C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 10/10/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA SIMONETTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. H), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, NONCHÉ DALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA “POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI” ADOTTATA DALLA FIGC, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, NONCHÉ DALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA “POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI” ADOTTATA DALLA FIGC, DEL SIG. ALEXANDRU YONUT CIOREI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. H), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, IL SIG. ALESSANDRO PRISCO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. H), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, IL SIG. FABIANO QUARANTA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, IL SIG. DANILO DI BIAGIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. H), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 12/09/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA SIMONETTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. H), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, NONCHÉ DALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA “POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI” ADOTTATA DALLA FIGC, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, NONCHÉ DALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA “POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI” ADOTTATA DALLA FIGC, DEL SIG. ALEXANDRU YONUT CIOREI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. H), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, IL SIG. ALESSANDRO PRISCO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. H), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, IL SIG. FABIANO QUARANTA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, IL SIG. DANILO DI BIAGIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. H), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 12/09/2025
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1. il sig. Andrea Simonetti, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Lodigiani Calcio 1972 A.S.D.; 2. il sig. Alexandru Yonut Ciorei, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Lodigiani Calcio 1972 A.S.D.; 3. il sig. Alessandro Prisco, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Lodigiani Calcio 1972 A.S.D.; 4. il sig. Fabiano Quaranta, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Lodigiani Calcio 1972 A.S.D.; 5. il sig. Danilo Di Biagio, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Lodigiani Calcio 1972 A.S.D.; 6. la società Lodigiani Calcio 1972 A.S.D; per rispondere: 1. il sig. Andrea Simonetti, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Lodigiani Calcio 1972 A.S.D.: A) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” adottata dalla FIGC per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lodigiani Calcio 1972, omesso di adottare misure appropriate a garantire e tutelare i valori ed i principi espressi nella richiamata normativa consentendo, e comunque non impedendo, che nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, quantomeno sino al mese di novembre 2024, si verificassero ripetuti episodi di bullismo e prevaricazione idonei a suscitare nelle vittime una condizione di diffuso disagio, commessi da alcuni calciatori tesserati per la società dallo stesso rappresentata in danno di compagni di squadra; in particolare per avere lo stesso omesso di adottare misure adeguate ed idonee ad evitare che il calciatore sig. Alexandru Yonut Ciorei, all’epoca dei fatti tesserato per la società Lodigiani Calcio 1972 A.S.D., schiaffeggiasse ripetutamente il calciatore sig. E.P. nel corso delle gare e degli allenamenti e proferisse all’indirizzo di quest’ultimo espressioni del seguente testuale tenore: “sei una pippa”, “non sai fare niente”; nonché ancora per avere omesso di adottare misure adeguate ad evitare che nel corso degli allenamenti e delle gare della squadra Under 13 della società Lodigiani Calcio 1972 A.S.D., sempre lo stesso calciatore sig. Alexandru Yonut Ciorei ponesse in essere episodi di bullismo anche nei confronti dei calciatori sigg.ri R. C. ed A.S. consistiti nell’aver sferrato uno schiaffo al sig. R.C. all’interno dello spogliatoio ed aver afferrato per il collo il calciatore sig. A.S.; nonché ancora per avere consentito ai calciatori sigg.ri Alessandro Prisco e Danilo di Biagio di proferire ripetutamente all’indirizzo del calciatore sig. E.P. espressioni del seguente testuale tenore: “sei una pippa”, “non sai fare niente”; nonché ancora per avere lo stesso omesso di adottare misure adeguate