C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 05/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TARQUINI DAVIDE FINO AL 16/01/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.148 LND DEL 06/11/2025 (Gara: CORI MONTILEPINI – TRIGORIA del 02/11/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TARQUINI DAVIDE FINO AL 16/01/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.148 LND DEL 06/11/2025 (Gara: CORI MONTILEPINI – TRIGORIA del 02/11/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025
Il giorno 27.11.2025 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunita la Corte d’Appello Territoriale Federale con il Presidente Proietti Livio e i componenti Torella Giselda, Zaccagnini Livio, Elena Carminiti, Alessandro Di Mattia, Mehilli Ilenja e Sansolini Giuseppe. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in sede di scrutinio degli atti afferenti al gravame interposto dalla società Trigoria, avverso il provvedimento sanzionatorio di cui al Comunicato Ufficiale n. 148 del 6 Novembre 2025, per quanto concerne l’inibizione del dirigente Sig. Davide Tarquini sanzionato emesso dal Giudice Sportivo della F.I.G.C. – Comitato Regionale Lazio L.N.D., vista la valutazione degli atti di causa e del contesto reale di svolgimento della gara ha evidenziato una giusta sanzione nel provvedimento originariamente inflitto al proprio tesserato Tarquini Davide, pienamente aderente ai fatti come accertati e alle risultanze degli atti ufficiali, inclusa la refertazione arbitrale. Il Consesso giudicante ha riconosciuto la sussistenza di condotte irriguardose e antisportive, connotate da espressioni ingiuriose, poste in essere nei confronti del Direttore di gara anche all’esterno del terreno di gioco, rendendo le condotte ascritte pacificamente reprensibili. Relativamente alla posizione del sanzionato dirigente, la Corte ha confermato il reclamo poiché la condotta gravemente irriguardosa è stata ricondotta, da questa Corte, nell'alveo precettivo dell'art. 36, comma 1, lett. b del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), il quale disciplina le sanzioni per condotte ingiuriose o offensive verso gli ufficiali di gara. Per il dirigente tesserato Davide Tarquini, in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. b del C.G.S. e in ossequio ai criteri di parametrazione alle precedenti decisioni assunte da questo organo giudicante, conferma la sanzione. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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