C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 182 del 28/11/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIORDANO TROIA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. W3 MACCARESE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLA SOCIETÀ A.S.D. W3 MACCARESE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 28, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. ANGUILLARA CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 28, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 78 del 26/09/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIORDANO TROIA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. W3 MACCARESE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLA SOCIETÀ A.S.D. W3 MACCARESE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 28, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. ANGUILLARA CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 28, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 78 del 26/09/2025
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. pfi 24-25 PM/mf, deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale : 1. il sig. Giordano Troia, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società A.S.D. W3 Maccarese; 2. la società A.S.D. W3 Maccarese; 3. la società A.S.D. Anguillara Calcio; per rispondere: - il sig. Giordano Troia, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società A.S.D. W3 Maccarese: a. della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 29.3.2025, verso il termine della gara W3 Maccarese – Anguillara Calcio in occasione di un rigore assegnato a favore della squadra della società ospite, dopo essersi avvicinato alla tribuna nella quale si trovava la sorella del calciatore minorenne sig. R.C. schierato nelle fila della squadra della società A.S.D. Anguillara calcio con la maglia numero 8, avvicinato entrambe le mani al basso ventre mimando all’indirizzo della stessa il gesto di un rapporto orale; nonché ancora per avere lo stesso, al termine della gara W3 Maccarese – Anguillara Calcio del 29.3.2025 valevole per il girone B del Campionato Under 15 Provinciale, proferito all’indirizzo della sorella del calciatore sig. R.C. che si trovava nella tribuna dell’impianto sportivo nel quale si era disputato l’incontro, la seguente testuale espressione: “negra famme un bocchino”; nonché ancora per avere lo stesso, in data 29.3.2025 successivamente alla gara W3 Maccarese – Anguillara Calcio, pubblicato sul proprio profilo Instagram ““22giordano22” un messaggio del seguente tenore letterale: “negra destro nfaccia”; b. violazione degli artt. 4, comma 1, e 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso al termine della gara W3 Maccarese – Anguillara Calcio del 29.3.2025 valevole per il girone B del Campionato Under 15 Provinciale, spintonato e sferrato schiaffi alla sig.ra M.C., sorella del calciatore tesserato per la società A.S.D. Anguillara Calcio sig. R. C.; tanto è accaduto nel corso di una colluttazione tra i due, alla quale ha successivamente preso parte anche la madre del calciatore sig. Giordano Troia, scaturita dalle precedenti espressioni delle quali era stata destinataria la stessa sig.ra M.C. in occasione ed al termine della gara; - la società A.S.D. W3 Maccarese a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un proprio sostenitore, nel corso del secondo tempo della gara W3 Maccarese – Anguillara Calcio del 29.3.2025 valevole per il girone B del Campionato Under 15 Provinciale, proferito all’indirizzo del calciatore sig. R. C., schierato nelle fila della squadra avversaria con la maglia numero 8, la seguente testuale espressione: “Scimmia alzati che non c’hai nemmeno l’acqua per lavarti”; nonché ancora per avere una propria sostenitrice, successivamente identificata nella madre del calciatore sig. Giordano Troia, schierato nelle fila della squadra della società A.S.D. W3 Maccarese con la maglia numero 4, afferrato per i capelli e scaraventato a terra la sig.ra M.C., sorella del calciatore della A.S.D. Anguillara Calcio sig. R.C., cagionandole la frattura del quinto metacarpo della mano destra come certificato dal referto del P.S.; tanto è accaduto al termine della gara, nel corso di una colluttazione inizialmente insorta tra il calciatore sig. Giordano Troia e la sig.ra M.C. a cui ha successivamente preso parte anche la madre del sopra citato calciatore tesserato per la società W3 Maccarese, scaturita dalle precedenti espressioni delle quali era stata destinataria la stessa sig.ra M.C. in occasione ed al termine della gara; - la