C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 05/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FOOTBALL CLUB TORVAJANICA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 13/11/2025 (Gara: BORGATA TOR SAPIENZA – FOOTBALL CLUB TORVAJANICA del 02/11/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FOOTBALL CLUB TORVAJANICA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 13/11/2025 (Gara: BORGATA TOR SAPIENZA – FOOTBALL CLUB TORVAJANICA del 02/11/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, la società Football Club Torvajanica ha impugnato il provvedimento di inammissibilità del ricorso in primo grado adottato dal Giudice Sportivo in quanto non si sarebbe dato seguito al preannuncio, allegando all’uopo PEC di invio delle motivazioni del ricorso. Il reclamo risulta fondato nei termini che seguono. Il preannuncio di ricorso e le relative motivazioni sono state inviate nei tempi regolamentari all’indirizzo PEC gstroma.pec@lazio.lnd.it cioè al Giudice Sportivo Provinciale di Roma e non a quello Regionale cui il ricorso doveva essere spedito. Tuttavia, per consolidata prassi degli Organi di Giustizia Sportiva presso il C.R. Lazio, in tali casi il Giudice incompetente inoltra direttamente a quello competente l’atto ad esso pervenuto così da garantire un effettivo e celere diritto di difesa del ricorrente/reclamante che, si ricorda, opera sempre in ambito dilettantistico e in assenza dell’obbligo di avvalersi di difensore tecnico. Ovviamente tale sanatoria opera solo qualora le relative prove dell’invio del gravame e della sua tempestività siano portate all’attenzione dei vari Giudici Sportivi di primo e secondo grado, non competendo a questi verificare d’ufficio l’esistenza di impugnative presso gli altri Organi. È bene quindi che ricorrenti e reclamanti verifichino attentamente il Giudice competente per i propri gravami onde evitare pronunce di inammissibilità. Nel caso di specie, il Giudice Sportivo Provinciale ha inoltrato al Giudice Sportivo Regionale il preannuncio di ricorso ma non le successive motivazioni, forse ingannato dalla ricezione di queste ultime pochi istanti dopo la consegna del preannuncio. La decisione impugnata deve quindi essere annullata e, in applicazione dell’art. 78, comma 2 C.G.S., gli atti devono essere rinviati al Giudice Sportivo Territoriale per l’esame del merito. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di rinviare gli atti al Giudice sportivo territoriale per l’esame del merito. Il contributo va restituito.

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