C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 19/09/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA MASSIMI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. POLISPORTIVA CITTÀ DI PALIANO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA CITTÀ DI PALIANO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 13 del 18/07/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA MASSIMI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. POLISPORTIVA CITTÀ DI PALIANO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA CITTÀ DI PALIANO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 13 del 18/07/2025
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 753pfi24-25, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alle espressioni ingiuriose ed al pugno al volto ricevuti dal sig. Emanuele Favoriti, calciatore tesserato per la Polisportiva Tecchiena, ad opera del sig. Andrea Massimi, calciatore tesserato per la A.S.D. Polisportiva Città di Paliano, in occasione della gara Polisportiva Tecchiena – Polisportiva Città di Paliano dell’1.2.2025, valevole per il girone C del campionato Under 19 regionale”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: - segnalazione della A.S.D. Polisportiva Tecchiena del 5.2.2025, con i seguenti allegati: dichiarazione del sig. Isidoro Lauri, dirigente tesserato per la A.S.D. Polisportiva Città di Paliano, dell'1.2.2025; comunicazione del sig. Stefano Ceccani, presidente della A.S.D. Polisportiva Tecchiena; verbale di pronto soccorso del sig. Emanuele Favoriti, calciatore tesserato per la A.S.D. Polisportiva Tecchiena, dell’1.2.2025; certificato medico del Dr. Enrico Di Castro del 3.2.2025; articolo pubblicato dal sito www.frosinonenews.eu; - foglio censimento della A.S.D. Polisportiva Tecchiena per la stagione sportiva 2024 - 2025; - foglio censimento della A.S.D. Polisportiva Città di Paliano per la stagione sportiva 2024 - 2025; - referto arbitrale, completo delle distinte di gara, relativo all'incontro Polisportiva Tecchiena – Polisportiva Città di Paliano dell’1.2.2025, valevole per il girone C del campionato Under 19 regionale; - Comunicato Ufficiale n. 251 del 6.2.2025 del Comitato Regionale Lazio; - verbale di audizione del sig. Emanuele Tagliaferri, dirigente tesserato per la A.S.D. Polisportiva Tecchiena, del 21.3.2025; - verbale di audizione del sig. Andrea Valvani, dirigente tesserato per la A. Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che al trentacinquesimo minuto del secondo tempo della gara Polisportiva Tecchiena – Polisportiva Città di Paliano dell’1.2.2025, valevole per il girone C del campionato Under 19 regionale, il calciatore tesserato per la società ospite sig. Andrea Massimi è stato colpito con un pugno al volto da un calciatore tesserato per la Polisportiva Tecchiena e, raggiunta la propria panchina per farsi medicare, ha sferrato un pugno alla copertura della stessa provocandone la rottura. Tale circostanza è stata confermata dai tesserati di entrambe le società ascoltati dalla Procura Federale nel corso dell'attività inquirente svolta, ed in particolare: - il sig. Stefano Ceccani, Presidente della società Polisportiva Tecchiena, ha riferito testualmente quanto segue: "il Massimi è stato portato in panchina dove ha sferrato un pugno rompendola tanto che ha riportato dei tagli"; - il sig. Emanuele Favoriti, calciatore tesserato per la Polisportiva Tecchiena, ha riferito che il sig. Massimi "ha sferrato dalla rabbia un cazzotto rompendo parte della copertura in plexiglas"; - il sig. Tommaso Federici, calciatore tesserato per la A.S.D. Polisportiva Città di Paliano, ha riferito di non aver visto il gesto perché stava parlando con l'arbitro in quanto capitano della sua squadra, ma ha confermato di aver visto la panchina rotta e la mano del sig. Massimi fasciata, a fine gara, quando si è avvicinato a lui per capire come stesse; - il sig. Stefano Federici, dirigente tesserato per la A.S.D. Polisportiva Città di Paliano, alla domanda se il Massimi fosse stato medicato a seguito della ferita riportata per aver colpito la copertura della panchina in plexiglas, ha risposto testualmente quanto segue: "Sì era molto nervoso per quanto accaduto ed ha dato questo cazzotto". Lo stesso sig. Andrea Massimi, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, con pieno valore confessorio ha riferito testualmente quanto segue: "senza pensare ho dato un cazzotto alla panchina in plexiglas riportando escoriazioni sulla mano destra". Da ultimo, poi, in sede di audizione da parte della Procura Federale l'arbitro della gara ha dichiarato di non aver visto l’episodio perché in quel momento stava parlando con i capitani per decidere se continuare o meno la gara, motivo per il quale non ha preso alcun provvedimento al riguardo, ma ha confermato di aver "sentito però il botto pensando in realtà che provenisse non dalla panchina". Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Andrea Dellavalle. Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, la Procura Federale ha ritenuto di deferire innanzi allo scrivente Tribunale Federale Territoriale il sig. Andrea Massimi e la società Polisportiva Città di Paliano, per rispondere: il sig. Andrea Massimi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Polisportiva Città di Paliano: della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 1, del Codice di Giustizia; la società A.S.D. Polisportiva Città di Paliano a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Il Tribunale Federale Territoriale fissava l’udienza per la discussione del deferimento per il giorno 17 luglio 2025. Alla riunione compariva il rappresentante della Procura Federale, Avv. Giovanni Greco, mentre nessuno era presente per i deferiti. Verificata la regolarità delle notifiche e l’integrità del contraddittorio, si disponeva procedersi alla discussione La Procura Federale formulava le seguenti richieste, insistendo nel deferimento, riportandosi agli atti a sostegno: -Massimi Andrea, n.3 gare di squalifica; -Pol.Città di Paliano, euro 400,00 di ammenda. Il Tribunale Federale, rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale. Ritiene, altresì, di poter addivenire ad una riduzione della sanzione richiesta dalla Procura Federale, in quanto il pugno sferrato dal Massimi, a seguito del colpo subito da un calciatore della squadra avversaria, è stato contro la copertura della panchina e non nei confronti di un tesserato avversario, come invece inizialmente prospettato e, pertanto, può essere considerato come un gesto di sfogo, in un momento delicato della gara, tenuto perlopiù a seguito di una condotta violenta subita dallo stesso Massimi. Vengono quindi riconosciute le circostanze attenuanti per la condotta tenuta, così come previsto dall’art.39, comma 1 del C.G.S. e, dunque, si ritiene corretta la squalifica per n.1 gara. Per lo stesso motivo, si riduce la sanzione a carico della società a 100 euro. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Massimi Andrea, n.1 gara di squalifica da scontare nel campionato di competenza; - Pol.Città di Paliano, euro 100,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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