C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 03/10/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ARCE 1932, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VERON NICOLAS PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.49 LND DEL 09/09/2025 (Gara: FERENTINO CALCIO ARL – ARCE 1932 del 07/09/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 77 del 26/09/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ARCE 1932, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VERON NICOLAS PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.49 LND DEL 09/09/2025 (Gara: FERENTINO CALCIO ARL – ARCE 1932 del 07/09/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 77 del 26/09/2025
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi in data 25 settembre 2025 in modalità da remoto, ha esaminato il reclamo presentato dalla società U.S.D. Arce 1932 avverso la sanzione di quattro giornate di squalifica inflitta al calciatore Veron Nicolas dal Giudice Sportivo territoriale con delibera pubblicata sul C.U. n. 49 LND del 9 settembre 2025, relativa alla gara Ferentino Calcio ARL – Arce 1932 del 7 settembre 2025 (Campionato Eccellenza, girone B). Secondo il referto arbitrale, cui va attribuita piena efficacia probatoria ex art. 61, comma 1, CGS, il calciatore era stato espulso “per aver colpito con la testa al corpo un dirigente avversario a gioco fermo, facendolo cadere senza conseguenze, e per aver assunto comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro al momento della notifica del provvedimento disciplinare”. La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione, ha dedotto che lo scontro con il dirigente del Ferentino Calcio, sig. Marcello Zera, non sarebbe stato intenzionale ma provocato da una caduta del calciatore Veron Nicolas a seguito di un fallo subito da parte del calciatore Cassini Matteo del Ferentino Calcio, mentre tentava di impedirgli una rimessa laterale. La caduta è avvenuta proprio di fronte alla panchina del Ferentino Calcio ARL, con conseguente rialzata barcollante e scarsa percezione degli ostacoli circostanti da parte del giocatore Sig. Veron Nicolas, che in quel momento aveva le mani sugli occhi. Ha inoltre evidenziato l’iniziativa non autorizzata del dirigente avversario, Sig. Marcello Zera, il quale si sarebbe allontanato dalla propria panchina per avvicinarsi al giocatore a terra, contribuendo così al verificarsi del contatto. La difesa ha quindi invocato una rivalutazione della gravità della condotta, il riconoscimento delle attenuanti ex art. 13 CGS, e la riduzione della sanzione. Esaminati gli atti, la Corte ritiene che la condotta del calciatore, sebbene riconducibile come da referto arbitrale all’ambito della violenza sportiva, tuttavia non presenti i caratteri di “particolare gravità” tali da giustificare la sanzione irrogata, atteso che il colpo non ha determinato conseguenze rilevanti dal punto di vista fisico al Dirigente del Ferentino Calcio. In particolare, dalle risultanze probatorie emerge che il gesto appare piuttosto conseguenza di un movimento scoordinato e non di un’azione deliberatamente volta a colpire l’avversario. Nondimeno rileva altresì che il dirigente del Ferentino, con atteggiamento imprudente, si era alzato dalla panchina senza autorizzazione arbitrale, contribuendo causalmente al verificarsi dello scontro. In tale contesto, appare giustificata una valutazione attenuata della condotta posta in essere dal calciatore sotto il profilo della qualificazione giuridica, la stessa deve essere ricondotta all’art. 38 CGS (condotta violenta), ma in una forma attenuata di “violenza semplice”, priva di conseguenze lesive e priva della piena intenzionalità tipica delle ipotesi più gravi. Permane, per contro, la responsabilità del tesserato anche per il comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro, come riportato nel referto arbitrale, circostanza che impone comunque l’irrogazione di una sanzione disciplinare. Tuttavia, in applicazione dei principi di proporzionalità e tenuto conto delle attenuanti ritenute sussistenti, la Corte ritiene congruo ridurre la sanzione originariamente inflitta. Tutto ciò premesso, questa Corte,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Veron Nicolas a 3 gare. Il contributo va restituito.
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