C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 05/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GREGORIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROSSI MARCO PER 7 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.147 LND DEL 05/11/2025 (Gara: CITTÀ DI FIANO A.S.D. – GREGORIANA del 02/11/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 171 del 21/11/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GREGORIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROSSI MARCO PER 7 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.147 LND DEL 05/11/2025 (Gara: CITTÀ DI FIANO A.S.D. – GREGORIANA del 02/11/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 171 del 21/11/2025

Con delibera pubblicata in data 5.11.2025 sul C.U. n. 147 del Comitato Regionale Lazio, il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara Citta di Fiano A.S.D. – Gregoriana del 02.11.2025, irrogava la sanzione della squalifica di sette gare effettive al calciatore Rossi Marco perché “[…] a distanza ravvicinata rivolgeva all’assistente arbitrale, espressioni irriguardose. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva ulteriori minacce all’arbitro. A fine gara all’interno degli spogliatoi reiterava l’atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti della terna arbitrale (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS […]” Con reclamo ritualmente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del Giudice Sportivo chiedendone l’annullamento e in subordine la riduzione della sanzione inflitta al calciatore, asserendo che il calciatore avrebbe espresso il proprio disappunto dopo un presunto fuorigioco che portava il Fiano al goal del vantaggio, pertanto in un contesto di generale nervosismo in cui la gara versava. A tal riguardo, la reclamante pur ammettendo che il calciatore, in detta circostanza, si sarebbe lasciato andare ad espressioni inopportune verso l’assistente di gara, deduceva in ogni caso l’eccessiva afflittività della sanzione rispetto alla gravità delle condotte effettivamente poste in essere dal calciatore, che non si sarebbe mai avvicinato più del dovuto all’assistente arbitrale, né avrebbe tenuto atteggiamenti minacciosi e ostili verso il direttore di gara e l’assistente. La reclamante non presentava richiesta di audizione. Alla riunione del 20.11.2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva D’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. Per la reclamante nessuno compariva. La Corte, pur confermando la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, che ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS costituisce piena prova e legittima la qualificazione giuridica operata dal Giudice Sportivo ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), ritiene tuttavia che la misura della sanzione irrogata presenti un eccesso di afflittività rispetto alla concreta gravità della condotta. Le espressioni irriguardose e le frasi dal contenuto minaccioso, pur censurabili, si sono verificate in un contesto di forte concitazione agonistica e non risultano accompagnate da contatto fisico o da ulteriori comportamenti di effettiva aggressività. Quanto alla riferita reiterazione negli spogliatoi, il Collegio non ravvisa elementi tali da collocare l’episodio nella fascia più elevata della risposta sanzionatoria tipica. Pertanto, valutata la complessiva offensività dei fatti e avuto riguardo ai criteri di proporzionalità e adeguatezza della sanzione, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Rossi Marco a 4 gare. Il contributo va restituito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it