ad evitare che i calciatori sigg.ri Alexandru Yonut Ciorei ed Alessandro Prisco, nel corso di una cena consumata durante il “Torneo Caroli Hotel” disputato a Gallipoli dal 31.10.2024 al 3.11.2024, proferissero all’indirizzo del calciatore sig. E.P. espressioni del seguente testuale tenore: “A te piacciono i maschi”, “sei un frocio”, “sei un handicappato”; B) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. d), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” adottata dalla FIGC per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Lodigiani Calcio 1972 A.S.D., omesso di adottare misure appropriate a garantire e tutelare i valori ed i principi espressi nella richiamata normativa consentendo e comunque non impedendo che il giorno 2.11.2024, nel corso del “Torneo Caroli Hotel” disputato a Gallipoli dal 31.10.2024 al 3.11.2024, i calciatori sigg.ri Alexandru Yonut Ciorei, Alessandro Prisco, Fabiano Quaranta e Danilo Di Biagio ponessero in essere un grave episodio di prevaricazione e sopraffazione in danno del calciatore sig. E.P. idoneo a suscitare nello stesso una condizione di diffuso disagio, consistito nell’avere i sigg.ri Alexandru Yonut Ciorei ed Alessandro Prisco, dopo aver immobilizzato il sig. E.P., costretto quest’ultimo a subire il contatto sul volto del loro pene; tali atti sono stati compiuti da entrambi i calciatori sigg.ri Alexandru Yonut Ciorei ed Alessandro Prisco alternandosi nell’azione, mentre i calciatori sigg.ri Fabiano Quaranta e Danilo Di Biagio, sebbene non partecipassero materialmente all’esecuzione degli atti e comportamenti, ne hanno agevolato e condiviso la consumazione mediante comportamenti di scherno e di totale volontaria inerzia rispetto all’azione che si stava compiendo, tali da indebolire la capacità di resistenza della vittima e fungere da incoraggiamento a coloro che stavano ponendo in essere i comportamenti appena descritti; 2. il sig. Alexandru Yonut Ciorei, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Lodigiani Calcio 1972 A.S.D.: A) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 fino al mese di novembre 2024, posto in essere ripetuti comportamenti contrari ai principi espressi nella richiamata normativa, consistiti nell’avere lo stesso schiaffeggiato ripetutamente il calciatore sig. E.P. nel corso delle gare e degli allenamenti e proferito all’indirizzo dello stesso espressioni del seguente testuale tenore: “ sei una pippa”, “non sai fare niente”; nonché ancora per avere lo stesso posto in essere episodi di bullismo anche nei confronti dei calciatori sigg.ri R. C. e A.S. consistiti nell’aver sferrato uno schiaffo al sig. R.C. all’interno dello spogliatoio ed afferrato per il collo il calciatore sig. A.S.; nonché ancora per avere lo stesso, unitamente al proprio compagno di squadra sig. Alessandro Prisco, proferito all’indirizzo del calciatore sig. E.P. espressioni del seguente testuale tenore: “A te piacciono i maschi”, “sei un frocio”, “sei un handicappato”; tanto è accaduto nel corso di una cena consumata dalla squadra Under 13 in occasione del “Torneo Caroli Hotel” disputato a Gallipoli dal 31.10.2024 al 3.11.2024; B) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. d), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, il giorno 2.11.2024 nel corso del “Torneo Caroli Hotel” disputato a Gallipoli dal 31.10.2024 al 3.11.2024, in concorso con i calciatori sigg.ri Alessandro Prisco, Fabiano Quaranta e Danilo Di Biagio, posto in essere un grave episodio di prevaricazione e sopraffazione in danno del calciatore sig. E.P. idoneo a suscitare in tale calciatore una condizione di diffuso disagio, consistito nell’avere lo stesso, alternandosi nell’azione con il sig. Alessandro Prisco, strofinato il proprio pene sul volto del sig. E.P. alla presenza dei calciatori sigg.ri Fabiano Quaranta e Danilo Di Biagio i quali, sebbene non partecipassero materialmente all’azione posta in essere, ne hanno agevolato il realizzarsi con comportamenti di scherno e di totale volontaria inerzia rispetto a quanto stava accadendo, tali da indebolire la capacità di resistenza della vittima e fungere da incoraggiamento a coloro che stavano ponendo in essere i comportamenti appena descritti; 3. il sig. Alessandro Prisco, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Lodigiani Calcio 1972 A.S.D.: A) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 fino al mese di novembre 2024, posto in essere ripetuti comportamenti contrari ai principi espressi nella richiamata normativa, consistiti nell’avere lo stesso proferito ripetutamente all’indirizzo del calciatore sig. E.P. espressioni del seguente testuale tenore: “sei una pippa”, “non sai fare niente”; nonché ancora per avere lo stesso, unitamente al proprio compagno di squadra sig. Alexandru