C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 03/10/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO BATTISTA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 28, C.1 DEL CGS, DEL SIG. STEFANO CARBURI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 28, C.1, DEL CGS, DEL SIG. GABRIELE ROSSI, CALCIATORE TESSERATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2023 – 2024 PER LA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO E TESSERATO F.I.G.C. ALL’EPOCA DEI FATTI AI SENSI DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO FIFA SULLO STATUS ED I TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 28, C.1, DEL CGS, DEL SIG. MATTEO TARDIOLI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 28, C.1, DEL CGS, DEL SIG. MATTIA GINESTRA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 38 DEL CGS, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, C.2, DEL CGS. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 29/08/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO BATTISTA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 28, C.1 DEL CGS, DEL SIG. STEFANO CARBURI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 28, C.1, DEL CGS, DEL SIG. GABRIELE ROSSI, CALCIATORE TESSERATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2023 - 2024 PER LA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO E TESSERATO F.I.G.C. ALL’EPOCA DEI FATTI AI SENSI DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO FIFA SULLO STATUS ED I TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 28, C.1, DEL CGS, DEL SIG. MATTEO TARDIOLI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 28, C.1, DEL CGS, DEL SIG. MATTIA GINESTRA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 38 DEL CGS, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, C.2, DEL CGS. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 29/08/2025
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1) il sig. Paolo Battista, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tarquinia Calcio; 2) il sig. Stefano Carburi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920; 3) il sig. Gabriele Rossi, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2023 - 2024 per la società A.S.D. Tarquinia Calcio e tesserato F.I.G.C. all’epoca dei fatti ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status ed i trasferimenti internazionali dei calciatori; 4) il sig. Matteo Tardioli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tarquinia Calcio; 5) il sig. Mattia Ginestra, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tarquinia Calcio; 6) la società A.S.D. Tarquinia Calcio; per rispondere: - il sig. Paolo Battista, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tarquinia Calcio: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Tarquinia Calcio - Tolfa Calcio del 19.1.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali del Comitato Regionale Lazio, alla quale ha assistito fra il pubblico, rivolto le seguenti espressioni nei confronti del sig. G.I.B., calciatore tesserato per la società Tolfa Cacio: “negro di merda … zingaro … puzzi di cipolla … vai a fare il kebab … sporco negro … tornatene in Egitto … kebabbaro di merda ...”; - il sig. Stefano Carburi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Tarquinia Calcio - Tolfa Calcio del 19.1.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali del Comitato Regionale Lazio, alla quale ha assistito fra il pubblico, rivolto le seguenti espressioni nei confronti del sig. G.I.B., calciatore tesserato per la società Tolfa Calcio: “negro di merda … zingaro … puzzi di cipolla … vai a fare il kebab … sporco negro … tornatene in Egitto … kebabbaro di merda ...”; - il sig. Gabriele Rossi, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2023 - 2024 per la società A.S.D. Tarquinia Calcio e tesserato F.I.G.C. all’epoca dei fatti ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status ed i trasferimenti internazionali dei calciatori; - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Tarquinia Calcio - Tolfa Calcio del 19.1.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali del Comitato Regionale Lazio, alla quale ha assistito fra il pubblico, rivolto le seguenti espressioni nei confronti del sig. G.I.B., calciatore tesserato per la società Tolfa Calcio: “negro di merda … zingaro … puzzi di cipolla … vai a fare il kebab … sporco negro … tornatene in Egitto … kebabbaro di merda ...”; - il sig. Matteo Tardioli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tarquinia Calcio: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Tarquinia Calcio - Tolfa Calcio del 19.1.