C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 05/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NUOVA SPES POLI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DEL VESCOVO MATTEO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DEL 30/10/2025 (Gara: FIDENE A.S.D. – NUOVA SPES POLI del 26/10/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NUOVA SPES POLI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DEL VESCOVO MATTEO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DEL 30/10/2025 (Gara: FIDENE A.S.D. – NUOVA SPES POLI del 26/10/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025
Con reclamo ritualmente inoltrato nei termini, la società Nuova Spes Poli ha impugnato la sanzione della squalifica di dieci gare a carico del calciatore Matteo Del Vescovo, sostenendo che lo stesso, dopo aver subito un fallo non sanzionato, aveva protestato nei confronti dell’arbitro senza tuttavia toccarlo e allegando un video a supporto. Veniva ascoltata in sede di audizione la reclamante che ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S. facendo “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante. Egli, dopo la segnatura degli avversari, protestava nei confronti del direttore di gara insieme ad altri compagni, proferendo ingiurie e spintonandolo più volte facendolo indietreggiare di un paio di metri. La fattispecie, quindi, si inquadra pacificamente nella condotta di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S. che prevede come sanzione minima la squalifica per 8 giornate in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti ma pur tuttavia deve essere lievemente ridotta l’entità della sanzione, risultando la grave condotta del calciatore realizzatasi in un unico contesto. Non può invece trovare ingresso nel presente procedimento il filmato prodotto. In base all’art. 61 C.G.S., infatti, tale mezzo di prova è ammissibile nelle gare della LND limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema e in caso di scambio di persona, purché i video offrano piena garanzia tecnica e documentale. Nel caso di specie non si configura condotta violenta e pertanto, al netto di ulteriori valutazioni, il mezzo di prova risulta inammissibile. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Del Vescovo Matteo a 9 gare. Il contributo va restituito.
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