C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 143 del 31/10/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LEONARDO MARIA RISI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. POL. PETRIANA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ LA SOCIETÀ A.S.D. POL. PETRIANA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 12/09/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LEONARDO MARIA RISI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. POL. PETRIANA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ LA SOCIETÀ A.S.D. POL. PETRIANA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 12/09/2025
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 3504/977pfi24-25/PM/fl, deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1) il sig. Leonardo Maria Risi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Pol. Petriana; 2) la società A.S.D. Pol. Petriana; per rispondere: - il sig. Leonardo Maria Risi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Pol. Petriana: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. S.M.S.G. Primavalle – A.S.D. Pol. Petriana del 7.3.2025 valevole per il girone C del campionato di serie D di Calcio a 5, mentre il gioco era fermo, rivolto al calciatore avversario sig. Michael Gabriel Lenzuolo l’espressione del seguente testuale tenore: “negro di merda ma te l’hanno data la cittadinanza?”; - la società A.S.D. Pol. Petriana a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Leonardo Maria Risi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della società A.S.D. S.M.S.G. Primavalle del 12.3.2025 avente ad oggetto comportamenti discriminatori tenuti nel corso della gara A.S.D. S.M.S.G. Primavalle – A.S.D. Pol. Petriana del 7.3.2025, valevole per il girone C del campionato di serie D Calcio a 5 secondo cui il calciatore tesserato per la A.S.D. Pol. Petriana sig. Leonardo Maria Risi avrebbe rivolto al calciatore della A.S.D. S.M.S.G. Primavalle sig. Michael Gabriel Lenzuolo un’espressione a sfondo razziale. A tal fine, la Procura Federale avviava attività istruttoria convocando il calciatore sig. Michael Gabriel Lenzuolo, nonché il calciatore sig. Alessio Di Maggio, suo compagno di squadra, il quale aveva preso parte alla gara in oggetto ed era stato indicato dal sig. Michael Gabriel Lenzuolo, quale soggetto presente e che aveva assistito ai fatti contestati. Alla riunione del giorno 11/09/2024 era presente, per la Procura Federale, l’Avv. Greco Giovanni. Per i deferiti era presente l’Avv. Landolfi Pierluigi (in rappresentanza) e il sig. Risi Leonardo Maria. La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento, chiedendone l’accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: -Risi Leonardo Maria, n.10 gare di squalifica da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026; -Petriana, euro 800,00 di ammenda. Il difensore dei deferiti, si riportava ai propri scritti difensivi, lamentando in via preliminare, la mancata accettazione della richiesta di patteggiamento avanzata alla Procura Federale. Nel merito, rilevava come il sig. Risi, sin dal primo momento, si fosse assunto la paternità del fatto, pur sostenendo che il deferito avrebbe pronunciato la frase di portata meno offensiva quale «Ce l’hai il permesso di soggiorno?». Rappresentava, inoltre, che il comportamento tenuto dal deferito, durante e successivamente alla gara, concretizzatosi nel tentativo di avvicinare avversari, dirigenti e calciatori per chiarire, costituirebbe circostanza attenuante meritevole di considerazione. Il deferito sottolineava, altresì, che sin dall’inizio della gara lui e i membri della sua squadra sarebbero stati oggetto di varie offese, sia verbali che fisiche e minacce; ciò avrebbe determinato un crescendo di tensione, sfociato nell’episodio oggetto di contestazione. L’Avv. Landolfi concludeva, chiedendo che il Risi fosse dichiarato non responsabile in quanto il fatto non sussiste. In subordine, chiedeva l’applicazione minima della sanzione. La Procura in replica, dichiarava di non aver raggiunto accordo di patteggiamento perché gli episodi di razzismo rientrano tra le casistiche (c. 7 art.126 e 127 CGS) per le quali il patteggiamento è escluso. Preliminarmente, con riferimento all’eccezione sollevata dalla difesa dei deferiti in ordine alla richiesta di patteggiamento non accolta dalla Procura Federale, deve osservarsi come ai sensi del comma 7 dell’art. 127 CGS il patteggiamento non trovi applicazione per gli episodi, tra l’altro di “di prevaricazione con atti di prepotenza”, a cui sono riconducibili anche gli episodi di razzismo. Nel merito, Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene i fatti contestati siano provati. Dalla documentazione versata in atti, invero, emerge come il sig. Michael Gabriel Lenzuolo, in sede di audizione da parte della Procura Federale avesse riferito che il sig. Leonardo Maria Risi, si era rivolto a lui pronunciando la seguente espressione: “Negro di merda. Ma te l’hanno data la cittadinanza?”. Tale espressione, di evidente contenuto discriminatorio, risulta essere stata udita dal sig. Alessio Di Maggio compagno di squadra del sig. Lenzuolo che in quel momento si trovava in prossimità del medesimo. La versione dei fatti resa dal sig. Michael Gabriel Lenzuolo, oltre ad essere intrinsecamente credibile e priva di contraddizione o lacuna di sorta, ha trovato, dunque, puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese dal sig. Alessio Di Maggio in sede di sua audizione da parte della Procura Federale, nel corso della quale lo stesso risulta aver confermato la ricostruzione fattuale prospettata dalla Procura Federale. Dall’esame delle distinte di gara relative all’incontro A.S.D. S.M.S.G. Primavalle – A.S.D. Pol. Petriana del 7.3.2025 emerge, poi, che il calciatore schierato dalla A.S.D. Pol. Petriana con la maglia n. 9 era il sig. Leonardo Maria Risi. Tuttavia, sotto il profilo della dosimetria della sanzione, in ossequio al principio di proporzionalità della stessa alla gravità dei fatti contestati, Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene congrua l’irrogazione di sanzioni meno afflittive rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale, anche tenuto conto della circostanza per cui il deferito si è assunto la paternità del fatto contestato. Per le suestese ragioni, il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Risi Leonardo Maria, n.7 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026; - Petriana, euro 600,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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