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali del Comitato Regionale Lazio, alla quale ha assistito fra il pubblico, rivolto le seguenti espressioni nei confronti del sig. G.I.B., calciatore tesserato per la società Tolfa Calcio: “negro di merda … zingaro … puzzi di cipolla … vai a fare il kebab … sporco negro … tornatene in Egitto … kebabbaro di merda ...”; - il sig. Mattia Ginestra, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tarquinia Calcio: - della violazione degli artt. 4 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Tarquinia Calcio - Tolfa Calcio del 19.1.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali del Comitato Regionale Lazio, partecipato ad una rissa scambiando pugni con il calciatore avversario sig. A.S.; - la società A.S.D. Tarquinia Calcio a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Paolo Battista, Matteo Tardioli e Mattia Ginestra, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. A sostegno dell’atto di deferimento l’Organo requirente ha premesso: All’esito dell’attività inquirente svolta, ed in particolare dagli atti acquisiti dalla Questura di Viterbo emerge che il sig. G.I.B., calciatore tesserato per la società Tolfa Cacio, è stato oggetto di ripetute espressioni a sfondo razziale in occasione della gara Tarquinia Calcio - Tolfa Calcio del 19.1.2025, valevole per il campionato Under 17. In proposito, in particolare, la comunicazione di notizia di reato del 10 marzo 2025 della Divisione Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali della Questura di Viterbo evidenzia che, a seguito dell’escussione di alcuni dirigenti e sostenitori delle due società, è stato possibile acquisire elementi idonei a confermare che durante l’incontro sono state effettivamente proferite espressioni discriminatorie nei confronti del sig. G.I.B. da parte di alcuni giovani sostenitori della società Tarquinia Calcio, collocati nella parte destra della tribuna dell’impianto sportivo guardando il terreno di gioco. A conferma di quanto appena evidenziato, poi, assumono particolare rilevanza le dichiarazioni sottoscritte da numerosi sostenitori della Tolfa Calcio, la maggior parte dei quali collocata al momento dei fatti sul lato opposto della tribuna rispetto alla tifoseria della Tarquinia; in tali dichiarazioni, in particolare, i sostenitori della Tolfa Calcio attestano di aver udito per quasi l’intera durata dell’incontro ripetute espressioni a contenuto chiaramente discriminatorio e razziale rivolte al sig. G.I.B., tra le quali: “negro di merda”, “zingaro”, “puzzi di cipolla”, “vai a fare il kebab”, “sporco negro”, “tornatene in Egitto” e “kebabbaro di merda”. Dagli atti del procedimento, inoltre, emerge che il direttore di gara ha inizialmente tentato un dialogo con il calciatore sig. G.I.B., destinatario delle espressioni, e successivamente ha provato a richiamare i sostenitori posizionati sul lato destro della tribuna, senza tuttavia ottenere alcun effetto concreto; parimenti, poi, dagli atti del procedimento emerge che l’allenatore tesserato per la Tolfa Calcio, sig. Matteo Cesarini, a fronte del protrarsi dell’atteggiamento dei sostenitori della Tarquinia, per tutelare l’atleta sig. G.I.B. è stato costretto a spostarlo al fine di allontanarlo dall’area di provenienza delle espressioni a sfondo razziale. Al termine della gara, poi, si è verificata una lite verbale sugli spalti, alla quale ha fatto seguito l’insorgere di una rissa nel terreno di giuoco alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il calciatore sig. Mattia Ginestra ed il sig. S.A., che sono giunti a scambiarsi reciprocamente alcuni pugni. Tale colluttazione, poi, è stata interrotta grazie all’intervento, in un primo momento, dell’allenatore della Tarquinia Calcio sig. Nazareno Gufi, e successivamente del padre del calciatore sig. Mattia Ginestra. In sede di audizione da parte dell’Autorità Giudiziaria, poi, il sig. Nazareno Gufi ha confermato la partecipazione del calciatore sig. Mattia Ginestra alla rissa appena descritta. Ed ancora, con riferimento alle espressioni a sfondo razziale dagli atti del procedimento emerge che il sig. G.I.B. ha ricevuto sul proprio account Instagram una serie di messaggi da parte di un profilo riconducibile al sig. Paolo Battista. Tra i contenuti inviati al calciatore, in particolare, vi è anche un messaggio audio nel quale si afferma testualmente: “...sulla tribuna siamo stati tutti ad insultarti ... è partito un coro su di te. Punto e basta...”; tale messaggio conferma la provenienza delle espressioni a sfondo razziale dai sostenitori della Tarquinia Calcio. In proposito, poi, in sede di audizione da parte della Polizia Giudiziaria il sig. Paolo Battista ha dichiarato di aver avuto uno scambio di messaggi vocali con il sig. G.I.B. attraverso la piattaforma Instagram, ammettendo di aver rivolto espressioni a sfondo razziale all’indirizzo di tale calciatore nel corso della gara Tarquinia Calcio - Tolfa Calcio del 19.1.2025; lo stesso calciatore, inoltre, ha ulteriormente riferito