C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 151 del 07/11/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OTTAVIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE D’AGUANNO FEDERICO FINO AL 28/11/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.40 SGS DEL 09/10/2025 (Gara: URBETEVERE CALCIO – OTTAVIA del 04/10/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 24/10/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OTTAVIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE D’AGUANNO FEDERICO FINO AL 28/11/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.40 SGS DEL 09/10/2025 (Gara: URBETEVERE CALCIO – OTTAVIA del 04/10/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 24/10/2025
La società Ottavia impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva squalificato il dirigente Federico D’Aguanno sino al 28/11/2025. Quest’ultimo si era reso responsabile di aver rivolto espressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco per somma di ammonizioni. La società reclamante, nella propria memoria difensiva, evidenziava, sostanzialmente, la giovane età e quindi l’inesperienza del tesserato. Alla luce di ciò chiedeva, pertanto, una riduzione della sanzione inflittagli. Questa Corte, riunitasi da remoto in data 23/10/2025, esaminati gli atti ufficiali, ritiene di accogliere il reclamo sulla base della seguente motivazione. Dal referto arbitrale emerge che nel corso della seconda frazione di gioco, in pieno recupero, il massaggiatore Federico D’Aguanno, veniva espulso per somma di ammonizioni; alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva numerosi insulti all’indirizzo del direttore di gara per poi venire allontanato dagli altri tesserati.
Il Collegio, pur riconoscendo il disvalore della condotta offensiva posta in essere dal giovane massaggiatore nei confronti dell’arbitro, ritiene comunque eccessiva la sanzione irrogatagli e pertanto ritiene corretto ridurla per adeguarla a fattispecie analoghe. Per tutto quanto detto, il Collegio giudicante,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riqualificando la sanzione a carico del dirigente D’Aguanno Federico nell’inibizione fino al 10/11/2025. Il contributo va restituito.
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