Yonut Ciorei, proferito all’indirizzo del calciatore sig. E.P. espressioni del seguente testuale tenoree: “A te piacciono i maschi”, “sei un frocio”, “sei un handicappato”; tanto è accaduto nel corso di una cena consumata dalla squadra Under 13 in occasione del “Torneo Caroli Hotel” disputato a Gallipoli dal 31.10.2024 al 3.11.2024; B) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. d), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, il giorno 2.11.2024 nel corso del “Torneo Caroli Hotel” disputato a Gallipoli dal 31.10.2024 al 3.11.2024, in concorso con i calciatori sigg.ri Alexandru Yonut Ciorei, Fabiano Quaranta e Danilo Di Biagio, posto in essere un grave episodio di prevaricazione e sopraffazione in danno del calciatore sig. E.P. idoneo a suscitare in tale calciatore una condizione di diffuso disagio, consistito nell’avere lo stesso, alternandosi nell’azione con il sig. Alexandru Yonut Ciorei, strofinato il proprio pene sul volto del sig. E.P. alla presenza dei calciatori sigg.ri Fabiano Quaranta e Danilo Di Biagio i quali, sebbene non partecipassero materialmente all’azione posta in essere, ne hanno agevolato il realizzarsi con comportamenti di scherno e di totale volontaria inerzia rispetto a quanto stava accadendo, tali da indebolire la capacità di resistenza della vittima e fungere da incoraggiamento a coloro che stavano ponendo in essere i comportamenti appena descritti; 4. il sig. Fabiano Quaranta, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Lodigiani Calcio 1972 A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. d), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, il giorno 2.11.2024 nel corso del “Torneo Caroli Hotel” disputato a Gallipoli dal 31.10.2024 al 3.11.2024, in concorso con i calciatori sigg.ri Alexandru Yonut Ciorei, Alessandro Prisco e Danilo Di Biagio, posto in essere un grave episodio di prevaricazione e sopraffazione idoneo a suscitare nella vittima una condizione di diffuso disagio, consistito nell’avere lo stesso preso parte alle azioni poste in essere nei confronti del sig. E.P., in occasione della quali i calciatori sigg.ri Alexandru Yonut Ciorei ed Alessandro Prisco, alternandosi tra loro, hanno strofinato il loro pene sul volto di tale calciatore; in particolare per avere lo stesso partecipato al compimento di tali atti ponendo in essere comportamenti di scherno e mantenendo un atteggiamento volontariamente passivo rispetto all’azione che si stava compiendo, tale da indebolire la capacità di resistenza della vittima e fungere da incoraggiamento per coloro che stavano ponendo in essere materialmente l’atto nei confronti del sig. E.P., che si trovava nell’incapacità di svincolarsi in quanto immobilizzato sul letto in stato di inferiorità psicofisica; 5. il sig. Danilo Di Biagio, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Lodigiani Calcio 1972 A.S.D.: A) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva nonché dell’art. 4, commi 1 e 2 lett. h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 fino al mese di novembre 2024, posto in essere comportamenti contrari ai principi espressi nella richiamata normativa consistiti nell’aver proferito ripetutamente all’indirizzo del calciatore sig. E.P. le seguenti testuali espressioni: “sei una pippa”, “non sai fare niente”; B) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. d), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, il giorno 2.11.2024 nel corso del “Torneo Caroli Hotel” disputato a Gallipoli dal 31.10.2024 al 3.11.2024, in concorso con i calciatori sigg.ri Alexandru Yonut Ciorei, Alessandro Prisco e Fabiano Quaranta, posto in essere un grave episodio di prevaricazione e sopraffazione idoneo a suscitare nella vittima una condizione di diffuso disagio, consistito nell’avere lo stesso preso parte alle azioni poste in essere nei confronti del sig. E.P., in occasione della quali i calciatori sigg.ri Alexandru Yonut Ciorei ed Alessandro Prisco, alternandosi tra loro, hanno strofinato il loro pene sul volto di tale calciatore; in particolare per avere lo stesso partecipato al compimento di tali atti ponendo in essere comportamenti di scherno e mantenendo un atteggiamento volontariamente passivo rispetto all’azione che si stava compiendo, tale da indebolire la capacità di resistenza della vittima e fungere da incoraggiamento per coloro che stavano ponendo in essere materialmente l’atto nei confronti del sig. E.P., che si trovava nell’incapacità di svincolarsi in quanto immobilizzato sul letto in stato di inferiorità psicofisica; 6. la società Lodigiani Calcio 1972 A.S.D., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri sigg.ri Andrea Simonetti, Alexandru Yonut Ciorei, Alessandro Prisco, Fabiano Quaranta e Danilo Di Biagio, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. A