che tale condotta è stata da lui posta in essere congiuntamente ai suoi amici sigg.ri C.F., G.R, C.C. ed A.C., anche loro presenti sugli spalti durante l’incontro. Ulteriore elemento confermativo circa l’identità delle persone che hanno rivolto espressioni a sfondo razziale nei confronti del sig. G.I.B., poi, è rinvenibile nelle dichiarazioni rese dal sig. Stefano Carburi in sede di audizione da parte della Polizia Giudiziaria; tale calciatore, infatti, con pieno valore confessorio in tale sede ha riferito testualmente quanto segue: “qualcuno dei ragazzi che stavano vicino a noi, intonavano un coro, testualmente proferendo le parole ‘negro di merda’ a cui anche noi ci siamo aggiunti, ripetendolo più volte finché alcuni genitori di calciatori del Tarquinia Calcio e alcuni dirigenti, tra cui Maurizio Forlini, ci intimavano di smetterla.” Il sig. Stefano Carburi, poi, oltre ad aver ammesso la propria partecipazione attiva nel proferire le espressioni a sfondo razziale, ha riferito che anche i sigg.ri A.C., C.C. e C.F. hanno posto in essere lo stesso comportamento, confermando in tal modo quanto già dichiarato dal sig. Paolo Battista; le dichiarazioni rese dal sig. Stefano Carburi e Paolo Battista, pertanto, oltre ad essere intrinsecamente coerenti, forniscono riscontro l’una all’altra con conseguente attribuzione di pieno valore probatorio al loro contenuto. Deve rilevarsi, inoltre, che all’esito dello svolgimento dell’attività investigativa la Divisione Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali della Questura di Viterbo ha formulato la seguente richiesta all’Autorità Giudiziaria: “Con riferimento a BATTISTA Paolo, ROSSI Gabriele, TARDIOLI Matteo, C.C., C.A., deferiti con la presente informativa per avere preso parte ai cori razzisti, si chiede a codesta A.G. il nulla osta all'utilizzo degli atti d'indagine al fine dell'irrogazione della misura di prevenzione del D.A.S.P.O. da parte della competente Autorità di P.S. Il medesimo nulla osta si richiede nei confronti di CARBURI Stefano, deferito con la presente per gli insulti razzisti e per avere scavalcato la recinzione di gioco, nonché nei confronti di GINESTRA Mattia, deferito anch'esso con la presente per avere preso parte alla rissa in campo.” All’esito dell’attività investigativa svolta, poi, l’Autorità Giudiziaria ha deferito, tra gli altri, i sigg.ri Paolo Battista, Stefano Carburi, Gabriele Rossi e Matteo Tardioli in relazione ai fatti accaduti in occasione della gara per il reato di cui all’art. 1 del D.L. 122/1993, che punisce le condotte di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. A sua volta, poi, il sig. Mattia Ginestra è stato deferito per il reato previsto e punito dall’art. 588 del Codice penale con riferimento alla rissa verificatasi al termine dello stesso incontro. Il Tribunale Federale ha quindi fissato la riunione per la discussione del deferimento dandone rituale avviso alle parti. Nel termine prescritto hanno fatto pervenire memorie difensive i Sigg. Tardioli Alessandro e Battista Paolo e la società deferita. In particolare, quest’ultima ha negato la sussistenza di qualsiasi forma di responsabilità, anche oggettiva, nell’occorso avendo fatto tutto quanto possibile per evitare e comunque contenere gli effetti del comportamento di spettatori non identificati e di aver posto in essere tutte gli accorgimenti possibili per escludere qualsiasi forma di discriminazione o razzismo tra i suoi tesserati. Il Sig. Tardioli nelle sue memorie ha sostenuto invece di non aver minimamente partecipato ai cori razzisti lanciati dalla tribuna ed ha puntigliosamente ripercorso le prove a sostegno del deferimento contenute nel fascicolo trasmesso dalla Procura della Repubblica a quella federale, sottolineando come da queste non si evincesse una sua partecipazione certa agli eventi ed ha allegato un verbale di interrogatorio delegato reso innanzi agli inquirente, alla presenza del genitore e del difensore, in cui ha negato totalmente gli addebiti. Ha inoltre prodotto il risultato delle indagini difensive svolte dal suo difensore con le dichiarazioni rese nelle forme di rito da persone che si dichiarano presenti ai fatti e che lo scagionano pienamente. Il Sig. Battista nei suoi scritti difensivi, riportandosi alle memorie già prodotte agli inquirenti, ha sottolineato come l’atto di deferimento sia del tutto generico in quanto non consente di rilevare quali espressioni razziste vengano attribuite al deferito, in tal modo risulta impossibile articolare una puntuale difesa, trattandosi di un’accusa non adeguatamente circostanziata. Nella riunione svoltasi per la discussione del deferimento il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Battista Paolo, Carburi Stefano, Rossi Gabriele e Tardioli Matteo, n.2 anni di squalifica, unitamente al divieto per egual periodo di accedere