C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 162 del 14/11/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACROS 2008, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 LND DEL 23/10/2025 (Gara: FMA SOCCER – ACROS 2008 del 23/10/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 150 del 07/11/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACROS 2008, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 LND DEL 23/10/2025 (Gara: FMA SOCCER – ACROS 2008 del 23/10/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 150 del 07/11/2025

Con reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, la società Acros 2008 ha impugnato il provvedimento di ripetizione della gara assunto dal Giudice Sportivo, sostenendo che la sospensione decretata dall’arbitro fosse stata determinata esclusivamente dal comportamento del capitano dell’avversaria FMA Soccer e chiedendo quindi la conferma del risultato conseguito sul campo che la vedeva vincitrice con il risultato di 0-1 ovvero la vittoria per 0-3 a tavolino. Pervenivano memorie difensive della società controparte FMA Soccer con cui si rilevava la mancanza della seconda pagina del reclamo avversario – che veniva successivamente integrato – chiedendo che ne fosse dichiarata l’inammissibilità ovvero fosse rigettato, risultando irregolare la decisione di sospendere l’incontro. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che il direttore di gara ha esaurientemente riportato i fatti che lo hanno portato a sospendere la gara. Dopo l’espulsione di un calciatore della FMA Soccer che si allontanava tranquillamente dal campo, infatti, si avvicinava all’arbitro il capitano della medesima squadra che inveiva contro di lui e veniva ammonito e poi espulso. Al rifiuto del calciatore di lasciare il terreno di gioco e sentendo minacciata la propria incolumità fisica, il direttore di gara sospendeva definitivamente l’incontro al 40° minuto del secondo tempo. In base agli eventi così come univocamente descritti dal referto di gara e dal supplemento effettuato dinanzi il Giudice Sportivo, appare evidente che il direttore di gara non ha posto in essere tutte le misure volte a far proseguire la gara, come invece previsto dalla Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, poiché la sospensione definitiva è circostanza eccezionale da utilizzare come extrema ratio. A seguito del rifiuto del capitano della FMA Soccer di lasciare il terreno di gioco, infatti, prima di sospendere l’incontro l’arbitro doveva rivolgersi al vicecapitano affinché intervenisse per far eseguire la propria decisione disciplinare. Né il comportamento del capitano della FMA Soccer, limitatosi a proteste verbali con tono minaccioso e in assenza di qualunque contatto fisico risulta sufficiente a determinare la perdita della capacità psicofisica di arbitrare. Al netto della possibile inammissibilità del gravame, quindi, risulta che la decisione del Giudice di prime cure sia del tutto corretta e il reclamo dovrà essere respinto, confermando la decisione di ripetere la gara che non si è conclusa regolarmente. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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