sostegno del deferimento deduceva testualmente: Il giorno 2 novembre 2024, all’interno di una camera dell’albergo in cui la squadra della società A.S.D. Lodigiani Calcio 1972 soggiornava per consentirle di disputare il “Torneo Caroli Hotel”, i calciatori sigg.ri Alexandru Yonut Ciorei, Alessandro Prisco, Fabiano Quaranta e Danilo Di Biagio, in concorso tra loro, si sono resi responsabili di un grave episodio di sopraffazione e violenza nei confronti del loro compagno di squadra sig. E.P.. Le emergenze risultanti dal compendio probatorio acquisito agli atti, in particolare, hanno consentito di accertare che i sigg.ri Alexandru Yonut Ciorei ed Alessandro Prisco, alterandosi tra loro, hanno strofinato il proprio pene sul volto del calciatore sig. E.P. mentre i calciatori sigg.ri Fabiano Quaranta e Danilo Di Biagio assistevano all’azione agevolandone il compimento mediante comportamenti di scherno e di volontaria inerzia tali da indebolire ulteriormente la capacità di resistenza della vittima. I fatti sopra riferiti hanno trovato inequivocabile conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso calciatore sig. E.P. il quale, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 3.3.2025, ha così descritto l’episodio di sopraffazione che è stato costretto a subire da parte dei propri compagni di squadra: “”Abbiamo giocato l'ultima gara la mattina per poi fare rientro in albergo e pranzare. Nel pomeriggio tutta la squadra è uscita per prendere un gelato accompagnata dal mister Casoli e dall'allenatore dei portieri Graziano Muscedere. Poi abbiamo fatto rientro in albergo all'incirca verso le 18:30 ed io sono salito in camera con il mio compagno Scarnò e insieme abbiamo iniziato a vedere la partita Udinese -Juventus sul mio cellulare insieme a Edoardo Serafini, Antonio Ferrara e Matteo Bartuccioni. Doро circa 20 minuti mentre Scarnò era in bagno, qualcuno ha bussato alla porta ed io ho chiesto: "Chi è?”. A tale domanda mi veniva risposto: "siamo noi" e ho riconosciuto la voce di Ciorei. Ho quindi aperto la porta e ho visto che erano in tre precisamente Fabiano Quaranta, Alessandro Prisco e Alexandru Ciorei, tutti e tre non indossavano né i pantaloni né le mutande e avevano in mano il membro. In quel momento gli ho detto “ragazzi ma che state facendo? state fermi" e, mi sono allontanato dirigendomi verso il letto. I miei compagni presenti con cui stavo vedendo la partita sono rimasti fermi ed in silenzio intimoriti per quanto stava avvenendo e anche per paura. Faccio presente che Fabiano Quaranta dopo essere entrato è rimasto fermo e non ha detto più nulla. Ciorei mi ha spinto verso il letto e insieme a Prisco mi hanno bloccato le mani impedendomi di liberarmi da loro e in quel momento dopo avermi con la forza fatto sdraiare sul letto dapprima Ciorei e poi Prisco mi hanno "appoggiato" il loro membro prima sui capelli e poi sul viso". In quel momento ricordo di aver chiuso gli occhi per la vergogna e per paura. Nessuno dei compagni presenti è intervenuto per impedire tale azione credo per paura di subire lo stesso atto. Non ricordo se i miei compagni con i quali stavo vedendo la partita hanno fatto o detto qualcosa in quel preciso momento. Tale condotta è durata all'incirca 3 minuti dopodichè Ciorei, Prisco e Quaranta sono usciti dalla camera ridendo”. La ricostruzione dei fatti fornita dal sig. E.P., poi, ha trovato preciso riscontro nelle dichiarazioni rese in sede di sua audizione da parte della Procura Federale dal sig. Alessandro Prisco il quale, con pieno valore confessorio, ha riferito testualmente quanto segue: “Prima di cena ero nella hall dell'albergo insieme a Di Biagio, Quaranta, Ciorei e io. Io e Ciorei abbiamo pensato di organizzare quanto poi avvenuto nella stanza di P., chiedendo sia a Quaranta sia a Di Biagio di partecipare. Ci siamo recati al piano dove era ubicata la camera di P. e abbiamo chiamato alcuni compagni per invitarti ad assistere. Ciorei ha bussato alla porta e ha chiesto a P. di aprirla ma credo sia stata aperta da qualche altro compagno presente in camera. Appena siamo entrati io mi sono abbassato i pantaloni e le mutande mentre Ciorei solo il pantalone rimanendo in boxer. Abbiamo raggiunto P. che era disteso sul letto intento a guardare una partita insieme ad alcuni compagni. Dapprima E. che si trovava sul letto è stato bloccato da Ciorei che lo teneva fermo abbracciandolo e posizionandosi alle sue spalle, io mi sono avvicinato a P. e gli ho "strusciato" il pene sulla schiena". Nel frattempo poiché E. era sempre disteso sul letto mi sono inginocchiato e volutamente ho avvicinato il mio pene al volto di E. Dopodiché sono stato io a tenere fermo P. e Ciorei anche se non aveva tolto le mutande, come invece avevo fatto io, ha compiuto