C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 211 del 19/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ S.S. PASSO CORESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CRISTOFALO VALENTINO, DE ANGELIS MATTEO E ROSINI ANDREA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 LND DEL 27/11/2025 (Gara: CASTRUM MONTEROTONDO – S.S. PASSO CORESE del 23/11/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ S.S. PASSO CORESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CRISTOFALO VALENTINO, DE ANGELIS MATTEO E ROSINI ANDREA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 LND DEL 27/11/2025 (Gara: CASTRUM MONTEROTONDO – S.S. PASSO CORESE del 23/11/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025
Con reclamo ritualmente notificato la Società SS Passo Corese ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 176 del 27/11/2025, con il quale veniva disposta nei confronti dei calciatori Cristofalo Valentino, De Angelis Matteo e Rosini Andrea la squalifica per 4 gare “Perché, al termine della gara apriva il cancello che delimitava il terreno di gioco dagli spalti venendo quindi a contatto con persone non identificate del pubblico che accedevano nella zona antistante gli spogliatoi. Nella circostanza provocavano altresì una rissa tra altri tesserati e persone non identificate che richiedeva l'intervento della Forza Pubblica.”. In sede di gravame la reclamante metteva in luce il clima di tensione in cui si sono svolti i fatti per cui è procedimento. Riferiva, in particolare, degli “insulti, minacce e pesanti offese verbali provenienti dalla zona degli spalti occupata dai sostenitori della squadra avversaria (probabilmente per vecchie ruggini, è stato un tesserato del Castrum) di cui è stato fatto oggetto il calciatore Rosini Andrea per tutta la parte finale della gara”. Adduceva la reclamante che “Tale situazione ha inevitabilmente generato uno stato di tensione emotiva nel calciatore, il quale, al termine dell'incontro, ricevendo ulteriori insulti e provocazioni, invece di dirigersi immediatamente verso gli spogliatoi, si è avvicinato all'accesso corrispondente all'area da cui provenivano tali offese”. La società sottolineava che il calciatore non ha mai oltrepassato il varco, né ha tentato di entrare nella zona riservata al pubblico e che, “trovando il cancello già aperto, si è visto fronteggiare da alcuni tifosi che stavano entrando nell'area di gioco in maniera minacciosa”. Asserisce che “Nel momento in cui il calciatore Rosini Andrea si è trovato di fronte ai sostenitori avversari che stavano entrando nell'area antistante il campo, si è verificato un contatto fisico con alcuni di essi, dal quale è scaturita una breve zuffa (omissis)”. Aggiunge la società che “ln quel frangente sono intervenuti anche alcuni calciatori della società A.S.D. Castrum Monterotondo, accorrendo nell'area in cui si stava verificando il contatto. Uno di essi impugnava addirittura l'asta della bandierina del calcio d'angolo, utilizzandola in modo improprio, a mo' di bastone (omissis). A quel punto, i compagni Cristofalo Valentino e De Angelis Matteo, resisi conto della situazione improvvisa e potenzialmente pericolosa, sarebbero intervenuti esclusivamente per soccorrere e proteggere il loro compagno, circondato da più persone e oggettivamente esposto a un rischio concreto di aggressione”. Secondo la reclamante, “Il loro intervento, pertanto, non è da interpretare come una condotta aggressiva o volta a generare ulteriori disordini, ma come una reazione istintiva e difensiva in un contesto in cui l'incolumità del proprio compagno appariva chiaramente minacciata”. In conclusione, la A.S.D. S.S. Passo Corese, nel ribadire che la propria condotta societaria si è sempre distinta per correttezza, rispetto delle regole e lealtà sportiva, condannava il gesto del calciatore Rosini Andrea, precisando che, se quest’ultimo non si fosse avvicinato ai tifosi, “forse non sarebbe scaturito alcunché”, riconoscendo che gli altri due calciatori, Cristofalo Valentino e De Angelis Matteo, “erano intervenuti esclusivamente per soccorrere e proteggere il compagno coinvolto in una situazione chiaramente pericolosa”. La reclamante stigmatizzava, altresì, come dal referto di gara le responsabilità fossero attribuite esclusivamente ai tesserati della A.S.D. S.S. Passo Corese, senza alcun riferimento agli altri soggetti coinvolti nella dinamica, inclusi calciatori o dirigenti della società ospitante. La società SS Passo Corese chiedeva, dunque, a codesta Corte una revisione delle sanzioni, “confidando che possa valutare la situazione nella sua complessità e, ove lo ritenesse opportuno, adottare provvedimenti più miti o ridurre le sanzioni comminate ai nostri tesserati, tenendo conto del contesto eccezionale e dei comportamenti di difesa dei giocatori coinvolti”, come dimostrano le immagini e i filmati allegati, di cui la reclamante chiedeva l’acquisizione. A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società SS Passo Corese, a sostegno dell’invocata riduzione delle squalifiche in argomento, non possono ritenersi assumibili, risultando apodittiche, oltre che in netto contrasto con gli atti di gara. Deve, al riguardo, osservarsi che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 CGS, costituisce fonte di prova privilegiata, non rilevando, pertanto, in esso elementi idonei a comprometterne la valenza probatoria. Questa Corte ritiene, quindi, le condotte contestate ai calciatori Cristofalo Valentino, De Angelis Matteo e Rosini Andrea pienamente accertate. In termini di qualificazione giuridica, il Collegio, in particolare, rappresenta preliminarmente che la condotta ascritta ai giocatori suddetti deve correttamente essere ricondotta nella fattispecie astratta di cui all’art. 38 CGS, ai sensi della quale “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.” Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio non ravvisa i presupposti per addivenire ad una riduzione delle stesse. Quanto alle immagini e ai filmati, richiamati dalla odierna reclamante allo scopo di dimostrare la circostanza che non fosse stata la reclamante ad aprire il cancello, si osserva che l’art. 58, comma 1, CGS prevede che i mezzi di prova audiovisivi possano essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”, mentre il successivo art. 61 individua espressamente i casi di ammissibilità̀ dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione “di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione ” (comma 2) o “limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema” (comma 6). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte federale d'appello, sez. I, n.2/2022-2023). Ne consegue che nel caso di che trattasi, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dal sopra citato art. 58, comma 1, CGS, la visione dei filmati ex adverso menzionati non è ammissibile. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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