C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 10/10/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GAETANO CORDA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 78 del 26/09/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GAETANO CORDA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 78 del 26/09/2025
Il presente procedimento nasce dalla segnalazione del 26 marzo 2025, inviata dalla A.S.D. Stelaudia avente ad oggetto atti violenti avvenuti nel corso della gara A.S.D. Stelaudia – A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso del 23-032025, valevole per il campionato Under 14. Nel corso dell’attività istruttoria la Procura acquisiva, in particolare, la seguente documentazione: Nota del Comitato Regionale Lazio del 3 aprile 2025 con i relativi allegati; Foglio di censimento, per la stagione sportiva 2024-2025, sia della A.S.D. Stelaudia che della A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso; Verbale di audizione dei seguenti tesserati della A.S.D. Stelaudia: sig. M.D.E., calciatore minorenne, sig. Stefano Buerti, allenatore, oltre ai Sigg.ri P.C. e A.R. esercenti la responsabilità genitoriale rispettivamente sui calciatori minori A.C. e M.R. Verbale di audizione dei seguenti tesserati della A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso: sigg. D.D.V. e L.L., calciatori minorenni, sigg. Gaetano Corda e Pasqualino Di Vito, entrambi dirigenti; Verbale di audizione dell’arbitro della gara precitata; Dichiarazione sottoscritta dal calciatore minorenne, sig. E.G., tesserato per la A.S.D. Stelaudia, datata 27 giugno 2025 Dall’esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, emergeva che nel corso della seconda frazione di gioco della gara A.S.D. Stelaudia – A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso del 23-032025, valevole per il campionato Under 14, il sig. Gaetano Corda, dirigente accompagnatore della A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso, entrava sul terreno di gioco protestando con forza avverso alcune decisioni arbitrali e, senza essere visto dal direttore di gara, spintonava con veemenza il calciatore tesserato per la squadra avversaria, sig. C.P., oltre ad afferrare per il collo il capitano della Stelaudia , sig. E.G. Per i fatti visti dall’arbitro, il sig. Corda veniva sanzionato con l’inibizione sino al 18 aprile 2025, mentre per le azioni violente poste in essere dal dirigente, e come detto non viste dal direttore di gara. La Procura, pertanto, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale: il sig. Gaetano Corda per violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per essere, nel corso del secondo tempo della gara in oggetto, entrato sul terreno di gioco manifestando il proprio dissapore avverso decisioni arbitrali contrarie alla propria squadra e senza essere visto, aver spintonato con forza un calciatore della squadra avversaria , nonché afferrato il collo del calciatore E.G., capitano sempre della squadra avversaria; la A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti testé indicati, posti in essere dal Sig. Gaetano Corda. Alla riunione indetta, da remoto, dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 25/09/2025, era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Massimo Adamo, mentre nessuno compariva per i deferiti. La Procura si riportava all’atto di deferimento chiedendo l’accoglimento dello stesso, con l’applicazione della inibizione per 6 mesi a carico del sig. Gaetano Corda e l’ammenda di euro 600 a carico della A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, evidenzia che la responsabilità dei deferiti è accertata documentalmente. Dalle dichiarazioni rilasciate dalle persone coinvolte nell’episodio violento, emerge incontrovertibilmente che il Sig. Gaetano Corda, durante la gara A.S.D. Stelaudia – A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso del 23-032025, valevole per il campionato Under 14, dopo essere entrato sul terreno di gioco per contestare le decisioni arbitrali e dopo essere stato espulso per tale condotta, spintonava con veemenza un calciatore avversario e subito dopo, ormai vittima della propria ira, addirittura stringeva il collo di altro calciatore, sempre della squadra ospitante. Il suddetto dirigente né in sede istruttoria, né al dibattimento, riteneva opportuno presentare memorie difensive o essere ascoltato. Da quanto detto, è evidente che il sig. Corda si è macchiato di una condotta violenta deprecabile in sé, ma anche perché commessa da un dirigente accompagnatore di una squadra under 14 e quindi, da un “precettore” nei confronti di due ragazzi, assai giovani (ricordiamo che si trattava di una gara under 14!). La A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso, a sua volta, è responsabile per le azioni poste in essere dal proprio tesserato, ma l’entità dell’ammenda può essere rivista per parametrarla a fattispecie analoghe. Per tutto quanto detto, questa Tribunale,
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Corda Gaetano, n.6 mesi di inibizione; - Roccasecca T.San Tommaso, euro 300,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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