agli impianti sportivi dove si svolgono gare ufficiale e/o amichevoli in ambito FIGC; - Ginestra Mattia, n.6 giornate di squalifica; - Tarquinia Calcio, euro 1.000,00 di ammenda ed obbligo di disputare una gara ufficiale a porte chiuse; - Civitavecchia Calcio, euro 500,00 di ammenda. Le difese hanno concluso per il proscioglimento od, in via del tutto subordinata, per una sanzione minima anche in considerazione dell’età dei deferiti. Il Tribunale osserva preliminarmente che la Procura Federale ha trasmesso il proprio fascicolo contenente, a sostegno dell’ipotesi di violazione regolamentare, il fascicolo del procedimento penale come trasmesso dalla Procura della Repubblica. A tal fine vale sottolineare che le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dai Sigg. Carburi e Battista, convocati come persone informate dei fatti, non sono utilizzabili in sede penale in quanto acquisite senza l’assistenza del difensore, e risultano essere state interrotte nel momento in cui sono emersi elementi di reità a carico dei dichiaranti. Il codice di procedura penale sancisce l’inutilizzabilità di quelle dichiarazioni (art. 63 c.p.p.) e la Giurisprudenza della Suprema Corte ha vietato l’utilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie anche con il consenso del dichiarante. A tal proposito il Tribunale osserva che l’utilizzo in sede sportiva degli accertamenti svolti in sede di giurisdizione ordinaria dalla Procura della Repubblica trovi la sua radice nelle vigenti disposizioni e nei numerosi protocolli d’intesa vigenti tra diverse procure della Repubblica e la Procura Federale e la Procura Generale del CONI. L’acquisizione degli atti del procedimento penale trova quindi, innanzitutto, la sua regolamentazione nelle norme procedurali e sostanziali del Codice penale e del Codice di procedura penale; come puntualmente sancito in tutti i protocolli d’intesa appena richiamati (ex multis con la Procura della Repubblica di Palermo e di Milano) che fanno esplicito riferimento all’articolo 415 bis c.p.p. ed agli articoli 116 e 335 c.p.p.. In sostanza l’Ordinamento disciplinare sportivo può accedere agli atti di indagine della Procura della Repubblica, con spirito di leale collaborazione e doverosa riservatezza, rispettando i principi propri dell’ordinamento statuale e le regole relative all’ostensione degli atti di indagini ed alla loro utilizzabilità. Ritiene in conclusione il Collegio che le preclusioni all’utilizzo degli atti di indagine, fissate dall’ordinamento statuale, permangano inalterate anche se tali atti vengano trasfusi in un procedimento sportivo, proprio per la particolarissima natura che tali esperimenti istruttori hanno e per le garanzie che l’ordinamento statuale assicura agli indagati. La Procura Federale, pur in presenza di tali preclusioni, non ha ritenuto di ripetere l’audizione dei deferiti nel procedimento sportivo, nel quale, invece, non opera la necessità della presenza del difensore ma solo, nel caso di minori, dell’esercitante la potestà genitoriale, e quindi, allo stato, il deferimento non è più sostenuto dalle chiamate di correità contenute nelle SIT sopra richiamate. Allo stato, quindi, se non si considerano le dichiarazioni autoaccusatorie rese alla Polizia Giudiziaria in quanto inutilizzabili anche in sede di Giustizia Federale, il deferimento a carico dei tesserati appare sfornito di prove certe. Dagli atti è emersa, inoltre, la pendenza di due procedimenti penali, uno di fronte alla Procura della Repubblica di Viterbo ed uno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma, nel corso del quale potranno essere acquisite formalmente e ritualmente dichiarazioni testimoniali o dichiarazioni degli indagati utili all’accertamento dei fatti ed esaustive sulla responsabilità di tesserati eventualmente coinvolti. Alla luce di tutte le considerazioni sopra riportate, al fine di non lasciare senza adeguata sanzione comportamenti obiettivamente gravissimi per il loro contenuto discriminatorio reiterato durante tutto il corso della gara, appare quindi necessario sospendere il procedimento sino alla conclusione dei procedimenti penali sopra richiamati con onere dell’Organo Requirente di riassumere il Giudice nel termine indicato in dispositivo dal passaggio in giudicato dei provvedimenti conclusivi dei detti procedimenti. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,
DELIBERA
Di sospendere ogni decisione nel merito all’esito del passaggio in giudicato della decisione sul procedimento penale pendente, per i medesimi fatti di cui al deferimento, innanzi al Tribunale per i minorenni di Roma, onerando la Procura Federale di riassumere il giudizio all’esito del passaggio in giudicato della decisione in merito al procedimento penale descritto. Si trasmetta agli interessati.
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