C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 143 del 31/10/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DOMENICO DE CAGNA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ISOLA FARNESE LA STORTA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 31, COMMI 6 E 7, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 94 TER, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. ISOLA FARNESE LA STORTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 102 del 10/10/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DOMENICO DE CAGNA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ISOLA FARNESE LA STORTA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 31, COMMI 6 E 7, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 94 TER, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. ISOLA FARNESE LA STORTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 102 del 10/10/2025

Il giorno 09.10.2025 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunita Tribunale Federale Territoriale per discutere sul deferimento in oggetto. Per la Procura erano presenti gli Avv.ti Debora Bandoni e Andrea Sterlicchio De Carli, mentre nessuno si costituiva per i deferiti. La Procura, riportandosi agli atti del deferimento, e dichiarandone la bontà, chiedeva le seguenti sanzioni: -De Cagna Domenico, n.6 mesi di inibizione; -Isola Farnese La Storta, euro 600,00 di ammenda e n.1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026. Il Tribunale, valutando gli atti del fascicolo ritiene di accogliere parzialmente le richieste avanzate dalla Procura Federale in sede di audizione, relativamente ai soggetti deferiti, la A.S.D. Isola Farnese La Storta, e il Sig. Domenico De Cagna, Presidente della Società all’epoca dei fatti, poiché il provvedimento sanzionatorio richiesto risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali. Il sig. Domenico De Cagna, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Isola Farnese La Storta, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore dell’allenatore sig. Marco Frasca della somma di Euro 2.203,00, comprensiva di interessi, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito da Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 34/109 del 22.2.2024, comunicato alla società A.S.D. Isola Farnese La Storta a mezzo pec dell’1.3.2024. Dunque, si produce la violazione dell’art. 4, comma 1, e l’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all’allenatore Sig. Marco Frasca, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia e la società A.S.D. Isola Farnese La Storta a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Domenico De Cagna. Pertanto, è doveroso il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti con quelle aggravanti comportando che tali condotte sono certamente reprensibili, ma sulla base del genere e dell’entità non denotano una grave violazione della normativa federale. Tutto ciò premesso questo Tribunale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - De Cagna Domenico, n.3 mesi di inibizione; - Isola Farnese La Storta, euro 300,00 di ammenda e n.1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2025/2026. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

 

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