C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 151 del 07/11/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VELLETRI CALCIO A 5 D.L.G., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE REALI JACOPO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.25 C5 DEL 22/10/2025 (Gara: SG AMBIENTE C5 – VELLETRI CALCIO A 5 D.L.G. del 17/10/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 140 del 31/10/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VELLETRI CALCIO A 5 D.L.G., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE REALI JACOPO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.25 C5 DEL 22/10/2025 (Gara: SG AMBIENTE C5 – VELLETRI CALCIO A 5 D.L.G. del 17/10/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 140 del 31/10/2025
Con rituale reclamo, la A.S.D. Velletri Calcio a 5 impugnava la sanzione della squalifica di 8 gare a carico del proprio calciatore Jacopo Reali, comminata in occasione della gara tra A.S.D. Velletri Calcio a 5 D.L.G. e la SG Ambiente C5 A.S.D., chiedendone il suo annullamento in quanto il comportamento del tesserato, benché espulso dal campo per aver calciato la palla contro l’arbitro che veniva colpito senza danni, poteva essere considerato non intenzionale. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 CGS prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta descritta la condotta del tesserato della reclamante. Il calciatore Jacopo Reali a seguito di una contestazione, calciava il pallone colpendo il direttore di gara e poi veniva espulso. Tra l’altro, il calciatore rivestiva la qualifica di vice capitano e avrebbe dovuto essere d’esempio per i compagni di squadra. La Corte osserva che l’art 36 co.1 lett. b) CGS prevede la sanzione minima di 8 gare per fattispecie analoghe. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e la misura della squalifica irrogata al tesserato, la quale risulta congrua e proporzionata, anche in considerazione del fatto che la stessa rappresenta il minimo edittale per i fatti accaduti. Tutto ciò premesso questa Corte d’Appello Sportiva Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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