C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 05/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BELARDI ALESSANDRO FINO AL 21/11/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 13/11/2025 (Gara: ROCCA PRIORA RDP CALCIO – PRO CALCIO TOR SAPIENZA del 01/11/2025 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BELARDI ALESSANDRO FINO AL 21/11/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 13/11/2025 (Gara: ROCCA PRIORA RDP CALCIO – PRO CALCIO TOR SAPIENZA del 01/11/2025 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Rocca Priora RDP Calcio; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, comma 3 del C.G.S., poiché carente della prova della trasmissione ad opera del reclamante alla controparte, nei modi e nei termini previsti. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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