C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 172 del 21/11/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OLIMPUS TIBURTINA ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE APPETITI ILARIA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.69 C5 DEL 29/10/2025 (Gara: OLIMPUS TIBURTINA ROMA – TIME SPORT ROMA SSDARL del 24/10/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C Femminile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 150 del 07/11/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OLIMPUS TIBURTINA ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE APPETITI ILARIA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.69 C5 DEL 29/10/2025 (Gara: OLIMPUS TIBURTINA ROMA – TIME SPORT ROMA SSDARL del 24/10/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C Femminile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 150 del 07/11/2025
Questa Corte ha esaminato il reclamo presentato dalla società Olimpus Tiburtina Roma avverso la sanzione di quattro giornate di squalifica inflitta alla calciatrice Appetiti Ilaria dal Giudice Sportivo territoriale, relativamente alla gara del 24.10.2025, Olimpus Tiburtina Roma – SSDARL Time Sport Roma, per avere la calciatrice al termine della gara rivolto all’arbitro espressioni offensive (art. 36 co.1 l a) CGS. Secondo quanto riportato nel referto arbitrale, cui va attribuita piena efficacia probatoria ex art. 61, comma 1, CGS, “al termine della gara la calciatrice N. 23 della squadra di casa la Sig.ra Appetiti Ilaria al rientro negli spogliatoi continua a dissentire sul mio operato in campo insultando e facendo il verso di una persona con Handicap rivolgendosi a me”. La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione, deduceva che la sanzione sarebbe stata comminata senza alcuna prova certa riguardo la provenienza delle frasi offensive, atteso che a fine serata il Sig. Arbitro nel consegnare le chiavi dello spogliatoio al gestore dell’impianto sportivo, essendo appena andato via l’allenatore della squadra di casa, riferiva a quest’ultimo di aver sentito nello spogliatoio accanto al suo la n. 23 dell’Olimpus Tiburtina Roma, Ilaria Appetiti, rivolgere parole offensive nei suoi riguardi per cui avrebbe preso provvedimenti nei confronti della ragazza. Nelle circostanze sopra descritte, la società contestava altresì l’assenza di un collegamento certo tra le frasi udite e la calciatrice n. 23, rilevando che nello spogliatoio erano presenti più tesserate, e che quello della squadra avversaria era proprio accanto, circostanza che avrebbe reso impossibile una immediata e certa individuazione dell’autrice delle espressioni. Esaminati gli atti, La Corte osserva che il referto, pur riferendo una condotta oggettivamente sconveniente e potenzialmente lesiva del prestigio dell’arbitro, presenta profili di indeterminatezza e genericità tali da impedire un sicuro inquadramento della condotta in una delle ipotesi sanzionatorie più gravi previste dal Codice di Giustizia Sportiva. L’arbitro afferma che la calciatrice “al rientro negli spogliatoi” lo insultava, espressione che non consente di stabilire con esattezza se l’episodio sia avvenuto in presenza diretta del direttore di gara o semplicemente con percezione solo uditiva; – non vengono riportate le specifiche espressioni verbali ritenute offensive, limitandosi a menzionare genericamente “insulti” e un “verso” imitativo. Tale genericità impone alla Corte un prudente apprezzamento della prova, pur nel rispetto del principio – costantemente ribadito dalla giurisprudenza sportiva – secondo cui il referto arbitrale costituisce fonte primaria di accertamento dei fatti (art. 61 CGS). In tale contesto, appare giustificata una valutazione attenuata della condotta posta in essere dalla calciatrice sotto il profilo della qualificazione giuridica, che deve essere ricondotta ad un comportamento irriguardoso o irrispettoso verso l’arbitro. Per quanto sopra, la Corte ritiene congruo ridurre la sanzione originariamente inflitta. Tutto ciò premesso,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico della calciatrice Appetiti Ilaria a 2 gare. Il contributo va restituito.
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