società A.S.D. Anguillara Calcio a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per avere una propria sostenitrice, successivamente identificata nella sig.ra M.C. e sorella del calciatore sig. R.C., schierato nelle fila della squadra della A.S.D. Anguillara Calcio con la maglia numero 8, colpito ed afferrato per il collo il calciatore tesserato per la società W3 Maccarese sig. Giordano Troia; nonché ancora per avere la stessa sostenitrice afferrato per i capelli e scaraventato a terra la sig.ra S.G. madre del calciatore sig. Giordano Troia; tanto è accaduto nel corso di una colluttazione al termine dell’incontro W3 Maccarese – Anguillara Calcio del 29.3.2025, scaturita dalle precedenti espressioni delle quali era stata destinataria la sig.ra M.C. in occasione ed al termine della gara; - la società A.S.D. W3 Maccarese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sig. Giordano Troia, così come descritti nei relativi capi di incolpazione sub a) e b). Il procedimento trae origine da una segnalazione della Commissione per le Politiche di Safeguarding pervenuta alla Procura Federale in data 2.4.2025, da una segnalazione della società A.S.D. Anguillara Calcio trasmessa alla Procura Federale in data 3.4.2025, e da un segnalazione e relativa integrazione pervenute alla piattaforma Wistleblowing, trasmesse alla Procura Federale in data 9.4.2025, da cui sarebbe emerso che nel corso della gara W3 Maccarese – Anguillara Calcio del 29.3.2025, valevole per il girone B del Campionato Under 15 Provinciale, il calciatore Giordano Troia, schierato nelle fila della squadra della società ospitante con la maglia numero 4, avrebbe posto in essere ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti di una spettatrice che stava assistendo all’incontro, successivamente identificata nella sorella del calciatore sig. R.C., all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Anguillara Calcio. Il Sig. Giordano Troia, per il tramite del proprio difensore di fiducia, depositava le proprie memorie difensive nelle quali contestava ogni tipo di addebito per non aver commesso alcun fatto, dichiarandosi totalmente estraneo ai fatti a lui contestati. La difesa del deferito in fatto, rappresentava che già nel corso di una precedente competizione tra le squadre Anguillara e W3 Maccarese la tifoseria avversaria lo aveva ripetutamente apostrofato con l’appellativo “ciccione”, condotta poi reiterata anche durante l’incontro del 30.11.2024. In particolare, in quest’ultima occasione, al 32° minuto del secondo tempo, il giocatore era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa dell’insorgenza di crampi al polpaccio come da referto di gara allegato. Una volta uscito dal campo, il medesimo rientrava in panchina, provvedendo a togliersi gli scarpini. Il deferito, dopo essere uscito dal campo e essersi tolto gli scarpini, a fine gara rientrava negli spogliatoi attraversando il campo in diagonale per evitare tensioni con la tifoseria. Uscendo dallo spogliatoio, veniva aggredito senza motivo apparente da una giovane (M.C.), che lo insultava e graffiava al volto; intervenivano madre, Carabinieri e ambulanza, con referto ospedaliero di escoriazioni da graffio il giorno seguente. La difesa evidenziava l’assenza di precedenti rapporti tra i due e, sostenendo un errore di persona, rimarcava che nessun teste aveva riferito che il sig. T. fosse in campo senza scarpini nel momento del presunto gesto offensivo. In diritto, nel ribadire la completa estraneità del deferito ai fatti contestati e sostenendo che gli stessi gli sarebbero stati attribuiti per un errore di persona, la difesa sottolineava il significativo per cui nessuno dei dichiaranti avesse mai riferito che il sig. Troia, proprio nel momento in cui avrebbe posto in essere il gesto offensivo, si trovasse in campo privo degli scarpini. La difesa sottolineava che la gara si era svolta davanti a entrambe le tifoserie in tribuna, ma nessuno — arbitro, dirigenti o altri addetti compresi — aveva visto il gesto offensivo né riferito che fosse rivolto a M.C. Contestava inoltre l’addebito relativo al messaggio Instagram “negra destro nfaccia”, rilevando l’assenza di una chiara origine dello screenshot e richiamando una consulenza tecnica forense, commissionata da T. e dai genitori, volta a dimostrare la sua totale estraneità alla pubblicazione e ai fatti contestati. Quanto, infine, al capo di incolpazione relativo all’art.4, comma 1 e 38, comma 1 C.G.S. nella parte in cui si contesta al sig. Troia di aver spintonato e sferrato schiaffi alla sig.ra M.C., sorella