C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 172 del 21/11/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PRO CALCIO TOR SAPIENZA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ANSELMI FABRIZIO PER 5 GARE E A CARICO DELL’ALLENATORE LIGORI VINCENZO PER 2 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI GIORDANI GABRIELE E DEL VECCHIO MATTIA PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.133 LND DEL 29/10/2025 (Gara: ASTREA – PRO CALCIO TOR SAPIENZA del 26/10/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PRO CALCIO TOR SAPIENZA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ANSELMI FABRIZIO PER 5 GARE E A CARICO DELL’ALLENATORE LIGORI VINCENZO PER 2 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI GIORDANI GABRIELE E DEL VECCHIO MATTIA PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.133 LND DEL 29/10/2025 (Gara: ASTREA – PRO CALCIO TOR SAPIENZA del 26/10/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025

La società Pro Calcio Tor Sapienza impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale venivano squalificati gli allenatori Fabrizio Anselmi e Vincenzo Ligori, rispettivamente per 5 e 2 gare, nonché i calciatori Gabriele Giordani e Mattia Del Vecchio, entrambi per 2 gare. In via preliminare, va chiarito che le sanzioni a carico dell’allenatore Ligori e dei calciatori Giordani e Del Vecchio non sono impugnabili ex art. 137 comma 3 C.G.S. e, quindi, non possono essere prese in considerazione le doglianze di merito sviluppate da parte ricorrente. Relativamente al sig. Fabrizio Anselmi, egli era stato espulso per aver rivolto espressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro; lo stesso, al termine della gara, entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale reiterando tale comportamento. La società reclamante, nel proprio ricorso, evidenziava che l’Anselmi si era prodigato, unicamente, a calmare gli animi dei tesserati delle due squadre, che si erano accesi a seguito del comportamento violento ed antisportivo dell’allenatore in seconda dell’Astrea; quest’ultimo, infatti, aveva colpito al volto il calciatore Del Vecchio, la cui unica colpa era stata quella di voler voluto recuperare il pallone, uscito dal terreno di gioco, per far riprendere velocemente l’incontro, visto che la propria squadra stava soccombendo per 1-0. In definitiva, quindi, la società reclamante negava che l’Anselmi avesse rivolto frasi offensive all’arbitro e chiedeva quindi l’annullamento della sanzione o quantomeno una riduzione della stessa. Questa Corte, riunitasi da remoto in data 13/11/2025, esaminati gli atti ufficiali, sentita la società, ritiene di accogliere il reclamo sulla base della seguente motivazione. Dal referto arbitrale emerge che nel corso della seconda frazione di gioco, in pieno recupero, l’allenatore della Pro Calcio Tor Sapienza, Fabrizio Anselmi, veniva espulso per aver indirizzato ripetute offese alla terna arbitrale, al termine della gara entrava nello spogliatoio arbitrale continuando ad insultare ed ingiuriare l’organico arbitrale presente. Il Collegio, pur riconoscendo il disvalore della condotta offensiva posta in essere dall’allenatore nei confronti della terna arbitrale, ritiene comunque eccessiva la sanzione irrogatagli, alla luce delle circostanze fattuali presenti e pertanto ritiene corretto ridurla per adeguarla a fattispecie analoghe. Per tutto quanto detto, il Collegio giudicante,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Ligori Vincenzo e dei calciatori Giordani Gabriele e Del Vecchio Mattia, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere altresì parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Anselmi Fabrizio a 4 gare. Il contributo va restituito.

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