C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 05/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA DI OSTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SOLDANO MAURO FINO AL 30/06/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 LND DEL 23/10/2025 (Gara: CITTA DI OSTIA – F.C. SANGIOVANNELLA del 19/10/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 150 del 07/11/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA DI OSTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SOLDANO MAURO FINO AL 30/06/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 LND DEL 23/10/2025 (Gara: CITTA DI OSTIA – F.C. SANGIOVANNELLA del 19/10/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 150 del 07/11/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Città di Ostia ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che aveva comminato al calciatore Mauro Soldano la squalifica sino al 30-6-2026. Nella motivazione del Giudice di prime cure la sanzione viene comminata per avere il calciatore scagliato il pallone da una distanza di circa sette metri verso l’Arbitro colpendolo ad un braccio senza conseguenza, a seguito dell’espulsione assumeva un atteggiamento irrispettoso e minaccioso verso il direttore di gara. Nel referto arbitrale e nei successivi chiarimenti forniti dal direttore di gara al Giudice Sportivo, si può leggere che il calciatore, a seguito della rilevazione di un fuorigioco ed a gioco fermo, scagliava il pallone verso l’Arbitro colpendolo ad un braccio e dopo l’espulsione lo apostrofava con frasi irriguardose e veniva accompagnato fuori dal terreno di gioco dai compagni di squadra; al termine della gara entrava nello spogliatoio arbitrale accompagnato da un dirigente e si scusava per l’accaduto. La reclamante ha dedotto che la distanza tra il calciatore e l’Arbitro era ben maggiore ed il gesto di scagliare il pallone verso il centro del campo è stato istintivo e non voleva assolutamente colpire l’Arbitro e, difettando del tutto la volontarietà, non poteva applicarsi la disposizione dell’articolo 36 primo comma lettera a) CGS. Faceva rilevare come il colpo subito dall’Arbitro al braccio fosse stato lievissimo, stante la distanza, e non aveva procurato alcuna conseguenza fisica, anche temporanea. Il reclamo può essere accolto nei termini di cui in motivazione. La censura sull’applicazione al caso concreto dell’articolo 36 primo comma lettera a) del CGS è fondata ma, in via ipotetica, porterebbe ad aggravare le conseguenze sanzionatorie del gesto addebitato al calciatore. Ritiene, infatti, la Corte che al caso vada applicata la sanzione prevista dalla lettera b) della stessa disposizione che, nel minimo, contempla una sanzione edittale doppia rispetto a quella della lettera a). Infatti le fattispecie previste nella lettera a) scontano una sanzione minima di quattro gare e quelle previste nella lettera b) di otto gare. Il Giudice, quindi, pur ritendo il caso concreto rientrare nella fattispecie prevista nel comma a) ha ritenuto di applicare una sanzione ben superiore al minimo edittale, quantificandola in una squalifica a tempo per circa sette mesi. Ritiene, invece, la Corte che, quando vi sia contatto fisico verso l’Arbitro, anche con oggetti scagliati, seppur con negligenza colposa e non con dolo, deve considerarsi la fattispecie prevista dalla lettera b) del primo comma dell’articolo 36 del CGS che punisce tutte le manifestazioni di protesta verso l’Arbitro che sfocino in un contatto fisico, seppur non violento e fortuito. Ciò detto ritiene la Corte che, considerando l’assenza di qualsiasi conseguenza fisica anche temporanea e la dinamica del gesto, vada applicata la sanzione minima edittale in continuazione con la sanzione per l’espressione irriguardosa addebitata al calciatore al momento dell’espulsione con una leggera attenuazione per aver, comunque, espresso le proprie scuse immediatamente al termine della gara e, quindi, complessivamente in dieci giornate di squalifica. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Soldano Mauro a 10 gare. Il contributo va restituito.

 

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