del calciatore tesserato per la società A.S.D. Anguillara Calcio sig. R. C. la difesa del deferito deduceva l’estraneità del medesimo. Sulla scorta di tali argomentazioni, la difesa del deferito chiedeva dichiararne l’assoluzione e/o l’archiviazione. Alla riunione del 25/09/2024 era presente, per la Procura Federale, l’avv. Adamo Massimo Giuseppe. Per i deferiti, sono presenti l’avv. Liani, per il Sig. Troia; l’avv. Piccolino, in rappresentanza della squadra W3 Maccarese. La Procura Federale si riporta integralmente all’atto di deferimento, chiedendone l’accoglimento e, per il sig. Troia, n. 15 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza, nella stagione sportiva 2025/2026; per la W3 Maccarese, euro 2000,00 di ammenda; per Anguillara Calcio, 1.500,00 euro di ammenda. Il difensore della W3 Maccarese precisa che la squadra avrebbe preso le distanze dagli eventi accaduti dichiarando la propria estraneità ai fatti, che comunque condannava, e di aver adottato un codice etico da seguire, al fine di evitare comportamenti discriminatori. Il difensore del deferito si riporta alla propria memoria difensiva, sottolineando come non sia possibile attribuire al deferito le condotte allo stesso attribuite, sottolineando come fossero stati sentiti dalla procura solo i sigg.ri M.C. e R.C., non ritenendo plausibili i fatti che nessun altro, arbitro in primis, aveva rilevato e chiedeva che il deferito fosse prosciolto e in subordine ammettersi prova testimoniale. Conclusa l’audizione, il Tribunale procede alla disamina degli atti di indagine, dai quali, unitamente alla documentazione versata in atti e alla discussione del caso. In particolare, osserva il Decidente come il direttore di gara, in sede di audizione, confermava integralmente il contenuto del referto ufficiale da lui compilato al termine della partita dal quale non emergevano situazioni afferenti a presunti comportamenti discriminatori avvenuti né in campo e né sulle tribune. A specifica domanda finalizzata a verificare se nel corso della partita o dopo che questa si era conclusa vi fossero state da parte dei giocatori e/o dei dirigenti presenti eventuali segnalazioni riguardanti comportamenti a carattere discriminatorio, il direttore di gara negava categoricamente. Lo stesso affermava anche di non aver visto nulla in merito a presunti incidenti occorsi tra spettatori e giocatori di una delle due squadre, salvo notare, mentre si stava allontanando dal campo sportivo, l’arrivo dei Carabinieri seguita da un’autoambulanza, e precisava che dopo la partita da lui diretta ne era in programma un’altra, verosimilmente alludendo con ciò alla possibilità che le forze dell’ordine fossero state chiamate per la partita successiva. La sig.ina M.C.,in sede di audizione, confermava gli insulti a sfondo razziale e discriminatorio nei confronti di suo fratello R.C. “scimmia alzati che manco l’acqua per bere c’avete”. La stessa riferiva, che, verso la fine della partita un giocatore del Maccarese, che poi scopriva chiamarsi Troia, si era portato sotto la tribuna dove si trovava la M.C. mimando un gesto allusivo toccandosi il basso ventre come a chiedere un rapporto orale, e a fine partita le avrebbe indirizzato la frase “negra fammi un bocchino”. A fine partita tra i due sarebbe sorto un acceso confronto e successivamente sarebbe intervenuta anche la madre del giocatore, con cui la giovane avrebbe avuto uno scontro anche fisico. Seguiva l’intervento dei Carabinieri e dell’ambulanza, che prestava assistenza alla madre del giocatore. Anche la sig.ina M.C. si recava al P.S. e poi in Ospedale. La sera stessa le veniva riferito che il giocatore aveva pubblicato su Instagram la frase “negra destro in faccia”, di cui inviava lo screenshot al rappresentante della Procura Federale. La stessa poi dichiarava che mentre litigava con la madre del giocatore altre persone l’avevano insultata; il padre le aveva poi riferito che un dirigente della squadra avversaria le avrebbe urlato “negra di merda, fammi un bocchino”, circostanza da lui stesso confermata davanti alla Procura. Il sig. R.C., fratello della sig.ra M.C., riferiva di aver sentito provenire dal pubblico frasi discriminatorie durante la partita nei suoi riguardi, per via del colore della sua pelle tra cui “scimmia alzati che non c’hai nemmeno l’acqua per lavarti “..senza riuscire a individuare il soggetto che aveva pronunciato la frase. Ancora, il giocatore riferiva che verso la fine della partita, un giocatore della squadra avversaria con la maglia n. 4, si sarebbe recato sotto la tribuna dove si trovava