C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 03/10/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO CECCARELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. LUCIANO SCIARRETTA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. FLAVIO TRABUCCO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. GIUSEPPE REDA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. PESCIA ROMANA 2004 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 29/08/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO CECCARELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. LUCIANO SCIARRETTA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. FLAVIO TRABUCCO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. GIUSEPPE REDA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. PESCIA ROMANA 2004 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 29/08/2025

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. pfi 24-25/PM/mf, deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale: - il sig. Marco Ceccarelli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004; - il sig. Luciano Sciarretta, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004; - il sig. Flavio Trabucco, all’epoca dei fatti direttore generale tesserato per la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004; - il sig. Giuseppe Reda, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004; - la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004; per rispondere: per rispondere: 1.- il sig. Marco CECCARELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 fino al 25.2.2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores Under 19 ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso: i) in occasione della gara Nuova Pescia Romana – Fulgor Tuscania del 26.10.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della società dallo stesso rappresentata al sig. Luciano Sciarretta, sebbene lo stesso fosse sprovvisto dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; ii) in occasione della gara Tolfa Calcio - Nuova Pescia Romana del 30.11.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della società dallo stesso rappresentata al sig. Flavio Trabucco, sebbene lo stesso fosse sprovvisto dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; iii) dal mese di marzo 2025 al 21 maggio 2025, affidato il ruolo ed i compiti di collaboratore tecnico della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores Under 19 al sig. Giuseppe Reda, sebbene lo stesso fosse sprovvisto dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 2.- il sig. Luciano SCIARRETTA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Nuova Pescia Romana – Fulgor Tuscania del 26.10.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D Pescia Romana 2004 sebbene fosse sprovvisto dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 3.- il sig. Flavio TRABUCCO, all’epoca dei fatti direttore generale tesserato per la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Tolfa Calcio - Nuova Pescia Romana del 30.11.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D Pescia Romana 2004 sebbene fosse sprovvisto dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 4.- il sig. Giuseppe REDA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di marzo 2025 fino al 21 maggio 2025, svolto il ruolo e i compiti di collaboratore tecnico della squadra Juniores Under 19 della società A.S.D. Pescia Romana 2004 sebbene fosse sprovvisto dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 5.- la società A.S.D. Pescia Romana 2004 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Ceccarelli, Luciano Sciarretta, Flavio Trabucco e Giuseppe Reda così come decritti nei precedenti capi di incolpazione. Il procedimento trae origine da Segnalazione del Gruppo Regionale Lazio dell’AIAC avente ad oggetto lo svolgimento da parte del sig. Giuseppe Reda del ruolo e dei compiti di allenatore della squadra Juniores Under 19 della società A.S.D. Nuova Pescia Romana, sebbene lo stesso sia privo della necessaria abilitazione. A sostegno della segnalazione è stato allegato lo screenshot di un post del 27 febbraio 2025 pubblicato nella pagina Facebook della società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004, nel quale il sig. Giuseppe Reda veniva presentato come allenatore della squadra Juniores 19 della società. Nel post Facebook era riportato testualmente che: “L’Asd Nuova Pescia Romana ha il piacere di comunicare di aver affidato la guida tecnica della Juniores a mister Reda Giuseppe che ha scelto come collaboratori Bordo Cristiano e Maietto Stefano. Il tecnico e lo Staff hanno avuto già esperienza con la nostra società. La società ha scelto Reda perché conosce il 90 per cento dei ragazzi che stanno nella nostra rosa e perché a nostro avviso ha le giuste conoscenze tecniche ed umane che possano dare un contributo positivo alla Nuova Pescia Romana". Benvenuti e buon lavoro”. Viene contestato che la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 25.2.2025 quando aveva tesserato il tecnico sig. Cristiano Borgo, non avrebbe provveduto a tesserare ed affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra Juniores Under 19 ad un tecnico in possesso della necessaria qualifica. Viene contestato, inoltre, che: in occasione della gara Nuova Pescia Romana – Fulgor Tuscania del 26.10.2024 le funzioni di allenatore sarebbero state svolte dal sig. Luciano Sciarretta, dirigente tesserato per la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004; in occasione della gara Tolfa Calcio - Nuova Pescia Romana del 30.11.2024, le medesime funzioni sarebbero state svolte dal sig. Flavio Trabucco, direttore generale della stessa società. Ancora, viene contestato che dal mese di marzo 2025 al 21 maggio 2025 il sig. Giuseppe Reda abbia svolto l’attività di collaboratore tecnico per la squadra Juniores Under 19, sebbene sprovvisto della necessaria abilitazione. Alla riunione del 28/08/2025 è presente, per la Procura Federale, l’avv. Tropepi