C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 03/10/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. HASSEN SAMUELE EUCHI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. VIS SEZZE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 12/09/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. HASSEN SAMUELE EUCHI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. VIS SEZZE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 12/09/2025

A seguito di indagini, la Procura Federale riteneva che in occasione della gara A.S.D. Vis Sezze - A.S.D. Agora Latina Polisportiva del 15.3.2025, valevole per il girone B del campionato Under 12 Esordienti, il calciatore della A.S.D. Vis Sezze sig. Samuele Euchi Hassen avesse colpito violentemente al volto con un pugno il sig. K.K., calciatore tesserato per la A.S.D. Agora Latina Polisportiva, causandogli la “frattura delle ossa nasali” con prognosi di venticinque giorni. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Samuele Euchi Hassen per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, avendo la società A.S.D. Vis Sezze definito la propria posizione ex art. 126 C.G.S.. All’udienza dell’11 settembre 2025 era presente la Procura Federale, in persona dell’Avv. Giovanni Greco, nonché personalmente il deferito e sua madre sig.ra Tamara Sacara, assistiti dal sig. Conti Giuseppe. Il Tribunale Federale, vista l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità del deferito e che, per l’effetto, il sig. Samuele Euchi Hassen fosse sanzionato con n.8 gare di squalifica. Il deferito ammetteva il gesto avvenuto durante il gioco e si scusava nuovamente per quanto accaduto. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, essendo peraltro confermati dallo stesso deferito. Risulta, infatti, che durante uno scontro di gioco a seguito di alcuni falli subiti, il calciatore K.K. reagisse nei confronti del sig. Hassen spintonandolo e colpendolo con uno schiaffo e un calcio. Reagiva a sua volta il deferito con un pugno al volto che causava all’avversario la frattura del setto nasale. Per quanto attiene la misura della pena da comminare, l’art. 38 C.G.S. prescrive che “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”. A riguardo, alla luce del dettato normativo su citato la sanzione richiesta dalla Procura Federale risulta eccessiva, considerando che il pugno è stato portato durante un breve colluttazione e a seguito di colpi con cui l’avversario attingeva il deferito, come risulta pacificamente dagli atti. Deve quindi essere applicata l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S. e bisogna altresì considerare nella quantificazione della pena il contegno processuale del giovanissimo calciatore, sia in fase di indagini che durante l’udienza; tutto ciò considerato, questo Tribunale ritiene congruo comminare la squalifica per 4 giornate di gara. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l’effetto, di comminare allo stesso la seguente sanzione: - Euchi Hassen Samuele, n.4 gare di squalifica. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

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