglio svolgeva esclusivamente mansioni di natura organizzativa, amministrativa e logistica (gestione trasferte, tornei, coordinamento generale), mentre l’attività tecnica rimaneva di competenza dei soli allenatori regolarmente abilitati e tesserati, in particolare del sig. Mizzoni Giancarlo responsabile tecnico del settore agonistico dall’under 14 all’under 17. Tutti i soggetti auditi hanno escluso in maniera netta e concorde qualsivoglia ingerenza del deferito in ambito tecnico–sportivo. I deferiti, inoltre, nelle proprie memorie difensive, hanno evidenziato tale ricostruzione, opportunamente richiamando la distinzione espressa nella modulistica federale tra la figura di “responsabile del settore giovanile” (con funzioni amministrativo–organizzative) e quella di “responsabile tecnico del settore giovanile” (ricoperta dal sig. M.G.). Detta distinzione trova pieno riscontro anche nell’organigramma ufficiale della società Arce 1932, nel quale il sig. Vittiglio compare unicamente quale responsabile del settore giovanile e non già tra i nominativi degli allenatori. Alla luce delle complessive acquisizioni probatorie, deve, dunque, ritenersi che non sussista alcun elemento idoneo a dimostrare che il sig. Vittiglio abbia esercitato, neppure di fatto, attività tecnica riconducibile al ruolo di allenatore. Per tutte le ragioni sopra esposte, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i fatti contestati non risultino provati e che non possa ritenersi dimostrato in alcun modo l’esercizio, da parte del sig. Vittiglio, di funzioni proprie dell’allenatore, essendosi egli limitato ad attività di natura organizzativa, estranee alla sfera tecnica. Ne consegue la necessaria esclusione di responsabilità in ordine all’addebito contestato. Per le suestese ragioni, il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di prosciogliere i deferiti. Si trasmetta agli interessati.
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