Francesco. Per i deferiti sono presenti Ceccarelli Marco, Sciarretta Luciano, Trabucco Flavio, Reda Giuseppe e Nuova Pescia Romana 2004. La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento, chiedendone l’accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: -Ceccarelli Marco, n.6 mesi di inibizione; -Sciarretta, n.2 mesi di inibizione; -Reda Giuseppe, n.4 mesi di inibzione; -Nuova Pescia Romana 2004, euro 1.000,00 di ammenda. -Trabucco Flavio, n.2 mesi di inibizione; Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene i fatti contestati siano provati solo limitatamente alle contestazioni mosse nei riguardi della società Nuova Pescia Romana 2004 e del Sig. Ceccarelli Marco per le seguenti motivazioni. Dalla documentazione acquisita agli atti, nonché dalle audizioni rese innanzi alla Procura Federale, si delinea un quadro sostanzialmente univoco circa la gestione tecnica della squadra Juniores della ASD Nuova Pescia Romana 2004 nella stagione sportiva 2024/2025. In primo luogo, deve sottolinearsi che la società deferita, fino alla fine del mese di febbraio 2025, non aveva provveduto alla nomina di un soggetto abilitato e regolarmente tesserato quale allenatore della compagine Juniores. Nel periodo anteriore a tale data, infatti, gli allenamenti venivano svolti in modo autonomo dagli stessi calciatori, mentre i deferiti dirigenti societari prestavano ausilio meramente organizzativo e mai con attribuzioni di natura tecnica. È a partire dalla fine di febbraio 2025 che la società ha individuato nella persona del sig. Bordo Cristiano l’allenatore della squadra Juniores. Quest’ultimo, regolarmente tesserato e munito di patentino federale, in sede di audizione ha riferito alla Procura Federale di avere assunto tale ruolo dalla data indicata, conducendo personalmente gli allenamenti settimanali nei giorni di lunedì e giovedì, nonché dirigendo la squadra durante le gare ufficiali, come comprovato dalle distinte di gara. Bordo ha, altresì, precisato di essere stato coadiuvato, nel corso delle sedute di allenamento, dagli odierni deferiti, la cui collaborazione si è limitata a mansioni accessorie e di supporto, mai tali da configurare un esercizio diretto delle funzioni proprie di un allenatore. Tale ricostruzione trova, peraltro, conferma nelle dichiarazioni di diversi tesserati. Il sig. Reda Giuseppe, pur in possesso di un’abilitazione tecnica non aggiornata, ha negato di avere mai svolto funzioni di allenatore, chiarendo di avere unicamente affiancato Bordo Cristiano a partire da marzo 2025 in veste di collaboratore durante gli allenamenti, senza assumere ruoli tecnici nelle gare ufficiali. Analoga posizione è stata assunta dal sig. Maietto Stefano, dirigente accompagnatore, il quale ha precisato che la sua presenza saltuaria agli allenamenti era finalizzata esclusivamente a compiti logistici ed organizzativi, ribadendo di non avere mai impartito istruzioni di natura tecnico-tattica, né di avere assunto incarichi diversi da quello ufficiale di dirigente durante le partite. Anche i calciatori sentiti, tra cui Minciotti e Costanzi, hanno confermato tale ricostruzione fattuale. Nello stesso solco si pongono le dichiarazioni del sig. Sciarretta, anch’egli tesserato come dirigente e riconosciuto dagli stessi calciatori come figura di accompagnamento. Da ultimo, il sig. Trabucco, Direttore Generale della società, ha chiarito che la gestione dei contenuti della pagina Facebook ufficiale della ASD Nuova Pescia Romana 2004 è curata direttamente dalla società stessa, riconoscendo che in un post era stato erroneamente indicato Reda Giuseppe quale allenatore, coadiuvato da Bordo e Maietto. Il sig. Trabucco ha precisato che dall’inizio di marzo 2025 l’allenatore unico e riconosciuto della squadra Juniores è stato Bordo Cristiano, mentre Reda e Maietto hanno affiancato quest’ultimo in maniera saltuaria e non continuativa, senza mai assumere responsabilità tecniche. Alla luce di quanto sopra esposto e dell’analisi congiunta della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese dai tesserati escussi, deve ritenersi dimostrato che i sigg. Sciarretta Luciano, Trabucco Flavio e Reda Giuseppe non abbiano, invero, ricoperto funzioni proprie dell’allenatore della squadra Juniores, limitandosi essi ad assolvere ruoli meramente organizzativi, logistici o di supporto, come, peraltro, confermato dalle liste di gara e dalle stesse deposizioni testimoniali. Le risultanze documentali – in particolare le distinte di gara acquisite agli atti – confermano in maniera dirimente tale circostanza: in alcune occasioni lo spazio riservato all’indicazione dell’allenatore risulta lasciato in bianco, in altre compare il nominativo di Bordo Cristiano, ma non vi è mai traccia di attribuzione tecnica in capo agli altri deferiti. Ne discende, pertanto, la necessità di prosciogliere i predetti dirigenti da ogni addebito contestato. Diversamente, deve ritenersi accertata la responsabilità della società deferita e del suo Presidente, ai quali è imputabile l’omessa individuazione e formale incarico, per il periodo iniziale della stagione sportiva 2024/2025 sino alla fine di febbraio 2025, di un allenatore abilitato iscritto all’albo. Risulta, infatti provato che, durante tale lasso temporale, il ruolo di tecnico della squadra Juniores è rimasto vacante, con allenamenti svolti in forma autogestita dai calciatori e la sola presenza di dirigenti in distinta, indicati esclusivamente come “dirigente accompagnatore” o “massaggiatore”, senza mai figurare, neppure in via provvisoria, quali allenatori o allenatori in seconda. Tanto premesso, questo Tribunale,

DELIBERA

Di prosciogliere i dirigenti Sciarretta Luciano, Trabucco Flavio e Reda Giuseppe. Di ritenere, altresì, i rimanente deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Ceccarelli Marco, n.3 mesi di inibizione; - Nuova Pescia Romana 2004, euro 600,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

 

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