la medesima azione sulla schiena e continuava a "spingere" sulla schiena di E.. Poiché Ciorei continuava gli ho detto di smetterla e mi sono allontanato staccandomi da E. Quaranta e Di Biagio non si sono abbassati i pantaloni né le mutande e non hanno partecipato all’azione. P. è rimasto fermo per tutto il tempo, in quanto era immobilizzato dalla presa di dapprima di Ciorei e poi mia. Tra i presenti – Q., S., S., D. L., E. e il fratello G. - hanno chiesto a me e Ciorei di smetterla. Dopodiché sono uscito dalla stanza mentre Ciorei è rimasto al suo interno, ma non so cosa abbia fatto. Mi sembra che quando sono uscito dalla stanza di E. il compagno D. L. mi ha detto: "stavolta avete proprio esagerato". Mi sembra che P. subito dopo stesse piangendo per quanto subito””. Non può non evidenziarsi, ai fini disciplinari che in questa sede rilevano, l’atteggiamento assunto nell’immediatezza dei fatti dal sig. Alessandro Prisco di fronte alla volontà manifestata dal calciatore sig. E.P. di riferire l’abuso subito al proprio allenatore: “preciso che prima di cena ho detto a E., mi sembra in presenza di Ciorei, di non parlare con l’allenatore altrimenti lo avrei picchiato. Durante la cena, ho detto anche a D.L. di non parlare con il mister, altrimenti avrei picchiato pure lui”. Ed ancora il sig. A.S., in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, in merito all’episodio del 2.11.2024 al quale ha assistito personalmente unitamente ai propri compagni di squadra sigg.ri G.E., S.D.L. ed A.E. ha riferito testualmente quanto segue: “”Nel pomeriggio mi trovavo con G. E, S.D.L., A.E. (gemello di G.) nel corridoio dove era ubicata anche la mia camera come quelle degli altri miei compagni. Abbiamo visto arrivare Ciorei, Fabiano Quaranta, Alessandro Prisco e Danilo Di Biagio i quali avevano sia il pantaloncino che una maglietta ed il solo Ciorei non indossava la maglietta. Gli abbiamo chiesto dove stessero andando e loro non hanno risposto, credo che Prisco e Ciorei hanno bussato alla porta della camera di P. per poi entrare e in quel momento tutti noi li abbiamo seguiti. Una volta entrati in camera Prisco e Ciorei hanno prima detto "P. arriviamo" per poi dapprima abbassarsi il pantaloncino e lo slip e bloccarlo spingendolo in un angolo della camera per cui P. era impossibilitato a muoversi. Dapprima l'ha bloccato Ciorei e Prisco ha "appoggiato" il membro sul viso di P. dopodichè Prisco si è tirato su le mutande e Ciorei ha compiuto la medesima azione su P. ("appoggiato" il suo membro sul viso). P. è rimasto inerme durante queste azioni che sono durate in tutto 10 minuti. I miei compagni Quaranta e Di Biagio sono rimasti vestiti e mentre Ciorei e Prisco compievano l'azione descritta ridevano ma, Quaranta e Di Biagio non hanno fatto nulla nei confronti di P.. Al termine dell'azione compiuta a P. tutti i presenti compreso S. e quasi tutti i compagni di squadra che hanno assistito posizionati intorno ai due letti abbiamo detto a Prisco e Ciorei "che state facendo?" per poi aggiungere “andate via dalla stanza”, i due infatti sono andati via dalla stanza ridendo””. Le dichiarazioni rese dal calciatore sig. A.S. non solo sono prive di incertezze circa l’effettiva ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento, ma sono dotate di particolare rilevanza probatoria anche ai fini dell’affermazione della responsabilità circa le condotte contestate ai calciatori sigg.ri Fabiano Quaranta e Danilo Di Biagio, il cui apporto causale rispetto alla consumazione dell’abuso di cui il sig. E. P. è rimasto vittima risulta di pari incidenza rispetto a quello derivante dai comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alessandro Prisco ed Alexandru Yonut Ciorei; ciò in quanto nulla rileva rispetto alla sua realizzazione la distinzione tra coloro che, in un unico contesto, hanno realizzato materialmente l’atto rispetto alla posizione assunta dai sigg.ri Fabiano Quaranta e Danilo di Biagio i quali, seppur senza contatto, rinsaldavano e sostanzialmente potenziavano la sopraffazione in essere tramite parole di scherno e di incitazione, così ampliandone senza intervenire l’effetto denigratorio, umiliante e degradante. Gli ulteriori riscontri acquisiti agli atti di indagine, poi, hanno consentito di accertare la commissione da parte dei calciatori sigg.ri Alexandru Yonut Ciorei ed Alessandro Prisco di ulteriori episodi di bullismo e sopraffazione nei confronti dello stesso sig. E.P. e di altri giovani tesserati per la società Lodigiani Calcio 1972 A.S.D. nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025. Sempre sul punto, in particolare, il calciatore sig. E.P. ha riferito quanto segue in merito al comportamento assunto dal sig. Alexandru Yonut Ciorei nel corso delle gare e degli allenamenti: “”I