C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 199 del 12/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00 CON DIFFIDA E N.1 GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.52 SGS DEL 23/10/2025 (Gara: TIVOLI CALCIO 1919 – URBETEVERE CALCIO del 19/10/2025 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 171 del 21/11/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00 CON DIFFIDA E N.1 GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.52 SGS DEL 23/10/2025 (Gara: TIVOLI CALCIO 1919 – URBETEVERE CALCIO del 19/10/2025 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 171 del 21/11/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata la società; Sentito l’arbitro. La società Tivoli Calcio 1919 proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo, tutto integralmente richiamato in sede di audizione, chiedeva in via principale l’annullamento delle sanzioni ed in via subordinata la riduzione delle stesse. La società sostiene la piena estraneità di propri tesserati e di propri sostenitori rispetto ai fatti narrati dal direttore di gara, contesta l’assoluta genericità del referto del direttore di gara che non delinea mai in maniera dettagliata e specifica i contorni della vicenda. Inoltre manca in toto la fedele ricostruzione e identificazione dei soggetti che si presuma abbiano causato non solo il parapiglia finale all’uscita degli spogliatoi ma anche i disordini verificatisi durante l’incontro. Sottolineano inoltre il clima del tutto tranquillo in cui si è svolta la partita. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, oltre ad aver ascoltato l’arbitro, preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo sulla sanzione della gara da giocare a porte chiuse ai sensi dell’art. 137, comma 3 lettera C del C.G.S.. Successivamente ritiene che quanto riferito dal direttore di gara sia pienamente appropriato e rispondente a quanto effettivamente accaduto sia durante l’incontro che all’uscita della squadra dell’Urbetevere. Il comportamento tenuto dai sostenitori della società Tivoli Calcio 1919 è estremamente grave e pertanto meritevole di censura, si ritiene tuttavia di poter leggermente ridurre la misura dell’ammenda. Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all’obbligo di disputare n.1 gara a porte chiuse, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 800,00, confermando altresì la diffida. Il contributo va restituito.

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