C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 05/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DE RUBEIS GABRIELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.148 LND DEL 06/11/2025 (Gara: POLISPORTIVA CIAMPINO – MAGNITUDO FCCG del 01/11/2025 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DE RUBEIS GABRIELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.148 LND DEL 06/11/2025 (Gara: POLISPORTIVA CIAMPINO – MAGNITUDO FCCG del 01/11/2025 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

Il giorno 27.11.2025 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunita la Corte d’Appello Territoriale Federale con il Presidente Proietti Livio ed i componenti Torella Giselda, Zaccagnini Livio, Elena Caminiti, Giuseppe Sansolini, Mehilli Ilenja e Alessandro Di Mattia. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 148 del 6.11.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della Asd Polisportiva Ciampino, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza delle espressioni offensive e ingiuriose da parte dell’allenatore Sig. Gabriele Rubeis nei confronti del giudice di gara, così come dal referto arbitrale, alla luce del fatto che la condotta irriguardosa, per la giurisprudenza sportiva (Corte Sportiva D’Appello C.U. n. 98/ 2019) consiste in espressioni oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica, ma siamo così in presenza di attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese, ex art. 36, comma 1 lett. a C.G.S., dunque aggravate non solo dal ruolo nella condotta sportiva esemplare che dovrebbe attuare in campo e fuori verso i calciatori che segue, ma pure dall’averle pronunciate alla notifica del provvedimento a seguito di doppia espulsione da parte dell’arbitro. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato

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