miei compagni Alessandro Prisco e Alexandru Ciorei anche loro tesseratisi a luglio 2024 alla Lodigiani hanno iniziato già un mese dopo il mio arrivo in Società, vale a dire agli inizi di ottobre 2024 ad assumere nei mie confronti un comportamento aggressivo, violento e di scherno in presenza degli altri compagni. In particolare Ciorei senza alcun motivo o azione da parte mia che potesse determinare un comportamento del genere, spesso al termine degli allenamenti o anche al termine delle gare negli spogliatoi improvvisamente mi schiaffeggiava davanti agli altri, forse pensando di far ridere tutti i compagni presenti in tali occasioni o forse perché intendeva sfogarsi su di me. Questo comportamento però non creava ilarità nei compagni, che però non sono mai intervenuti in tali occasioni soltanto perché avevano paura di ricevere il medesimo trattamento in quanto sia Prisco sia Ciorei erano i più alti e strutturati fisicamente rispetto a tutti noi, per cui questo incuteva timore in tutti i compagni compreso me impedendomi di reagire o di difendermi. Tale timore di poter essere aggrediti a loro volta, impediva anche ai miei compagni di intervenire i quali, assistevano impotenti a queste aggressioni che subivo. In qualche di queste occasioni ricordo che il capitano S. D.L. e altri miei compagni presenti come A. S. e G.E. che, di solito si alternano come capitani nel corso delle gare, hanno cercato di intervenire dicendo a Ciorei di smetterla in quanto tale comportamento non faceva ridere. Il Ciorei non ha comunque smesso di comportarsi con le modalità descritte nei miei confronti sino all'episodio finale avvenuto nel corso del Torneo. Il mio compagno Prisco pur non alzando mai le mani verso di me, si limitava a prendermi in giro alla presenza dei miei compagni sia durante le gare sia al rientro negli spogliatoi a fine allenamento o gara dicendomi: "Sei una pippa, non sai fare niente" riferendosi magari ad errori tecnici commessi nel corso degli allenamenti o delle gare””. Il calciatore sig. A.S., poi, interpellato in merito ai ripetuti atti di bullismo posti in essere dal sig. Alexandru Yonut Ciorei nel corso delle gare e degli allenamenti ha riferito testualmente quanto segue: “Si è vero, alcune volte ho assistito anche io a tali azioni da parte di Ciorei e in alcune occasioni lo ha fatto anche con altri miei compagni e una volta anche nei miei confronti. Ricordo che ad inizi ottobre in un'occasione mentre stavo facendo la doccia insieme a R. C., il mio compagno Ciorei si è avvicinato a noi e senza alcun motivo ha dato prima uno schiaffo a C. e poi mi ha preso per il collo”. Quanto poi alla circostanza che i sigg.ri Alessandro Prisco ed Alexandru Yonut Ciorei, nel corso di una cena consumata dalla squadra Under 13 in occasione del “Torneo Caroli Hotel” disputato a Gallipoli dal 31.10.2024 al 3.11.2024, hanno proferito all’indirizzo del calciatore sig. E.P. le espressioni “A te piacciono i maschi”, “sei un frocio” e “sei un handicappato”, il sig. A.S. ha dichiarato quanto segue: “Si è vero ho sentito proferire queste frasi da entrambi ma, in particolare da Ciorei, credo che in una precedente occasione Ciorei aveva già offeso con queste frasi P.” Con riguardo, poi, alla posizione del sig. Andrea Simonetti, presidente della Lodigiani calcio 1972 A.S.D., deve evidenziarsi che lo stesso ha tenuto con ogni evidenza una condotta omissiva rispetto ai comportamenti oggetto di accertamento, non avendo provveduto ad adottare misure appropriate a garantire e tutelare che i giovani calciatori tesserati per la società da lui presieduta potessero vivere un’esperienza positiva immune da comportamenti offensivi e/o aggressivi messi in atto sistematicamente da altri atleti. Nel caso di specie la responsabilità del sig. Andrea Simonetti prescinde dalla posizione apicale dallo stesso rivestita all’interno della compagine societaria, ancorandosi a circostanze di fatto che delineano in maniera incontrovertibile una negligenza che si è concretizzata nel mancato intervento; tanto non solo in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, già di per sé tali da integrare la sua responsabilità, ma dall’aver preso obiettiva coscienza di comportamenti che incidevano sul benessere psico fisico di propri tesserati senza intervenire, manifestando un persistente disinteresse. Non priva di rilevanza anche ai fini dell’affermazione di responsabilità circa la condotta omissiva del presidente della società, in particolare, risulta essere la circostanza che la segnalazione relativa a fatti accaduti il giorno 3.11.2025 risulta essere stata inviata dalla società Lodigiani solo in data 24.11.2025; tanto conferma un’evidente negligenza manifestata attraverso il mancato tempestivo intervento rispetto alla presa conoscenza da