C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 211 del 19/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ S.S.POSTA FIBRENO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RECCHIA LUCA LIVIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 LND DEL 27/11/2025 (Gara: S.S.POSTA FIBRENO – PANTANELLO ANAGNI del 23/11/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ S.S.POSTA FIBRENO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RECCHIA LUCA LIVIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 LND DEL 27/11/2025 (Gara: S.S.POSTA FIBRENO – PANTANELLO ANAGNI del 23/11/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025

La società S.S.Posta Fibreno, con il presente dettagliato ricorso e nella memoria difensiva con cui rafforza i concetti di cui al reclamo originario, pone in evidenza che, al di là degli episodi verificatisi prima dell’inizio della gara, relativi alla sostituzione di un calciatore, impossibilitato a prendevi parte, indicato in distinta con altro calciatore, l’arbitro ha preteso il tabulato cartaceo, che al momento non risultava a disposizione, ma che tuttavia, in breve tempo è stato posto in visione, per cui dopo la gara iniziava regolarmente. Precisa, la ricorrente, che l’incontro si svolgeva senza problemi fino quasi al termine, con la squadra di casa in vantaggio di una rete, quando l’arbitro concedeva un calcio di rigore alla squadra ospite, molto generoso e tra lo stupore di quasi tutti i presenti all’incontro. Nel merito di tale decisione, secondo la reclamante, pur ammettendo che le dichiarazioni arbitrali costituiscono fonte privilegiata, appare però evidente una forte discrasia e divergenza, tra quanto scritto dal direttore di gara nel proprio referto e quanto accaduto in campo. Infatti, il calciatore Recchia Luca Livio, capitano della squadra, dopo l’assegnazione del calcio di rigore, si avvicinava all‘arbitro per chiedere spiegazioni e, nell’occasione, allontanava i propri compagni di squadra, per evitare che si verificasse alcun contatto fisico da parte loro e del capitano stesso. In merito alle espressioni offensive, la reclamante precisa che il calciatore in argomento ha solo protestato, con frasi di carattere denigratorio sull’operato arbitrale. Per tutti questi motivi, la società chiede l’annullamento della sanzione inflitta al calciatore in questione o, in subordine, la riduzione della stessa, tenuto conto di quanto realmente accaduto in campo durante la gara in esame. Da una attenta lettura degli atti di gara, l’arbitro riporta nei dettagli quanto segue “il calciatore Recchia Luca Livio, a seguito di un calcio di rigore concesso alla squadra avversaria, correva verso di me urlando “ma che c…….. combini, non ci stai capendo un c…….. ma che ci stai prendendo in giro? E nonostante il mio tentativo di tenerlo a distanza, quest’ ultimo continuava ad avvicinarsi verso di me … facendomi indietreggiare di 4 passi veniva poi invitato dai compagni di squadra ad abbandonare il terreno di gioco”. Questo Organo di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto sopra descritto, dichiara che non possono essere prese in considerazione le lagnanze di cui sopra, in quanto esiste netta divergenza tra quanto sostiene la società S.S.Posta Fibreno e quanto scrive l’arbitro nel proprio referto e che, in tali situazioni, prevale il contenuto di quest’ultimo, che è da ritenersi fonte privilegiata e che comunque la sanzione è del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dal calciatore in questione, sanzionato correttamente in applicazione dell’art. 36 del C.G.S.. Pertanto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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