anche sua sorella con una sua amica mimando con le mani all’inguine gesti osceni. Finita la partita, il giocatore con la maglia n. 4, si sarebbe rivolto a sua sorella M.C., dicendole “negra famme un bocchino”, e in seguito vedeva la medesima in colluttazione con una donna che poi scopriva essere la madre del calciatore n. 4 del Maccarese. In seguito un suo amico gli riferiva di aver visto sul profilo della piattaforma Instagram la sopracitata nota con la dicitura “negra pugno in faccia”. Il sig. Giordano Troia, in sede di audizione aveva negato categoricamente di aver compiuto i gesti che gli venivano attribuiti, essendosi limitato ad esultare sotto la tribuna insieme ai compagni, sostenendo che al termine della partita, il suo mister aveva fatto uscire la squadra rimanendo a distanza di almeno 30 metri dalla tribuna. Quanto alla discussione avuta con la M.C. e poi anche con la propria madre, il giocatore dichiarava di non aver conosciuto prima dei fatti in parola la sig.ina M.C. e ipotizzava che la successiva lite con lei e con la propria madre potessero essere legati a rancori legati a una precedente partita. Quanto alla nota sul profilo Instagram la sera del 29.03.2025, lo stesso confermava di avere un profilo Instagram ma disconosceva la nota chiamata “negra destro in faccia” e la foto del profilo, ipotizzando che fosse stato modificato. A tal proposito, invero, osservando la foto, evidenziava che il post era stato pubblicato 38 minuti prima delle 20:29 indicate sullo schermo, quindi intorno alle 19:50, quando il giocatore si trovava ancora al campo, in ambulanza, per farsi medicare. Il sig. M.P. tesserato per la ASD W3 Maccarese, escludeva di aver udito, durante la partita, le frasi “scimmia alzati che non c’hai nemmeno l’acqua per lavarti” rivolte al calciatore di colore R.C., precisando di non aver avuto, neppure dopo la gara, alcun riscontro in tal senso da parte di propri conoscenti. Riferiva, inoltre, che, in occasione della trasformazione del calcio di rigore, i giocatori del W3 Maccarese si erano portati sotto la tribuna, ove erano presenti anche tifosi dell’Anguillara Calcio, per esultare, senza tuttavia che egli avesse visto il giocatore T. compiere il gesto descritto. Dichiarava di non aver neanche sentito le ulteriori frasi attribuite al suddetto calciatore e, per contro, di aver appreso che lo stesso era stato oggetto di un tentativo di aggressione, nel corso del quale anche la madre del giocatore era intervenuta. Riferiva, infine, che gli era stato detto come, durante l’incontro, il giocatore Troia fosse stato deriso per il suo aspetto fisico, con epiteti quali “ciccione, grassone” e simili, e che, all’indomani dei fatti, la società avesse organizzato una riunione, alla presenza anche dei genitori dei calciatori. Il massaggiatore D.D.O. tesserato del W3 Maccarese, aveva riferito che era stata la ragazza M.C. ad aggredire il calciatore TROIA, e negava di aver sentito le frasi attribuite al medesimo, e riferiva che la squadra aveva organizzato una riunione come previsto dal modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e del Codice di condotta a tutela dei minori previsto dalle disposizioni emanate dalla FIGC in tema di Safeguardind a tutela dei minori. Da ultimo, la nota pervenuta dalla squadra avversaria la Anguillara Calcio, segnalava che durante la gara, dagli spalti, era stato preso di mira dai sostenitori della squadra avversaria il giocatore dell’Anguillara R.C. con frasi quali “vattene a casa negro di merda, manco l’acqua pe lavatte c’avete“, sottolineando come il protagonista principale della spiacevole vicenda fosse stato, invero, un dirigente della W3 Maccarese, il quale, secondo la ricostruzione della segnalante, avrebbe proferito nei riguardi della sorella del calciatore R.C., sig.ina M.C., la frase “negra di merda famme un bocchino” e che la stessa frase sarebbe stata ripetuta anche a fine partita da un calciatore . Da qui sarebbe sorto un parapiglia tra la ragazza insultata, il calciatore e la madre di questi, e riferiva di un screenshot di un profilo social di taluni soggetti su cui era stato scritto “negra destro nfaccia”. Alla luce delle risultanze istruttorie, ritiene il Collegio che non sia stata raggiunta la prova in ordine alla attribuibilità dei fatti contestati al calciatore Giordano Troia, mentre ritiene provati i fatti idonei a fondare responsabilità nei riguardi degli altri deferiti. La circostanza che l’arbitro non abbia riportato nulla nel referto arbitrale e abbia dichiarato di non aver percepito situazioni afferenti a presunti