parte del massimo dirigente societario di una situazione di disagio manifestata dai genitori di un proprio tesserato a fronte di ripetuti episodi di abuso perpetrati in suo danno. Tutto ciò senza contare che, a fronte di episodi che di sono protratti nel tempo e che sono tutti accaduti in luoghi sotto il controllo diretto della società, dagli atti del procedimento non emerge la benchè minima misura di sorveglianza del comportamento dei minori disposta dal dirigente apicale della compagine, con la conseguenza che gli atti di prevaricazione avrebbero ben potuto continuare ad essere posti in essere senza che la società rilevasse alcunchè. Allo stesso modo, poi, le dinamiche della squadra e dello spogliatoio, che possono assumere sfumature diverse legate alla percezione ed alle sensibilità individuali proprie dell'età evolutiva, non consentono di derubricare a goliardia la gravità delle condotte pregiudizievoli dell'integrità fisica, emotiva e morale perpetrate in maniera ripetuta nel corso delle gare e degli allenamenti, rispetto alle quali la società che aveva la custodia dei minori per il tempo nel quale gli stessi erano affidati alla compagine per lo svolgimento dell’attività sportiva, ha omesso di adottare nel corso di un’intera stagione sportiva qualsiasi cautela che potesse in qualche modo anche solo arginarne la reiterazione degli atti. Tanto si pone in aperto, vistoso e stridente contrasto con gli obiettivi della Policy per la Tutela Minori adottata dal Settore Giovanile e Scolastico e con quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, i cui principi all’epoca dei fatti erano già evidentemente vigenti e comunque immanenti al sistema. Le argomentazioni innanzi svolte, unitamente alle risultanze derivanti dagli atti acquisiti nel corso dell’attività inquirente svolta, rappresentano una realtà oggettiva e storica rispetto alla quale si infrange qualsiasi tentativo di fornire una ricostruzione difforme e/o alternativa rispetto ai comportamenti contestati ai soggetti deferiti con l’azione disciplinare che viene esercitata con il presente atto. Il Tribunale Federale fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone avviso alle parti ritualmente. Alla riunione fissata per la discussione del deferimento erano presenti il rappresentante della Procura Federale, per i deferiti l’Avv. Fiore Chiara e l’Avv. Galieti Alberto (in rappresentanza di Simonetti e Lodigiani Calcio 1957), il sig. Simonetti Andrea, la sig. Sara Tarini (genitore di Quaranta Fabiano) e la sig. Irene Grappini (genitore di Prisco Alessandro), la sig. Meloni Simonetta e Ruggero Ruggeri (affidatari di Ciorei Yonut Alexandru), la sig. Venditti (genitore di Di Biagio Danilo). Il rappresentante della Procura Federale insisteva nel deferimento e concludeva per l’applicazione delle seguenti sanzioni: Simonetti Andrea, n.1 anno di inibizione; Ciorei Yonut Alexandru, n.3 anni di squalifica; Prisco Alessandro, n.3 anni di squalifica; Quaranta Fabiano, n. 15 mesi di squalifica; Di Biagio Danilo, n.18 mesi di squalifica; Lodigiani Calcio 1972, euro 5.000,00 di ammenda. I genitori dei giovani calciatori deferiti sottolineavano come i fatti fossero estremamente controversi e sicuramente ingigantiti, in particolare i genitori di Quaranta e Di Biagio deducevano che i loro figli non avevano partecipato attivamente all’episodio più grave, in cui erano solo presenti al pari di molti altri compagni di squadra mentre erano del tutto estranei agli episodi precedenti. Gli affidatari di Ciorei ricordavano come il ragazzo fosse stato loro affidato da quando aveva sei mesi e fosse già in cura psicologica in quanto aveva denotato problemi relazionali, negavano la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura. I difensori della società e del Presidente Simonetti rappresentavano invece come la stessa si fosse attivata sia prima che dopo l’episodio per evitare episodi di bullismo ed enumeravano tutte le attività svolte in tal senso. Rilevavano come il Presidente avesse attivato tutti i presidi necessari per evitare queste situazioni e concludevano per il proscioglimento od, invia subordinata, una sanzione attenuata rispetto alle richieste della Procura. Il Tribunale rileva preliminarmente che, nella specie, si tratta di giovanissimi tesserati infraquattordicenni e quindi legalmente incapaci e non imputabili. La circostanza va sottolineata in quanto i fatti descritti nel deferimento si sono svolti principalmente nell’albergo ove la squadra si trovava in Gallipoli per partecipare ad un torneo. Se non vi sono dubbi sulla sussistenza della giurisdizione federale in quanto i fatti sono avvenuti nell’ambito del gruppo squadra in attività funzionali alla partecipazione all’evento sportivo, vi è da rilevare come si tratti di comportamenti