C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 191 del 05/12/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO CADONI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. FIDENE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 37, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DEL SIG. FABIO MARTINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. LIBERTAS CENTOCELLE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 37, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DEL SIG. RYAN ANOUCHE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. LIBERTAS CENTOCELLE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. FIDENE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. LIBERTAS CENTOCELLE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 102 del 10/10/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO CADONI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. FIDENE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 37, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DEL SIG. FABIO MARTINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. LIBERTAS CENTOCELLE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 37, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DEL SIG. RYAN ANOUCHE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. LIBERTAS CENTOCELLE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. FIDENE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. LIBERTAS CENTOCELLE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 102 del 10/10/2025
Il Procuratore Federale Interregionale, Letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 1152 pfi 24-25, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alle condotte violente poste in essere in occasione della gara amichevole non autorizzata Fidene – A.S.D. Libertas Centocelle, valevole per la categoria Under 16”, esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: - il sig. Antonio Cadoni, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fidene; - il sig. Fabio Martini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Libertas Centocelle; - il sig. Ryan Anouche, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Libertas Centocelle; - la società A.S.D. Fidene; - la società A.S.D. Libertas Centocelle; per rispondere: - il sig. Antonio Cadoni, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fidene: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere consentito che la squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 16 Regionali, disputasse un allenamento congiunto ed una gara amichevole con la squadra della società A.S.D. Libertas Centocelle in data 12.4.2025 presso il campo sportivo “Stadio dei Ferrovieri” in Roma, senza che fosse stata richiesta l’autorizzazione al competente Comitato Regionale; - il sig. Fabio Martini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Libertas Centocelle: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver consentito che la squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 16 Regionali disputasse un allenamento congiunto ed una gara amichevole con la squadra della società A.S.D. Fidene in data 12.4.2025 presso il campo sportivo “Stadio dei Ferrovieri” in Roma, senza che fosse stata richiesta l’autorizzazione al competente Comitato Regionale; - il sig. Ryan Anouche, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Libertas Centocelle: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della gara amichevole non autorizzata disputata in data 12.4.2025 tra le squadre delle società A.S.D. Fidene ed A.S.D. Libertas Centocelle militanti nel campionato Under 16 Regionali presso il campo sportivo “Stadio dei Ferrovieri” in Roma, reagendo ad un colpo subito alla schiena da parte di un avversario non identificato, colpito con un pugno il calciatore minore sig. E. S., tesserato per la società A.S.D. Fidene; - la società A.S.D. Fidene a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Cadoni, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; - la società A.S.D. Libertas Centocelle a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Fabio Martini e Ryan Anouche, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; Il procedimento trae origine dalla segnalazione del padre di un calciatore minore all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Fidene, con la quale lo stesso evidenziava che nel corso della gara amichevole del 12.4.2025 disputata tra le squadre della A.S.D. Fidene e della A.S.D. Libertas Centocelle, militanti nel campionato Under 16 Regionali, il calciatore tesserato per la Libertas Centocelle che nell’occasione indossava la maglia n. 17 avrebbe colpito con un pugno suo figlio. Dagli atti di indagine, emergeva, inoltre, che la gara amichevole del 12 aprile 2025 disputata tra le due squadre, nonché l’allenamento congiunto delle due squadre che l’aveva preceduta, si erano svolti senza che fosse stata richiesta la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale. Alla riunione del 10/10/2025, celebratasi in videoconferenza, erano presenti: Per la Procura Federale, l’Avv. Debora Bandoni e l’Avv. Sterlicchio De Carli. Per i deferiti, il sig Martini Fabio (dirigente) e il sig. Anouche Ryan rappresentato dal fratello A.A. La Procura Federale, preliminarmente, dichiarava di aver raggiunto accordo di patteggiamento con il sig. Fabio Martini, il sig. Ryan Anouche e la società Libertas Centocelle, nei modi riportati sui moduli già trasmessi alla segreteria del Tribunale Federale Territoriale. Martini Fabio, sanzione finale n.2 mesi di inibizione; Anouche Ryan, n.3 gare di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali nella stagione sportiva 2025/2026; Libertas Centocelle, sanzione finale euro 467,00. Il Tribunale, preso atto dell’accordo raggiunto tra le parti, ex art.127 CGS, non rilevando elementi che possano portare al proscioglimento degli stessi, applicava le sanzioni così come comminate e procedeva in assenza dei rimanenti deferiti. La Procura Federale, si riportava integralmente all’atto di deferimento, ritenuto comprovato documentalmente, e chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni: - Cadoni Antonio, mesi 3 di inibizione; - Fidene A.S.D., euro 500,00 di ammenda. Si collegava e interveniva alle ore 15:25 il sig. Cadoni, il quale riferiva che l’iniziativa era stata originariamente concepita e organizzata come un allenamento congiunto tra le due squadre e che solo nella parte finale era stata disputata una partita, al solo scopo di far divertire e giocare i ragazzi. Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene i fatti contestati siano provati. Dalla documentazione versata in atti emerge come all’esito dell’attività inquirente svolta dalla Procura, la condotta oggetto della segnalazione risulta essere stata effettivamente posta in essere, avendo il sig. Ryan Anouche, all’epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Libertas Centocelle, in sede di propria audizione innanzi alla Procura Federale, ammesso di aver colpito con un pugno l’avversario sig. E.S., asserendo di aver reagito ad un colpo subito alla schiena da parte di un altro avversario non identificato. La condotta posta in essere dal sig. Anouche e da questi pacificamente ammessa, aveva, poi, trovato ulteriore riscontro anche nelle dichiarazioni rese dagli allenatori tesserati rispettivamente per la A.S.D. Libertas Centocelle e per la A.S.D. Fidene. Dalla documentazione acquisita al procedimento risulta, inoltre, che la gara amichevole del 12 aprile 2025 tra le due squadre, così come l’allenamento congiunto che l’aveva preceduta, si sono svolti senza che fosse stata preventivamente richiesta la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale. L’assenza di autorizzazione, in particolare, emerge documentalmente dalla comunicazione del Comitato Regionale Lazio del 16.4.2025, acquisita agli atti, nonché da quanto confermato da tutti i tesserati dalla Procura Federale ivi incluso l’allora dirigente tesserato della A.S.D. Libertas Centocelle, che ha ulteriormente confermato che l’amichevole era stata preceduta da un allenamento congiunto delle due squadre. Lo stesso sig. Cadoni in sede di audizione innanzi a Codesto Tribunale, non ha in alcun modo smentito o confutato i fatti contestati, ma, al contrario, con le proprie dichiarazioni ne ha sostanzialmente avvalorato il compiuto addebito. La disputa della gara amichevole del 12 aprile 2025 e del precedente allenamento congiunto, in assenza della prescritta autorizzazione del Comitato Regionale, integra una violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché delle specifiche disposizioni in materia di organizzazione di gare e allenamenti congiunti di cui all’art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Tale profilo risulta ulteriormente aggravato dall’episodio di violenza verificatosi nel corso della gara, evidenziando in concreto i rischi connessi allo svolgimento di attività non autorizzate e sottratte ai necessari controlli dell’organo federale competente. Invero, l’art. 37, comma 1, del Regolamento LND assoggetta espressamente ad autorizzazione non soltanto le gare amichevoli, ma anche gli allenamenti congiunti tra squadre di diverse società, equiparandoli “a tutti gli effetti” alle gare amichevoli. La ratio di tale disciplina è preordinata proprio a consentire alla Federazione il controllo dell’attività agonistica organizzata tra affiliate, a garantire adeguati standard di sicurezza e tutela dei partecipanti, nonché a preservare la tracciabilità degli eventi sportivi e delle condotte ivi poste in essere ai fini dell’eventuale esercizio dell’azione disciplinare. Né può ritenersi idonea ad escludere o attenuare l’illiceità della condotta la prospettazione difensiva secondo cui l’evento sarebbe stato inizialmente concepito come un mero allenamento congiunto e solo successivamente trasformato in una “partitella” per far divertire i ragazzi. Proprio perché il Regolamento qualifica espressamente anche gli allenamenti congiunti come gare amichevoli a tutti gli effetti, le società erano tenute a richiedere la prescritta autorizzazione sin dalla fase organizzativa dell’iniziativa; la scelta di procedere comunque allo svolgimento dell’attività in difetto di tale autorizzazione, si traduce in una consapevole elusione del sistema di controlli predisposto dall’ordinamento federale e si pone, pertanto, in diretto contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 CGS. Ad avviso di Questo Tribunale, pertanto, corretta risulta la qualificazione giuridica dei fatti formulata dalla Procura Federale nell’atto di deferimento. Sotto il profilo della dosimetria della sanzione, le misure richieste dalla Procura Federale risultano altrettanto congrue e proporzionate rispetto alla gravità delle condotte poste in essere, tenuto conto sia della funzione delle norme violate, sia dell’episodio di violenza in concreto verificatosi nel corso della gara non autorizzata. Per le suestese ragioni, il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, in relazione alle posizioni del sig. Martini Fabio, del calciatore Anouche Ryan e della società Libertas Centocelle, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex art.127 C.G.S. e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Martini Fabio, n.2 mesi di inibizione; - Anouche Ryan, n.3 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2025/2026; - Libertas Centocelle, euro 467,00 di ammenda. Di ritenere, altresì, i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Cadoni Antonio, n.3 mesi di inibizione; - Fidene A.S.D., euro 500,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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