comportamenti discriminatori avvenuti in campo o sulle tribune, appare di peculiare rilievo, tenuto conto del valore del referto arbitrale – cui l’ordinamento sportivo riconosce una peculiare forza probatoria. Anche quanto emerso dall’analisi dell’audizione della sig.ina M.C. in merito alla frase offensiva è rilevante. Pertanto, il fatto che la medesima espressione gravemente offensiva sia stata, in momenti diversi, ricondotta a soggetti differenti non consente di delineare un quadro chiaro, lineare e inequivoco di riferibilità univoca delle frasi discriminatorie al solo calciatore deferito. Le affermazioni del tesserato del w3Maccarese che escludono in modo netto la percezione sia dei gesti sia delle frasi discriminatorie attribuite al calciatore Troia, e che, al contrario, ne evidenzia la posizione di soggetto preso di mira e successivamente aggredito. Anche la dichiarazione del massaggiatore escludeva espressamente di aver udito le frasi contestate al Troia, confermando invece una dinamica in cui l’iniziativa aggressiva sarebbe stata assunta dalla sig.na M.C., con ciò indebolendo ulteriormente la ricostruzione accusatoria a carico del calciatore. La stessa segnalazione della società avversaria individua addirittura come principale autore degli insulti un dirigente del W3 Maccarese e a un generico riferimento “ad un giocatore”, senza una chiara e univoca riconduzione al Troia, circostanza che conferma un quadro probatorio non lineare né univoco sulla paternità delle frasi a lui ascritte. In conclusione, alla luce delle risultanze investigative e del complessivo quadro probatorio, Questo Collegio rileva come a fronte delle sole dichiarazioni dei fratelli R.C. e M.C., tutte le altre deposizioni assumano segno opposto: oltre alle negazioni del deferito, l’arbitro non ha visto né riportato alcunché in merito a condotte discriminatorie; altri testimoni, addirittura, descrivono il deferito Giordano come soggetto aggredito - circostanza verosimilmente corroborata dalla documentazione sanitaria in atti - e vittima di offese essendo stato apostrofato come “ciccione”; la stessa società avversaria, inoltre, indica quale protagonista principale degli insulti il vice allenatore della W3 Maccarese e non già il calciatore Troia. Anche con riferimento allo screenshot pubblicato su Instagram, non è emersa una prova certa circa la sua diretta riconducibilità al tesserato deferito, a fronte delle specifiche e puntuali contestazioni sollevate dal giocatore e dalla sua difesa. Ne discende che non possa ritenersi raggiunta la prova in ordine all’attribuibilità al Giordano delle condotte contestate, tanto più considerando che l’impianto accusatorio della Procura risulta reggersi sostanzialmente sulle dichiarazioni dei sigg.ri M.C. e R.C., - soggetti direttamente coinvolti nella vicenda - a fronte di fatti che nessun altro – arbitro in primis – ha rilevato o comunque smentite o non confermate dalle altre deposizioni raccolte. Il quadro narrativo si riduce, in sostanza, ad un contrasto tra versioni opposte senza che emergano elementi oggettivi idonei non solo a fugare il ragionevole dubbio, ma neppure a fondare in termini probabilistici, la prospettazione accusatoria. Peraltro, la circostanza rappresentata dal tesserato in ordine ai pregressi dissapori insorti in occasione di una precedente gara tra le medesime squadre – anche in ragione di offese e insulti rivolti al calciatore – confermati da uno dei soggetti ascoltati dalla Procura, costituisce un elemento che si inserisce in un contesto di verosimile tensione preesistente, offrendo una spiegazione razionale e plausibile dell’inasprimento dei toni tra i soggetti direttamente coinvolti nella vicenda. Deve, pertanto, ritenersi che la ricostruzione accusatoria non raggiunga il livello di chiarezza, coerenza e univocità richiesto ai fini dell’affermazione di responsabilità disciplinare del deferito Troia. Viceversa, appare corretta, ad avviso di questo Tribunale, l’irrogazione di una sanzione alle due società coinvolte, in ragione delle ulteriori condotte e vicende – diverse da quelle oggetto del proscioglimento del deferito Troia – che, alla luce della documentazione in atti, risultano adeguatamente provate. Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di prosciogliere il calciatore Troia Giordano. Di ritenere, altresì, i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - W3 Maccarese, euro 600,00 di ammenda; - Anguillara Calcio, euro 500,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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