del tutto avulsi dall’evento sportivo che ne ha formato solo occasione incidentale. Ciò posto non può che rilevarsi come la responsabilità dei minori, da escludere nell’ordinamento statuale in ragione dell’età, sussista in misura assai attenuata in ambito sportivo, in quanto gli atti esulano dall’evento agonistico vero e proprio e si sono svolti in un luogo privato ed a carico degli autori non può nemmeno invocarsi la necessaria conoscenza delle regole del gioco poichè si tratta di comportamenti riferibili alla civile convivenza ed all’educazione e non alle regole federali. Nella specie i minori, lontani dalla loro residenza abituale, erano affidati agli accompagnatori e tecnici della società che, evidentemente, non hanno ben vigilato poichè giammai i ragazzi andavano lasciati soli nelle stanze d’albergo, liberi di scorazzare nelle stanze altrui e di invadere la privata dimora degli altri ospiti della struttura. In effetti dalle carte trasmesse dalla Procura non emerge nè chi fossero i dirigenti addetti al gruppo, nè cosa abbiano fatto per evitare i gravissimi ed incresciosi episodi di bullismo avvenuti ed il solo che viene sentito è il tecnico Marco Casoli che però non si era accorto di nulla e che non aveva seguito i ragazzi dopo averli inviati in stanza al termine della cena. È appena il caso di ricordare che il nostro ordinamento statuale addebita la responsabilità per le azioni dei minori degli anni 14 ai genitori e quando non siano sotto il controllo di quest’ultimi agli insegnanti ed alle persone che li hanno in affidamento. I fatti descritti nel deferimento appaiono provati pienamente in quanto confermati dai ragazzi sentiti ed hanno trovato adeguato riscontro. Le sanzioni nei confronti dei minori deferiti vanno quindi parametrati per la ridotta percentuale di responsabilità a loro addebitabile mentre va confermata la richiesta di sanzione nei confronti del Presidente Simonetti, unico deferito della società, per l’evidente colpa “in vigilando” non avendo controllato la situazione generale della squadra ed “in eligendo” avendo preposto al gruppo squadra under 13 dei dirigenti inadeguati e distratti che, pur in presenza delle avvisaglie riferite da diversi tesserati sentiti, non hanno controllato i minori loro affidati e non hanno represso i comportamenti di alcuni componenti del gruppo che si caratterizzavano per prevaricazione e dileggio nei confronti dei compagni di squadra più fragili. Sul punto il Tribunale trova la barriera del contenuto del deferimento che non gli consente di perseguire adeguatamente i dirigenti che accompagnavano il gruppo squadra ed il tecnico, evidentemente responsabili di omessa vigilanza nei confronti dei minori appena tredicenni loro affidati. L’ammenda a carico della società va determinata in rapporto alla categoria della squadra nela misura massima mai prima d’ora applicata e questo proprio in rapporto alla gravità degli eventi ed all’indubbia responsabilità della società e dei suoi dirigenti negli accadimenti. Le sanzioni a carico dei tesserati e della società, per le motivazioni sopra riportate, vanno quindi fissati nei termini di cui al dispositivo. Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Simonetti Andrea, n.1 anno di inibizione; - Ciorei Alexandru Yonut, n.1 anno di squalifica; - Prisco Alessandro, n.1 anno di squalifica; - Quaranta Fabiano, n.4 mesi di squalifica; - Di Biagio Danilo, n.6 mesi di squalifica; - Lodigiani Calcio 1972, euro 2.500,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati
Share the post "C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 10/10/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA SIMONETTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. H), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, NONCHÉ DALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA “POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI” ADOTTATA DALLA FIGC, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, NONCHÉ DALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA “POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI” ADOTTATA DALLA FIGC, DEL SIG. ALEXANDRU YONUT CIOREI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. H), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, IL SIG. ALESSANDRO PRISCO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. H), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, IL SIG. FABIANO QUARANTA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, IL SIG. DANILO DI BIAGIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. H), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 LETT. D), DEL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ LODIGIANI CALCIO 1972 A.S.D., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 12/09/2025"
