C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 180 del 28/11/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ WOSPAC ITALY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE COSTA DAVIDE FINO AL 31/12/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DEL 30/10/2025 (Gara: PRO CALCIO NETTUNO – WOSPAC ITALY del 26/10/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ WOSPAC ITALY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE COSTA DAVIDE FINO AL 31/12/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DEL 30/10/2025 (Gara: PRO CALCIO NETTUNO – WOSPAC ITALY del 26/10/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025
L'Associazione A.S.D. WOSPAC ITALY, nella persona del Presidente Gianni Angelini, proponeva reclamo avverso la “SQUALIFICA FINO AL 31/12/2025 COSTA DAVIDE - Per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive (art. 36 comma 1 lettera a) del CGS)”. Esponeva la reclamante che il proprio tesserato Sig. Costa Davide, che si trovava in panchina, sarebbe stato espulso dall'arbitro a seguito di un esclusivo, semplice commento (“che stiamo a fare i raccattapalle?”), espressione “ironica” e giammai offensiva. Il Costa si sarebbe poi recato a fine gara a salutare l'arbitro per scusarsi con quest'ultimo e chiedere, senza successo, spiegazioni. Chiedeva pertanto la revisione/riduzione della sanzione considerata eccessiva. Letto il referto arbitrale, che fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato. Non risulta, invero, essere stata provata in sede di appello alcuna circostanza dirimente e/o attenuante tale da giustificare la revisione della sanzione. Per i motivi sopra esposti, questa Corte,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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