C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 05/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ JEM S SOCCER ACADEMY ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PARISI MAURIZIO FINO AL 30/06/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.57 SGS DEL 30/10/2025 (Gara: JEM S SOCCER ACADEMY ARL – CITTÀ DI FORMIA CALCIO del 25/10/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 171 del 21/11/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ JEM S SOCCER ACADEMY ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PARISI MAURIZIO FINO AL 30/06/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.57 SGS DEL 30/10/2025 (Gara: JEM S SOCCER ACADEMY ARL – CITTÀ DI FORMIA CALCIO del 25/10/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 171 del 21/11/2025

Con il reclamo in epigrafe, la società Jem’s Soccer Academy ARL ha impugnato la sanzione della squalifica fino al 30.6.2026 del proprio calciatore Maurizio Parisi sostenendo che lo stesso aveva sì protestato con il direttore di gara toccandolo con la mano su un fianco ma che tale condotta non poteva in alcun modo essere qualificata come violenta tanto che l’arbitro proseguiva nella direzione di gara, allegando altresì un video. Veniva, quindi, ascoltata la società reclamante che reiterava le doglianze di cui al proprio gravame e chiedeva una congrua riduzione della squalifica. Questa Corte Sportiva d’Appello, letto il reclamo e avuto riguardo degli atti ufficiali di gara che, come noto, ai sensi dell’art. 61 C.G.S. fanno “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, ritiene doversi procedere alla riduzione della sanzione. È evidente, infatti, che la condotta del calciatore Maurizio Parisi rientri nell’applicazione del art. 36, comma 1, lett. b) sostanziandosi in una protesta invasiva, seppur di particolare gravità, non configurandosi un atto violento di cui all’art. 365 C.G.S. che peraltro parrebbe essere stata escluso anche dal Giudice Sportivo. La squalifica, quindi, deve essere fissata nella misura stabilita dal dispositivo che appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal tesserato che, dopo il provvedimento disciplinare, usciva tranquillamente dal terreno di gioco nonché avuto particolare riguardo anche alle sue conseguenze minimali. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Parisi Maurizio al 31/01/2026. Il contributo va restituito.

 

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