C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 199 del 12/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PRIMA PORTA SAXA RUBRA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BRUNO DOMENICO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 13/11/2025 (Gara: PRIMA PORTA SAXA RUBRA – BORGATA GORDIANI del 09/11/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PRIMA PORTA SAXA RUBRA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BRUNO DOMENICO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 13/11/2025 (Gara: PRIMA PORTA SAXA RUBRA – BORGATA GORDIANI del 09/11/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025
ASD Prima Porta proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 158 del 13/11/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti che comminava al calciatore Bruno Domenico la squalifica di sei gare effettive “Perchè al termine della gara spintonava e prendeva per il collo un avversario. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro espressioni offensive (art. 36 comma 1 lettera a del CGS) 2)”. Esponeva la reclamante che, a suo dire, il Bruno sarebbe stato provocato a fine gara da un avversario di gioco e si sarebbe limitato a toccare la spalla di quest'ultimo senza però prenderlo per il collo e/o spintonarlo, come proverebbe il video allegato. Chiedeva pertanto la revisione/riduzione della sanzione considerata ingiusta. Letto il referto arbitrale, che, come noto, ha natura fidefaciente ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato. Come indicato in referto, invero, alla condotta gravemente antisportiva del Bruno il quale spintonava e prendeva per il collo un avversario al termine della gara si aggiungevano, una volta ricevuto il provvedimento disciplinare, espressioni offensive nei confronti del direttore di gara. Non risultano provate in sede di appello circostanze dirimenti e/o attenuanti tali da giustificare la revisione della sanzione. Quanto alla richiesta di esame del video allegato, la stessa deve essere rigettata. Come noto, l'art. 61, comma 2, delimita l’ammissibilità della suddetta prova all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione. Nella fattispecie, non c’è alcun dubbio sull’identità del tesserato responsabile del comportamento sanzionato. Per i motivi sopra esposti, questa Corte,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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